DEBITI SOCIETA’ESTINTE

Per i debiti non soddisfatti dalla societa’ di capitali, davvero succede a pieno titolo il socio che quindi risponde nei confronti del creditore? La tesi appare non supportata dal dato normativo ma e’ tuttavia presente in modo ambiguo in una recente pronuncia della Cassazione.
Per le obbligazioni contratte dalla società di capitali risponde sempre e solo quest’ultima con il suo patrimonio. Questo principio generale vale anche quando la società procede all’estinzione per effetto del termine della liquidazione, pur
non avendo onorato in tutto o in parte i propri debiti: infatti a norma dell’art. 2495, c. 2, C.C., per i debiti non estinti i creditori possono rivolgersi ai soci, se questi ultimi hanno incassato somme derivanti dall’attività di liquidazione, oppure al liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di quest’ultimo. Questi principi cardine del nostro
ordinamento, che con alcune precisazioni valgono anche per i debiti tributari, sono stati messi in dubbio da una recente sentenza della Corte di Cassazione (2.07.2018, n. 17243), nella cui succinta motivazione emergono passaggi francamente incomprensibili, a meno che, appunto, la succinta stesura non tragga in inganno il lettore. Nella citata
sentenza si afferma che il socio subentra con un fenomeno di tipo successorio, per cui i debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo a quest’ultimo. Ma ciò che davvero è grave è il passaggio successivo, in cui si afferma che ciò accade indipendentemente “dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di
liquidazione” e poi si aggiunge che la responsabilità del socio di società di capitali “non subisce limitazione alcuna in ragione dell’entità del conferimento in favore dei soci“.
Si tratta di affermazione dalle quali emerge un quadro preoccupante e certamente in controtendenza rispetto a quanto generalmente si è sostenuto dalla dottrina e cioè che la responsabilità del socio rispetto alle obbligazioni non estinte dalla società di capitali, cancellata dal Registro Imprese per effetto dell’avvenuta liquidazione volontaria, è limitata alla ipotesi in cui, durante la fase di liquidazione, abbia riscosso somme a titolo di riparto del patrimonio della società. Per la particolare ipotesi dei debiti tributari, l’art. 36 del D.P.R. 602/1973, al c. 3 aggiunge la previsione secondo cui i soci rispondono dei debiti stessi, nel limite non solo delle somme incassate durante la liquidazione bensì anche per quelle incassate quale effetto di assegnazioni avvenute nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione. Ma si tratta pur sempre di limiti ben precisi, in relazione ai quali si può affermare che, se il socio non ha
incassato nulla a titolo di riparto dalla società durante la fase di liquidazione e durante il biennio precedente, nessuna responsabilità può essergli ascritta.
Lo scenario potrebbe sembrare eccessivamente lesivo dei diritti dei creditori, ma occorre sempre ricordare che, anche se la società fosse operativa, la responsabilità rispetto alle obbligazioni sociali sarebbe sempre limitata al patrimonio della società: i creditori non potrebbero intentare alcuna azione nei confronti dei soci. E a pensarci bene, il limite di
responsabilità previsto dal combinato disposto degli artt. 2495 C.C. e 36 D.P.R. 602/1973 (le somme incassate dai soci a titolo di riparto) altro non fa che confermare la regola generale: risponde sempre e solo il patrimonio netto della società, anche se trasferito ai soci: appunto, le assegnazioni avvenute prima e durante la fase di liquidazione. Alla luce
di tutto ciò, risulta ancora più incomprensibile il contenuto della sentenza sopra citata.

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