Giuseppe Catapano: Bail in, il salvataggio è interno

giucatap383Clienti solidali con la banca: in caso di default, le risorse necessarie a coprire le perdite verranno prese da azionisti e creditori, attingendo infine dai depositi dei correntisti non protetti da garanzia. Approvati ieri dal Consiglio dei Ministri in via definitiva i decreti denominati «dlgs modifiche tub-tuf» e «dlgs risoluzione» che attuano le norme europee sulla risoluzione degli enti creditizi e che mirano ad evitare liquidazioni disordinate, tali da amplificare effetti e costi della crisi. Dopo l’impasse della scorsa settimana, che ha visto i due decreti incagliarsi in Cdm a causa di alcuni pareri della Camera ancora in attesa del vaglio, il sottosegretario alla Presidenza, Claudio De Vincenti, ne ha annunciato ieri l’approvazione definitiva. L’Italia è così allineata alle richieste europee di recepimento della direttiva Brrd (Bank recovery and resolution directive, 2014/59/Ue). L’entrata in vigore dei dlgs si avrà con la pubblicazione degli stessi in Gu.

Il risanamento. La Brrd, che ha lasciato bassi margini di manovra ai governi nazionali, impone che dal 1° gennaio 2016 gli istituti bancari in crisi finanziaria non attingano più dai fondi di risoluzione statali, prevedendo invece ch’essi applichino il meccanismo del salvataggio interno, il cosiddetto bail in. A seconda del peso del passivo, l’autorità di risoluzione delle crisi dispone che, a risanare l’ammanco saranno in prima battuta le riserve sociali e, in un secondo momento, le azioni e le obbligazioni convertibili. Va tuttavia ricordato che, da obblighi contrattuali, qualsiasi istituto in stato di crisi dovrebbe, prima di liquidare i soci, provvedere a smobilizzare quella parte di patrimonio non direttamente collegata all’attività primaria dell’azienda, quali sono per esempio beni artistici e oggetti di valore iscritti nel bilancio della stessa. Ogni banca dovrà provvedere a redigere un piano di gestione delle crisi, nel quale indicherà l’ordine delle priorità in caso di default. Restano esclusi dal risanamento i depositi inferiori ai 100 mila euro, coperti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, e gli altri crediti garantiti (relativi a fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili). Si aggiungono a questi le attività detenute dalla banca per conto del cliente e i crediti da lavoro e dei fornitori.

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