Possesso di un’automobile: scatta il ‘redditometro’.

Legittima l’applicazione del ‘redditometro’ alla luce del possesso di un’autovettura. Irrilevante il richiamo difensivo del contribuente al fatto che “i costi di gestione e di manutenzione” del veicolo “risultano inferiori a quelli derivanti
dall’applicazione del ‘redditometro’”.
I giudici della Cassazione ribadiscono che decisiva è “la disponibilità di beni indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva – fra i quali rientrano le autovetture –”. Privo di valore, invece, il dato riguardante “il costo di
gestione e di manutenzione del bene”.
In sostanza, “la disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale”, perché Catapano giuseppe redditometro-auto“è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva”.