La stretta sul caporalato arriva due volte in sole 24 ore. Dopo l’approvazione di un pacchetto di misure inserite all’interno del Codice antimafia, passato in prima lettura alla camera giovedì (si veda Italiaoggi di Ieri), il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera ad un disegno di legge per il contrasto a caporalato e lavoro nero in agricoltura. Il provvedimento contiene da un lato le stesse norme inserite nel codice antimafia e dall’altro le misure per implementare la Rete del lavoro agricolo di qualità, previste dall’articolo 30 del collegato agricolo, attualmente all’esame della commissione agricoltura della camera (interventi peraltro già previsti nell’originaria formulazione del decreto legge sul caporalato mai approvato). Secondo quanto risulta a Italiaoggi le norme viaggeranno in modo parallelo, fintanto che non saranno approvate in modo definitivo. L’elemento di novità del disegno di legge è un piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali che coinvolgerà le amministrazioni statali nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo. Il piano sarà stabilito congiuntamente da Regioni,province autonome e amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore. Viene rafforzata l’operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, includendo tra i soggetti che vi possono aderire sportelli unici per l’immigrazione, istituzioni locali, centri per l’impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. Al fine di istituire un servizio pubblico di trasporti per i braccianti la partecipazione alla Rete è consentita anche ai soggetti abilitati al trasporto di persone. Estese poi le funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, presieduta dall’Inps e composta da sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni. A livello penale, oltre alla confisca obbligatoria, per equivalente e allargata e all’estensione della responsabilità in solido delle aziende che si siano rese complici del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato dell’autore di intermediazione e, al tempo stesso, l’applicazione di una circostanza attenuante per colui che si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, assicurare le prove dei reati e individuare gli altri responsabili. Le vittime di caporalato saranno infine risarcite attraverso l’estensione delle finalità del Fondo per le vittime della tratta (l. 228/2003).