Notifica Pec

Con ordinanza 22.08.2018 n. 20946, la Suprema Corte si è tornata a pronunciare in merito alla notifica via Pec. Nel caso sottoposto alla Corte una parte, difesa fiduciariamente da un avvocato della sua residenza, aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avvocato del foro della causa. L’avvocato fiduciario, nel costituirsi in giudizio, aveva indicato il domicilio fisico del collega, rinviando al proprio indirizzo di posta elettronica le eventuali comunicazioni telematiche.
Il legale di controparte notificava via Pec al domiciliatario avversario il provvedimento emesso dal Tribunale, che veniva reclamato trascorsi i termini di legge dalla notifica. Il reclamante riteneva illegittimo il rigetto del reclamo in rito in quanto, non essendo stato notificato correttamente il provvedimento, mai era decorso il termine breve per reclamarlo. In particolare, sosteneva davanti alla Corte che, avendo eletto domicilio soltanto anagrafico presso il collega del foro della causa, egli rimaneva dominus della causa e aveva indicato il solo suo indirizzo di posta elettronica come atto a ricevere le comunicazioni di cancelleria, comprese le notifiche digitali degli atti processuali. Sosteneva conseguentemente che, avendo eletto solo domicilio anagrafico presso lo studio del collega, lì dovevano essere effettuate le notifiche analogiche tramite ufficiale giudiziario, mentre eventuali notifiche digitali potevano e dovevano essere effettuate esclusivamente al proprio indirizzo di posta elettronica, che rappresentava il domicilio digitale della parte.
L’errore commesso non poteva essere superato dal fatto che l’indirizzo digitale del difensore, mai abilitato dalla parte a ricevere per suo conto la notifica in via telematica, risultava riportato dal sito Internet del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del foro di appartenenza. Nell’atto introduttivo del giudizio, infatti, risultava indicato al fine delle notificazioni l’indirizzo Pec del solo difensore di fiducia. Ne conseguiva che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata fisicamente all’indirizzo reale del domiciliatario e digitalmente all’indirizzo telematico del dominus.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha sancito il seguente principio: “il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo Pec, quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’art. 156 c.p.c. solo per i casi di nullità dell’atto. La legittimazione a ricevere la notificazione dell’atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione, spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell’interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare”. E ciò, si aggiunge, analogamente a quanto previsto dall’art. 16 sexies D.L. 179/2012.
Ne consegue che la notifica eseguita digitalmente all’indirizzo elettronico di difensore non abilitato a ricevere tale forma, risultava inidonea a comportare la decorrenza del termine d’impugnazione del provvedimento che si intendeva notificare. Ne deriva l’invalidità insanabile della notifica come effettuata e la non decorrenza dei termini di decadenza dell’impugnazione.Catapano Giuseppe notifica_atti_tributari