Stop ai settori di specializzazione forense. Il Tar Lazio, con le sentenze nn. 4424/16, 4426/16 e 4428/16 depositate ieri, ha infatti bocciato l’elenco delle 18 materie specialistiche contenuto nel regolamento ministeriale n. 144/2015, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Motivo: non è dato cogliere «quale sia il principio logico che ha presieduto alla scelta» delle materie a disposizione dell’avvocato che voglia conseguire il titolo di specialista, scegliendo in non più di due settori, elencati all’art. 3 del decreto. Il Tar Lazio, sezione prima, ha accolto quindi in parte i ricorsi presentati dall’Organismo unitario dell’avvocatura, dall’Associazione nazionale forense e da alcuni ordini territoriali contro il dm 144/15, annullando anche la disposizione che prevede, nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza per l’ottenimento del titolo di specialista, la convocazione dell’istante, da parte del Consiglio nazionale forense, per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione (art. 6, comma 4).
Materie bocciate. Il Tar Lazio ha accolto la censura dell’art. 3 del regolamento, contenente la suddivisione dei settori di specializzazione, perché non risulta rispettato «né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell’ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto». Il ministero della giustizia pare infatti avere attinto «solo per frammenti, a ciascuno di tali criteri, senza che tuttavia emerga un unitario filo logico di selezione».