La volontà del figlio adolescente «trascurato» dal padre giustifica l’interruzione degli incontri con il genitore. Con la sentenza n. 2010 depositata il 7 ottobre 2016, la Corte di cassazione consolida l’orientamento da tempo prevalente sia in campo internazionale che nazionale, che pone la volontà del minore al centro delle decisioni relative ai conflitti genitoriali in ordine all’affidamento dei figli.
Nel caso oggetto della sentenza in esame, protagonista della controversia tra i genitori è una figlia di 15 anni.
Il padre, infatti, ha lamentato sia avanti la Corte d’appello sia nel proprio ricorso per Cassazione, di esser stato ostacolato dalla madre nella relazione e nei rapporto con la propria figlia e di non avere i servizi, sociali, incaricati dal tribunale di gestire la situazione e favorire gli incontri tra il padre e la minore, di non avere monitorato né fatto nulla in tal senso, tanto da favorire l’opera di induzione alla negazione della figura paterna nella minore da parte della madre, responsabile di avere provocato l’interruzione degli incontri in ambiente neutrale e degli incontri psicologici di sostegno che già erano stati disposti dal Tribunale in sede di separazione.
Osserva, invece, la Cassazione, confermando la decisione della Corte d’appello, che la valutazione della questione va incentrata sulla volontà della figlia, ormai quindicenne, che aveva espresso una posizione chiara ed adeguatamente argomentata circa la sua indisponibilità attuale a partecipare a un progetto di riavvicinamento con il padre.