Per le omissioni perpetrate dal commercialista che abbiano condotto a contestazioni di carattere fiscale, il pagamento delle imposte sottratte e il carico sanzionatorio risultano di spettanza esclusiva del contribuente qualora questi non abbia denunciato in sede penale tale situazione e non ci sia stata conseguentemente una verifica in tal senso e in tale sede. La conclusione viene dall’ordinanza della Cassazione, Sezione Civile, 4.10.2018, n. 24307.
Questa vicenda trae spunto da un’attività di verifica esperita della Guardia di Finanza, nel contesto della quale emergevano a carico del contribuente ispezionato evenienze oggetto di rilievo concernenti l’omessa presentazione della dichiarazione, in relazione alla quale il contribuente riteneva di non essere responsabile e per ciò non punibile, avendo formalizzato apposita delega all’adempimento di tutti gli obblighi tributari al proprio commercialista.
In ordine a tale questione, il giudice tributario aveva accolto la linea difensiva del contribuente, ritenendo che l’omessa presentazione della dichiarazione non potesse essere imputata al contribuente che in buona fede avesse effettivamente conferito tale specifico incarico al commercialista.
In sede di pronuncia di legittimità, tuttavia, questa conclusione viene cassata in quanto la mera delega non è stata ritenuta condizione ex se idonea a fungere da scriminante per l’attribuzione di responsabilità in capo al contribuente. Viene in realtà ulteriormente chiarito che, quand’anche in sede penale sia stata accertata una responsabilità del commercialista, il contribuente non risulta esonerato dal corretto assolvimento dell’imposta, ma soltanto dagli adempimenti correlati al carico sanzionatorio irrogato. La ratio di tale conclusione risiede ovviamente nella considerazione in base alla quale, qualora si accerti che determinate violazioni di norme fiscali siano state causate da un contegno illecito del professionista incaricato dal contribuente, le relative sanzioni non possono, in tal caso, trovare applicazione nei confronti dell’incolpevole contribuente.
In merito alle conclusioni espresse, si ritiene opportuno osservare come la responsabilità del contribuente non possa ritenersi esclusa nel momento in cui abbia affidato il mandato all’esecuzione di determinati adempimenti fiscali a un soggetto che, in applicazione dei criteri di ordinaria diligenza, non possa ritenersi affidabile. A tal proposito si evidenzia come, eccezion fatta per le evenienze integranti la condotta illecita di un professionista regolarmente iscritto all’albo di cui l’affidabilità si darebbe per presunta, negli altri casi risultano pur sempre opportuni ulteriori accertamenti tendenti al controllo di tale affidabilità.