Servizio civile: attivati i bandi regionali

I progetti di Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Umbria e Sardegna

 Sono attivi i bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale (SCU) in Italia e all’estero, presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali. I 53.363 posti di volontario, in 5.408 progetti, sono distribuiti tra il bando nazionale per 28.967 posti (nei progetti ordinari presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale e in tutti i progetti sperimentali e all’estero) e 21 bandi regionali per 24.396 posti (nei progetti ordinari presentati dagli enti iscritti agli Albi regionali). In particolare i 151 progetti sperimentali, per 1.236 posti, introducono alcune delle novità previste dalla riforma del Servizio civile universale. La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati all’ente che realizza il progetto scelto.  Puoi inviare la domanda via PEC, con raccomandata a/r oppure presentarla a mano. La data di scadenza è il 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le ore 18:00).
Diverse Regioni hanno dato anche una specifica comunicazione relativa al bando regionale
L’Assessorato della Sanità, Salute, Politiche sociali e Formazione della Valle d’Aosta ha reso noto che sono 30 i progetti che riguardano la Regione Valle d’Aosta e che prevedono complessivamente  77 posti per giovani volontari.  Alla selezione possono partecipare ragazze e ragazzi italiani, comunitari o extracomunitari (purché regolarmente soggiornanti in Italia) tra i 18 e i 28 anni non superati al momento della presentazione della domanda e interessati a maturare un’esperienza nei settori dell’assistenza, della protezione civile, del patrimonio artistico e culturale, dell’educazione e della promozione culturale.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio civile nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nel bando regionale e delle province autonome, pena l’esclusione.
Il Servizio civile annuale offre l’opportunità ai giovani di acquisire un bagaglio di competenze specifiche in settori fondamentali nella società moderna e altre più trasversali, come la capacità di lavorare in team, di districarsi in sistemi organizzativi complessi, di tessere relazioni di aiuto che potranno essere capitalizzate in vista di un ingresso stabile nel mondo del lavoro. Si tratta, inoltre, di un’occasione per ampliare la propria rete di amicizie e conoscere in profondità il contesto sociale nel quale si vive. Nei mesi di impegno, in cui è previsto anche un periodo di formazione specifica, i giovani ammessi a svolgere il servizio civile riceveranno un rimborso forfettario di euro 433,80 mensili. Il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale ha attivato un sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it  dove i giovani possono trovare tutte le informazioni utili ad avvicinarsi a questo mondo per compiere le scelte più consapevoli attraverso un linguaggio accessibile e una formula comunicativa leggera ed efficace.  L’elenco completo dei posti disponibili sul territorio valdostano e il modulo di presentazione delle candidature sono disponibili sul sito della Regione all’indirizzo: http://www.regione.vda.it/serviziocivile/progetti_i.asp
In Piemonte saranno 1169 i giovani che saranno impegnati per la Regione Piemonte, in 313 progetti approvati, presentati dagli enti accreditati all’albo regionale. I numeri prediligono, per bacino di utenza, la città di Torino e la sua Provincia che, da sole, impegnano quasi il 50% di giovani sull’intero totale, a seguire Cuneo (circa 17%) e Asti (circa 16%), mentre il resto è suddiviso tra tutte le altre le province della Regione.
Le aree di intervento in cui i progetti insistono per la maggior parte sono:
– l’assistenza rivolta, in particolar modo, a disabili, minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale, donne con minori a carico e donne in difficoltà, persone affette da dipendenza, persone vittime di violenza, migranti;
– l’educazione e la promozione culturale rivolta a tutte le fasce di età, minori-giovani-anziani;
– il tutoraggio scolastico, la lotta all’evasione e all’abbandono scolastico;
– la cura e la conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale (biblioteche, musei, centri storici);
– la promozione dello sport, anche finalizzato a processi di inclusione;
– l’educazione e la promozione ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo al monitoraggio dell’inquinamento e alla salvaguardia e alla tutela di parchi ed oasi naturalistiche;
– la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile.
Sono soprattutto i primi tre ambiti che ricevono il maggior numero di volontari, mentre il settore del patrimonio artistico-culturale quest’anno ha riscosso un particolare incremento.
In Campania sono 323 progetti approvati e 3.524 volontari da coinvolgere, la Regione si conferma al primo posto tra le regioni italiane per progetti e partecipanti al servizio civile, a conferma del lavoro e delle scelte fatte in questi anni attraverso le Politiche sociali nella promozione degli enti del terzo settore, dei progetti di qualità e delle attività legate al mondo del volontariato.  “Con i giovani che entreranno quest’anno e che andranno ad aggiungersi ai 3.215 già in servizio attivo, la Campania avrà oltre 6700 volontari impegnati nel Servizio Civile in tantissimi progetti ed attività che costituiscono un valore aggiunto enorme per i nostri territori dal punto di vista sociale”, afferma l’assessore regionale alle Politiche Sociali e all’Istruzione Lucia Fortini. “Il Servizio Civile è anche l’occasione per le ragazze e i ragazzi di fare un’esperienza retribuita che gli consente di entrare a contatto col mondo del lavoro. Per questo lavoriamo e facciamo in modo che gli enti coinvolti presentino progetti di sempre maggiore impatto e qualità”, conclude Fortini.
In Umbria il bando prevede la selezione di 248 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Regione. Ai volontari, in servizio per un anno, spetta un compenso mensile di 433,80 euro. In totale sono 33 i progetti approvati dalla Regione Umbria, che saranno attivati in tutto il territorio regionale da Comuni ed enti accreditati nell’Albo regionale. Dei 248 posti disponibili, quattro sono riservati a “volontari FAMI”, cioè a giovani titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria, al fine di favorirne l’inserimento nella comunità regionale. Le aree di intervento riguardano ambiti come l’assistenza, la protezione civile, la tutela del patrimonio ambientale e culturale, la cooperazione allo sviluppo, la promozione e tutela dei diritti umani, l’educazione e la promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale, la promozione della pace tra i popoli, dell’integrazione dell’inclusione sociale. L’elenco dei progetti attivati e il bando per accedere alla selezione sono disponibili sul sito della Regione Umbria. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione, per un unico progetto servizio civile, pena l’esclusione dalla selezione. I ragazzi interessati possono chiedere ulteriori informazioni agli uffici regionali, presso la Direzione Salute, Coesione Sociale – Servizio Programmazione nell’Area dell’Inclusione Sociale, inviando una e-mail al seguente indirizzo: serviziocivile@regione.umbria.it. “Il servizio civile – sottolinea Luca Barberini, assessore regionale alla salute, coesione sociale e welfare – rappresenta per i giovani un’opportunità importante di formazione e di crescita personale e professionale, attraverso attività di pubblica utilità a servizio della comunità. Invito i ragazzi e le ragazze umbre a vivere questa esperienza, a contatto con la realtà della pubblica amministrazione e degli enti del privato sociale, partecipando attivamente alla promozione di valori fondamentali e allo sviluppo del territorio”.
“Negli ultimi anni – prosegue Barberini – la Regione Umbria ha lavorato molto per promuovere la cultura del servizio civile sul territorio. Rispetto al 2016, siamo arrivati a raddoppiare il numero di posti messi a bando per dare maggiori opportunità ai giovani e questo anche grazie al lavoro degli enti accreditati. Alla luce della nuova riforma del settore, che ha introdotto il servizio civile universale, abbiamo però il ragionevole dubbio che il buon lavoro fatto finora possa subire una battuta di arresto per le difficoltà degli enti di accreditarsi al nuovo albo unico. Su questo chiederemo presto un confronto con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale”.
Al via anche la selezione di 932 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Sardegna. L’assessorato del Lavoro informa, attraverso un avviso, che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto il bando di partecipazione per i progetti realizzabili nell’anno in corso e nel 2019: esperienze della durata di 12 mesi, dietro il riconoscimento di un assegno mensile anche in questo caso di 433,80 euro. “Vogliamo dare una visibilità sempre maggiore al servizio civile volontario”, sottolinea l’assessora del Lavoro, Virginia Mura. “Anche quest’anno abbiamo ampliato il numero dei progetti ammessi, per consentire a quasi mille ragazzi di spendere le loro migliori energie al servizio della comunità di appartenenza. Confidiamo nella massima partecipazione dei nostri giovani, per cogliere un’opportunità così significativa: un percorso di cittadinanza attiva per la crescita personale”.
I progetti approvati dalla Regione Sardegna nei settori assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale sono 176 (su 195 pervenuti), un numero superiore rispetto agli anni precedenti, con la partecipazione di 119 enti sezione A – Regione Sardegna dell’Albo del Servizio Civile Nazionale. Anche il numero dei volontari – 932 –  è aumentato rispetto allo scorso anno di circa 200 unità.
Se si considera che nel 2015 i progetti ammessi sono stati 133 (su 278 istruiti) per 610 giovani coinvolti, nell’anno successivo sono stati impegnati 544 volontari per 93 progetti approvati (su 179 pervenuti) e nel 2017 il numero dei giovani è invece salito a 740 per 145 progetti ammessi (su 250 pervenuti), si evidenzia per il 2018, un incremento notevole nel numero dei progetti approvati e nel numero dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Sardegna.
Per visionare l’elenco dei progetti ammessi, il Bando 2018 e gli allegati, è possibile visitare i siti www.regione.sardegna.it/serviziocivile/ e www.serviziocivile.gov.it, i link in allegato all’avviso regionale, le banche dati del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile, pena l’esclusione.
Oltre ai 932 posti disponibili per i progetti approvati dalla Regione Sardegna, si aggiungono ulteriori posti sulla base dei progetti degli enti iscritti all’albo nazionale aventi sede in Sardegna.

Smarrimento della cartella clinica:responsabilità del medico

Cass. civ. Sez. III, 13 luglio 2018, n. 18567

Il principio di vicinanza della prova, fondato sull’obbligo di regolare e completa tenuta della cartella, le cui carenze od omissioni non possono andare a danno del paziente (Cass. 12273/2004; Cass. 1538/2010 e, di recente, Cass. 7250/2018), non può operare in pregiudizio del medico per la successiva fase di conservazione, in quanto dal momento in cui l’obbligo di conservazione si trasferisce sulla struttura sanitaria, l’omessa conservazione è imputabile esclusivamente ad essa; la violazione dell’obbligo di conservazione non può dunque riverberarsi direttamente sul medico determinando una inversione dell’onere probatorio.
I medici possono trovarsi, in caso di smarrimento della cartella clinica ad opera della struttura sanitaria, in una posizione simmetrica a quella del paziente, rischiando a loro volta di essere pregiudicati dalla impossibilità di documentare le attività svolte e regolarmente annotate sulla cartella clinica, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per violare quegli stessi principi in materia di prossimità della prova che ispirano le conseguenze pregiudizievoli per il medico che, dalla presenza di lacune nella cartella clinica, verrebbe diversamente a trarre vantaggio.
Il ruolo dei medici evocati in causa come convenuti insieme alla struttura sanitaria è -non meno che quello dei pazienti, o parenti dei pazienti che abbiano agito in giudizio – un ruolo attivo, nel senso che, ove convenuti, devono attivarsi per articolare nel modo migliore la propria difesa.                                                                                                                     Sono, quindi, gli stessi medici, che abbiano scrupolosamente compilato la cartella clinica, a poterne e doverne richiedere copia alla struttura per acquisirne disponibilità al fine di articolare le proprie difese di produrla in giudizio, così che, se non possono ritenersi gravati dagli obblighi di conservazione della cartella (che gravano sulla struttura sanitaria), essi non sono esenti dall’ordinario onere probatorio; non possono pertanto con successo, qualora non abbiano essi stessi curato la produzione in giudizio della cartella clinica e non abbiano la disponibilità della copia che avrebbero avuto l’onere, all’inizio della causa, di richiedere, pretendere che siano imputate alla struttura sanitaria eventuali lacune della copia della cartella clinica prodotta in giudizio quando la struttura sanitaria dichiari di aver smarrito l’originale della cartella.

COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’amministratore di condominio è tenuto a comunicare ogni
anno, all’anagrafe tributaria, l’ammontare dei beni e servizi
acquistati dal condominio nel corso dell’anno d’imposta e i dati
dei relativi fornitori.
A tal fine, è tenuto alla compilazione del Quadro AC, contenuto
all’interno del Modello Redditi 2018, o del Quadro K, presente
all’interno del Modello 730/2018. Nella dichiarazione di
quest’anno è stata introdotta una novità che attiene
all’operazioni poste in essere con soggetti esteri.
Tale modello è richiesto anche per la comunicazione dei dati
identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero
del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni condominiali.

Compro oro: definite le regole del Registro

Dal 5 luglio 2017 sono entrate in vigore le nuove regole per
l’esercizio dell’attività di compro oro, finalizzate ad arginare il
fenomeno del sommerso e delle attività criminali.
Tra le novità più importanti l’introduzione del Registro degli
operatori compro oro, cui è obbligatorio iscriversi per esercitare
l’attività.
Con il Decreto Mef del 14.05.2018 sono state stabilite le modalità
tecniche di invio dei dati al Registro, che diventerà operativo il 3
settembre, come annunciato con il comunicato stampa
dell’OAM del 30.07.2018.

Considerata la rapida ed ampia diffusione del fenomeno dei “compro oro” su
tutto il territorio nazionale, e l’assenza di una regolamentazione specifica, il
legislatore ha emanato il Decreto legislativo 92/2017, in attuazione del criterio
di delega di cui all’art. 15 comma 2 lett. l) della L. 170/2016 (legge di
delegazione europea).
Con questo decreto vengono definiti gli obblighi cui gli operatori compro
oro devono attenersi al fine di garantire la piena tracciabilità della
compravendita e permuta degli oggetti preziosi.
Oltre al problema delle numerose transazioni commerciali in contanti,
senza emissione di alcuna ricevuta fiscale, o altra forma di tracciatura, il
fenomeno dei compro oro – prima del recente intervento – era soggetto
all’infiltrazione di organizzazioni criminali che utilizzavano tale attività di
compro oro per riciclare proventi illeciti.

La legge di conversione del cd. “Decreto dignità” ha introdotto molte novità.

Il Senato ha approvato il 7 agosto 2018 la conversione in legge del cd. Decreto
Dignità, già in vigore dal 14 luglio come decreto 87/2018 (primo
provvedimento del Governo Conte in materia economica) con importanti
modifiche.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta n. 186 dell’11 agosto 2018 come
Legge n.96 del 9/8/2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese”. Gli argomenti principali affrontati nella Legge
riguardano:
 misure per il contrasto al precariato,
 misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli
occupazionali,
 misure di contrasto al gioco d’azzardo,
 Semplificazioni fiscali.

 

Le cessioni gratuite di merce a titolo di «sconto commerciale» non sono imponibili IVA

La cessione di merci a titolo gratuito, effettuata a fronte del raggiungimento di un certo fatturato annuo, rientra nel concetto di “premio” ed in quanto tale è esclusa dalla base imponibile iva.

Ai sensi dell’art. 15 dpr 633/72, infatti, “non concorrono a formare la base imponibile […] il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali; tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.

La norma quindi pone questa duplice condizione:

  • che lo sconto sia previsto nelle originarie condizioni contrattuali. È quindi essenziale che tale situazione sia stata concordata fra le parti al momento della conclusione del contratto. L’esclusione non opera qualora il premio sia riconosciuto al cliente solo successivamente alla fatturazione della cessione dei beni ceduti a pagamento (assoggettata ad iva), senza che ciò fosse già stato pattuito contrattualmente.

In questo caso si pone il problema di come provare la pattuizione contrattuale, qualora il contratto sia orale. Pur non disconoscendo la validità di tali contratti, consigliamo di predisporre in ogni caso un documento scritto, con l’indicazione delle modalità di concessione dei premi e l’entità degli stessi, precedente l’inizio delle forniture.

  • che per il bene “ceduto” a titolo di premio non sia prevista in base alle tabelle allegate al dpr 633/72 un’aliquota iva più elevata di quella prevista per i beni ceduti a titolo oneroso da cui il premio deriva.

 

Se non risultano soddisfatte entrambe le condizioni indicate, è necessario assoggettare ad iva il valore normale del bene ceduto gratuitamente, così come è previsto per gli omaggi.

Pertanto, se risultano soddisfatte le condizioni di cui sopra, OPERATIVAMENTE, sia nel ddt accompagnatorio (se non si opta invece per la fattura immediata), che nella successiva fattura differita, si dovrà indicare che la merce è ceduta a titolo di premio.

A tal fine è preferibile indicare con precisione la casistica. Ad esempio nel corpo della fattura si può utilizzare la dicitura “merce ceduta a titolo di premio a seguito del raggiungimento da parte vostra del volume di XX euro di acquisti presso la nostra società nel periodo XX, come previsto da contratto stipulato fra le parti (eventualmente: sottoscritto in data XX/XX/XXXX)” o altre similari.

Il ddt dovrà indicare natura, qualità e quantità dei beni ceduti a titolo di premio.

In base all’art. 21, comma 2, lettere c) e d) dpr 633/72, occorre che il valore normale dei beni ceduti a titolo di premio (o sconto ed abbuono) venga inoltre esposto in fattura. La fattura sarà quindi emessa per il totale dei beni ceduti, sottraendo poi l’importo di quelli ceduti a titolo di premio, che nel caso specifico risultano essere la totalità, cosicché il documento dovrà risultare a zero.

In calce alla fattura andrà riportata la dicitura “escluso dalla base imponibile ex art. 15 dpr 633/72”.

 

Contabilmente si andrà a movimentare il conto “ricavi” in avere e poi, per lo stesso importo, il conto di costo in conto economico “sconti di natura commerciale, abbuoni, premi e resi su vendite”, in modo da stornare l’importo precedentemente imputato.

 

Diversamente, se non vengono soddisfatte le condizioni di cui sopra, è evidente che ci troviamo di fronte alla cessione in omaggio di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività dell’impresa e per i quali all’atto dell’acquisto o produzione sia stata detratta l’imposta: in questa ipotesi la cessione risulta essere imponibile Iva a norma delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, n.4), del D.P.R. 633/1972. Le cessioni gratuite di omaggi rilevanti ai fini Iva, per espressa previsione legislativa, sono, pertanto, assimilate alle ordinarie cessioni di beni a titolo oneroso.

 

Inoltre ai sensi dell’articolo 13 D.P.R. n. 633/72, la base imponibile sarà pari al prezzo di acquisto (in caso di beni solo commercializzati dal cedente), o in mancanza (come in caso di produzione dei beni) al prezzo di costo rideterminato alla data della cessione gratuita, su cui dovrà essere applicata l’imposta come se si trattasse di una cessione ordinaria nei confronti di un cliente (riteniamo che in questa situazione non sia opportuno far vedere al cliente il costo sostenuto per  la realizzazione dei prodotti).

 

E’ prevista, inoltre, la facoltà per l’impresa che assoggetta ad I.V.A. la cessione gratuita del bene di non esercitare la rivalsa, e cioè di non richiedere al soggetto che riceve l’omaggio il pagamento dell’I.V.A. esposta in fattura (è il caso che più frequentemente si verifica nella pratica). Infatti, la rivalsa dell’I.V.A. nei confronti del cliente non è obbligatoria: pertanto se, come usualmente accade, non viene chiesto al destinatario dell’omaggio il pagamento dell’imposta, occorrerà emettere fattura nella quale indicare che non si intende esercitare la rivalsa d’I.V.A. Oppure, in caso di assenza di rivalsa dell’imposta, in alternativa alla fattura sarà possibile adottare una delle seguenti procedure, così come disciplinato dalla circolare n. 32501388 dell’aprile 1993:

a)      autofattura in unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse; ed il relativo ammontare imponibile concorrerà alla determinazione dei volumi I.V.A.;

b)      in alternativa, procedere con annotazione su un apposito registro degli omaggi dell’ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.

 

Anche in questa situazioni (omaggi di beni di propria produzione), qualora si voglia ricorrere all’emissione di ddt, lo stesso dovrà indicare natura, qualità e quantità dei beni ceduti a titolo di omaggio.

 

Infine, per completezza sull’argomento trattato facciamo presente che, nel caso in cui si ricada nell’ipotesi degli omaggi, si dovranno considerare anche le ripercussioni che i beni ceduti a tal titolo avranno nel conteggio della base imponibile delle imposte dirette (sul punto disciplina IRES degli omaggi).

Il luogo giusto per un evento aziendale

Il primo passo da compiere per la scelta del luogo dell’evento è capire a chi è rivolto.
Evento per dipendenti/collaboratori. Si fa, generalmente, per coinvolgere e rendere partecipe della vita aziendale il proprio personale. I messaggi che un tipo di evento del genere deve trasmettere sono vari, tra cui: divertiamoci, siamo uniti, siamo una famiglia, condividiamo un’idea o un progetto, tutti siamo importanti.
Evento per clienti o partner commerciali. Un evento del genere deve trasmettere la forza, la concretezza e l’affidabilità della propria azienda. Al pubblico bisogna comunicare il motivo per cui si dovrebbe entrare in affari con la propria impresa o continuare a rimanere clienti.
Evento aperto al pubblico. Si tratta di un evento per il lancio di un nuovo prodotto. Per ammaliare un pubblico di questo tipo, la comunicazione deve essere sorprendente, innovativa e coinvolgente.
Se abbiamo deciso a quale delle categorie precedenti è destinato l’evento, i criteri per scegliere il luogo si devono basare su: emozioni da trasmettere, posizione, dimensioni della sala e attrezzature necessarie.
Emozioni da trasmettere. Si vuole creare un senso di intimità e coesione nel gruppo? Allora l’evento si deve svolgere all’interno di un parco, in un agriturismo oppure attraverso una gita di gruppo. Si vogliono trasmettere solidità e sicurezza
dell’azienda? Allora l’evento si deve svolgere in un luogo di alto profilo, come per esempio un albergo di lusso con sale meeting oppure all’interno di una villa. Si vogliono trasmettere la storia, la cultura e i valori aziendali? Allora l’evento
potrebbe tenersi nella sede aziendale oppure all’interno di una dimora storica. Si vuole lanciare un nuovo prodotto sul mercato? Allora una fiera specializzata potrebbe essere il luogo ideale.
Posizione. Una località raggiungibile è senza dubbio meglio di una struttura lontana dalle principali vie di comunicazione. È necessario valutare la distanza dell’evento aziendale dalle principali autostrade, aeroporti, stazioni ferroviarie, fermate del bus o della metropolitana. Ecco perché è fondamentale calarsi nei panni dei partecipanti e
chiedersi: con che mezzo parteciperanno all’evento?
Dimensioni della sala e attrezzature. L’evento è a numero chiuso o è aperto a un ampio pubblico? Un evento a numero chiuso permette di stimare meglio i costi e guadagni derivanti dall’organizzazione. Per un evento aperto ad un pubblico più vasto è necessario fare una stima del numero dei partecipanti. Gli errori da non commettere sono quelli di non affittare una sala troppo piccola, ma nemmeno una sala troppo grande per l’affluenza prevista. Infatti, il pubblico avrebbe la spiacevole sensazione di sentirsi disperso in un’aula semi deserta, oppure potrebbe rischiare di rimanere in
piedi per mancanza di sedie.
Altro aspetto da considerare è la scelta del luogo in base all’attrezzatura necessaria al suo svolgimento: ecco perché bisogna valutare elementi come l’ampiezza degli spazi, l’attrattiva del luogo, la presenza di barriere architettoniche, i parcheggi, l’illuminazione, le tecnologie a disposizione (esempio: videoproiettori).
A voi la scelta: meglio nella propria azienda? In una sala congressi di un hotel? In un ristorante?In una piazza?All’interno di un parco? Oppure in una gita di gruppo alla scoperta delle meraviglie che ci circondano?

Il fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali

Tramite la sottoscrizione dell’accordo del 3 ottobre 2017, le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria (Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) si sono avvalse della facoltà di “opting out”, istituendo il “Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali”, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015. Il Fondo categoriale è in attesa di essere cooptato con decreto ministeriale nel sistema pubblico previdenziale e sottrarrà i datori di lavoro professionisti dalla contribuzione al FIS (Fondo di integrazione salariale). Nella fase di avvio, il fondo di settore assicurerà unicamente il finanziamento di un assegno ordinario in favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni. È invece sul piano operativo che si segnalano i maggiori profili di innovazione, in quanto l’accordo istitutivo prevede un apprezzabile ampliamento dell’area di tutela minima legale, annoverando fra i destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito del Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali tutti i datori di lavoro con almeno 3 dipendenti.

Agevolazioni “prima casa” computo della superficie utile. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2010 del 26 gennaio 2018)

In tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 1, comma III, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta Registro), occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969. In forza di detto provvedimento è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello della “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di un’abitazione assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso. in ogni caso, in esito all’entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. 23/2011, non sono dovute le sanzioni applicate .

Per l’impresa che aumenta la propria competitività arrivano aiuti dallo stato

Si ha un aiuto di stato solo nel caso in cui l’intervento pubblico produca un vantaggio per l’impresa cui è rivolto. ll fatto che si verifichi un trasferimento di denaro da un soggetto pubblico a un’impresa non comporta necessariamente un vantaggio per quest’ultima. Occorre cioè verificare se l’impresa, in virtù dell’intervento pubblico, migliora la propria situazione finanziaria a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato. Queste alcune delle risposte ad una serie di quesiti posti ad Unioncamere in merito alla concessione e gestione degli aiuti di stato alle imprese. Possono costituire oggetto di contributi in de minimis le spese di viaggio sostenute da un’impresa per la partecipazione, per esempio, a un evento o a una manifestazione promozionale.

Casi di esclusione di aiuto di stato

Non siamo in presenza di un aiuto di stato nel caso di concessione di voucher per la copertura delle spese per l’attività svolta dai tutor aziendali nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. In questo caso le imprese non godono di nessun vantaggio in quanto il voucher costituisce tutt’al più un risarcimento per i costi che l’impresa dovrà sostenere per assistere lo studente. L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica; Il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente. L’inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro. Le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi. Le imprese ospitanti devono essere in grado di garantire

– capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività ricomprese in alternanza scuola-lavoro;

– capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività in convenzione;

– capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività.

A tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e dedicato alla supervisione ed alla valutazione dello studente, a cui quest’ultimo fa riferimento e con oneri a carico del soggetto ospitante. Il voucher potrà essere utilizzato per coprire le spese legate alla figura del tutor e potrà inoltre servire per acquistare servizi accessori, necessari all’impresa partecipante a gestire le comunicazioni con il sistema scolastico e a rafforzare la partnership con esso. Tutti costi che l’impresa che non si renderà disponibile ad ospitare studenti non dovrà sostenere. La volontarietà della partecipazione all’operazione da parte delle imprese è elemento essenziale ai fini della qualificazione del voucher sotto il profilo delle regole di concorrenza. Il voucher acquisisce così essenzialmente la funzione di stimolo per le imprese ad aderire all’iniziativa, che diversamente avrebbe grandi difficoltà ad essere messa in atto in forma generalizzata.