Legittima l’applicazione del ‘redditometro’ alla luce del possesso di un’autovettura. Irrilevante il richiamo difensivo del contribuente al fatto che “i costi di gestione e di manutenzione” del veicolo “risultano inferiori a quelli derivanti
dall’applicazione del ‘redditometro’”.
I giudici della Cassazione ribadiscono che decisiva è “la disponibilità di beni indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva – fra i quali rientrano le autovetture –”. Privo di valore, invece, il dato riguardante “il costo di
gestione e di manutenzione del bene”.
In sostanza, “la disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale”, perché
“è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva”.