Zero tasse sui premi di risultato erogati sotto forma di prestazioni di servizi. Il lavoratore che sceglie di ricevere il suo premio in «voucher» per l’acquisto di servizi per sé o i familiari (quali buoni pasto; contributi a fondi pensione; premi per polizze sanitarie; ticket per servizi di educazione e istruzione; borse di studio a familiari ecc.), non paga alcuna tassa, neppure quella ridotta al 10% che, invece, è dovuta sulle altre somme (in denaro) che riscuota in base agli incrementi di produttività, redditività, qualità efficienze e innovazione aziendale. A stabilirlo, tra l’altro, è il decreto interministeriale (lavoro ed economia) 29 aprile 2016 n. 1462 pubblicato ieri sul sito del ministero del lavoro, sezione pubblicità legale, che dà il via libera all’incentivo per l’anno 2016. Il deposito dei contratti, presupposto per fruire l’incentivo, deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Quelli già sottoscritti, vanno depositati entro il prossimo 15 giugno.
La «nuova» detassazione. L’incentivo non è nuovo, ma è stato completamente riscritto dalla legge Stabilità 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, commi da 182 a 191). Il decreto 29 marzo ne detta le regole applicative, in particolare per ciò che concerne i criteri per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti collettivi aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa; e gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
