La notificazione dell’atto tributario eseguita in un luogo diverso dall’abitazione del destinatario e specificamente presso l’abitazione di un familiare è nulla; se il luogo di notifica diverge dalla casa di abitazione o dal domicilio del notificando, diventa irrilevante il rapporto di parentela. Di contro, se il parente che riceve l’atto può considerarsi un vicino di casa, la validità della notifica è subordinata all’invio di una seconda raccomandata, con cui si dia notizia al destinatario dell’avvenuta consegna nelle mani del parente – vicino di casa.
Sono i principi che si leggono nella sentenza n. 18202/16 della Corte di cassazione.
Il caso nasce dal ricorso proposto contro una intimazione di pagamento, non preceduta, secondo il ricorrente, dalla regolare notifica della pregressa cartella esattoriale. Nel corso di causa, emergeva che la cartella era stata consegnata allo stesso indirizzo del contribuente (stessa via, stesso civico), ma a un «interno» diverso, ove risiedeva un parente del contribuente stesso. Secondo i giudici tributari di merito, siffatta notifica doveva considerarsi regolare, poiché eseguita nelle mani di un familiare e all’indirizzo di residenza del contribuente.
La Cassazione ha ribaltato l’esito dei giudizi di merito, accogliendo sia il ricorso per Cassazione che quello introduttivo, con conseguente annullamento della pretesa erariale.
In primo luogo, la Corte chiarisce che la notifica eseguita allo stesso indirizzo, stessa via, stesso numero civico, ma a un «interno» diverso, non può considerarsi eseguita «presso la casa di abitazione del notificando». A questo punto, prosegue la sentenza, diventa irrilevante il rapporto di parentela tra il destinatario effettivo e colui che riceve l’atto, elemento che rileva soltanto se il luogo di notifica è la casa di abitazione del contribuente. Così che, conclude Piazza Cavour, una siffatta consegna deve considerarsi come notifica al «vicino di casa che accetti di riceverla» (articolo 139, comma 3, del codice di procedura civile) e il suo perfezionamento è subordinato all’invio della raccomandata informativa (art. 139, comma 4, cpc). Essendo, nel caso di specie, stato omesso tale adempimento, la notifica della cartella deve ritenersi nulla e, parimenti, è nulla la successiva intimazione.
