Giuseppe Catapano: Studi assocciati, sempre Irap

giucatap497Studi associati e società professionali sempre soggetti a Irap. Il tributo è dovuto in maniera automatica, senza quindi svolgere alcuna analisi economica e qualitativa dell’attività esercitata al fine di valutare se sussiste o meno l’autonoma organizzazione (come si rende necessario invece per chi svolge la professione in forma individuale). È quanto sanciscono le Sezioni unite civili della Cassazione, che con la sentenza n. 7371/16 di ieri hanno posto la parola fine su ogni residuo dubbio circa l’applicabilità dell’Irap ai professionisti organizzati in strutture associative. Un principio che era già desumibile dalla pronuncia n. 7291, resa appena 24 ore prima, che nell’esentare dal prelievo la medicina di gruppo aveva invece ribadito la legittimità del tributo per le società semplici e le associazioni tra artisti e professionisti (si veda ItaliaOggi di ieri).
La nuova pronuncia verte sulla corretta interpretazione degli articoli 2 e 3 del dlgs n. 446/1997. Il primo stabilisce che il presupposto dell’imposta è «l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». Per poi precisare che «l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta». Il successivo articolo 3 fornisce invece l’elenco vero e proprio dei soggetti passivi, includendo società ed enti, nonché le associazioni senza personalità giuridica per lo svolgimento di arti e professioni che l’articolo 5 del Tuir equipara fiscalmente alle società semplici.

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