Smarrimento della cartella clinica:responsabilità del medico

Cass. civ. Sez. III, 13 luglio 2018, n. 18567

Il principio di vicinanza della prova, fondato sull’obbligo di regolare e completa tenuta della cartella, le cui carenze od omissioni non possono andare a danno del paziente (Cass. 12273/2004; Cass. 1538/2010 e, di recente, Cass. 7250/2018), non può operare in pregiudizio del medico per la successiva fase di conservazione, in quanto dal momento in cui l’obbligo di conservazione si trasferisce sulla struttura sanitaria, l’omessa conservazione è imputabile esclusivamente ad essa; la violazione dell’obbligo di conservazione non può dunque riverberarsi direttamente sul medico determinando una inversione dell’onere probatorio.
I medici possono trovarsi, in caso di smarrimento della cartella clinica ad opera della struttura sanitaria, in una posizione simmetrica a quella del paziente, rischiando a loro volta di essere pregiudicati dalla impossibilità di documentare le attività svolte e regolarmente annotate sulla cartella clinica, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per violare quegli stessi principi in materia di prossimità della prova che ispirano le conseguenze pregiudizievoli per il medico che, dalla presenza di lacune nella cartella clinica, verrebbe diversamente a trarre vantaggio.
Il ruolo dei medici evocati in causa come convenuti insieme alla struttura sanitaria è -non meno che quello dei pazienti, o parenti dei pazienti che abbiano agito in giudizio – un ruolo attivo, nel senso che, ove convenuti, devono attivarsi per articolare nel modo migliore la propria difesa.                                                                                                                     Sono, quindi, gli stessi medici, che abbiano scrupolosamente compilato la cartella clinica, a poterne e doverne richiedere copia alla struttura per acquisirne disponibilità al fine di articolare le proprie difese di produrla in giudizio, così che, se non possono ritenersi gravati dagli obblighi di conservazione della cartella (che gravano sulla struttura sanitaria), essi non sono esenti dall’ordinario onere probatorio; non possono pertanto con successo, qualora non abbiano essi stessi curato la produzione in giudizio della cartella clinica e non abbiano la disponibilità della copia che avrebbero avuto l’onere, all’inizio della causa, di richiedere, pretendere che siano imputate alla struttura sanitaria eventuali lacune della copia della cartella clinica prodotta in giudizio quando la struttura sanitaria dichiari di aver smarrito l’originale della cartella.

Lascia un commento