Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra 2019 e il collegato decreto fiscale contenente numerose misure, prime tra tutte quelle urgenti in materia fiscale. Tra queste, grande interesse e critica ha riscosso la nuova pace fiscale, che è strutturata per sanatorie differenti, in ragione delle diverse situazioni in cui può trovarsi il contribuente.
La sanatoria, che interessa tutti, è quella della presentazione di una dichiarazione integrativa speciale, in base alla quale si potrà far emergere fino a un terzo
dell’imponibile rispetto all’anno precedente, entro un tetto massimo di 100.000 euro per singola imposta e per ciascun periodo d’imposta. Sono interessati gli anni fino a quello dichiarato entro il 31.10.2017. Sul maggiore importo dichiarato si dovrà applicare un’imposta sostitutiva (di Irpef, addizionali, Ires e Irap) del 20%. Tale imposta non comprende l’IVA per la quale dovrà essere applicata l’aliquota media del contribuente oppure, se non si riuscisse a determinarla, l’aliquota ordinaria del 22%. Questa dichiarazione integrativa “speciale”, che è preclusa a chi non ha regolarmente presentato la dichiarazione originale o ha omesso i versamenti dovuti, dovrà essere trasmessa entro il 31.05.2019 e i versamenti dovranno essere effettuati a luglio e a settembre 2019 con possibilità di rateizzazione come le altre sanatorie.
In tema di cartelle esattoriali è stata proposta la terza edizione della “rottamazione”. La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30.04.2019; si potrà pagare il dovuto in 5 anni con un massimo di 10 rate di pari importo con scadenza 31.07 e 30.11 di ogni anno con un tasso di interesse annuo del 2%. La nuova definizione agevolata si può estendere anche a chi ha aderito alla rottamazione-bis, purché in regola con i pagamenti delle rate scadute al 30.11.2018. Il contribuente potrà compensare i debiti fiscali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso le pubbliche amministrazioni. Sempre in merito alle cartelle è stato introdotto un vero e proprio “condono” con cancellazione automatica di tutti i debiti fiscali di valore residuo non superiore a 1.000 euro, purché relativi ai carichi dal 2000 al 2010.
Ci sono poi le definizioni agevolate che riguardano le controversie con l’Amministrazione Finanziaria. In particolare, qualora siano pendenti in ogni stato e grado di giudizio, la somma richiesta è il valore della controversia (imposte) che viene ridotta alla metà ovvero al 20% del valore in caso di soccombenza dell’ufficio nella pronuncia rispettivamente di primo o di secondo grado. L’importo potrà essere pagato in 5 anni con un massimo di 20 rate trimestrali. Invece, in presenza di processi verbali di constatazione notificati entro la data di entrata in vigore del decreto fiscale collegato, si potrà presentare, entro il 31.05.2019, dichiarazioni integrative per tutti i periodi d’imposta non prescritti, riportando i maggiori imponibili contestati.
Infine, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e gli atti di recupero notificati ma non scaduti e quindi ancora impugnabili, potranno essere definiti versando le sole imposte accertate in un’unica soluzione o in 8 rate trimestrali che possono arrivare a 20 per importi superiori a 50.000 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.