GIUSEPPE CATAPANO: LEGGE STABILITÀ, SALVINI A RENZI, SERVE FLESSIBILITÀ PENSIONI NON PER SPESE MIGRANTI

giucatap249La flessibilità sul decifit per le spese sostenute per la questione dell’immigrazione “è una vergogna” secondo il leader della Lega Nord Matteo Salvini che sottolinea come da anni chiede flessibilità in uscita dal lavoro per la pensione anticipata mentre adesso arriva la flessibilità europea sulle spese per i migranti. “Da anni – ha detto il leader leghista – noi chiediamo flessibilità per sostenere il lavoro, le pensioni e ha aggiunto Salvini – per affrontare i disastri climatici in Italia. Ci hanno sempre detto no. E ora – ha proseguito il segretario del Carroccio a margine della plenaria al Parlamento europeo – si inventano la flessibilità solo per mantenere le spese per gli immigrati”.

Salvini, la flessibilità per i migranti è una vergogna

L’eurodeputato e leader della Lega critica “l’Europa che quando si tratta di immigrazione – ha detto – è molto attenta e spende molto. Quando si tratta delle altre persone che vivono e pagano in Europa – ha aggiunto – invece se ne frega”. Poi l’attacco al premier Renzi, complice delle politiche dell’Unione Europea sueconomia, lavoro, pensioni. “Siamo veramente – ha detto Salvini al mondo al contrario. E mi spiace che Renzi – ha sottolineato – sia complice di questo mondo al contrario”. La riforma pensioni con l’abolizione della legge Fornero così come nuove politiche più restrittive per l’immigrazione sono ormai da tempo i cavalli di battaglia della Lega.  “Salvini è un antiitaliano”, ha dichiarato l’europarlamentare del Pd Gianni Pittella, capogruppo socialdemocratico S&D all’europarlamento.

Lega Nord: serve flessibilità per pensioni e lavoro

“Pur di colpire il Governo Renzi – ha aggiunto Pittella criticando Salvini – disposto a colpire e ad affondare il nostro Paese. Non si possono altrimenti spiegare le critiche a Juncker – ha sottolineato l’eurodeputato del Pd – per la sua apertura sulla clausola di flessibilità per le spese per l’immigrazione”. Secondo Pittella, la flessibilità sul decifit per le spese dei migranti “è certamente di una buona notizia, almeno – ha detto – per chi ha a cuore l’Italia”. Dello stesso avviso il senatore dem Andrea Marcucci. “L’Europa concede flessibilità per i migranti e Salvini – ha postato su Twitter – dice che si vergogna. Io, invece, mi vergogno – ha aggiunto – per la posizione della Lega in Europa”.

Giuseppe Catapano: Garanzie dell’accordo o del piano del consumatore

giucatap349Sovraindebitamento: l’accordo e il piano del consumatore disciplinati dalla L. 3/2012 dopo la riforma.   La L. 3/2012, rubricata “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”, prevede tre procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento:   – l’accordo con i creditori   – il piano del consumatore   – la liquidazione del patrimonio del debitore.   Mentre la prima e l’ultima delle procedure possono essere attivate sia dagli imprenditori, individuali e collettivi, non assoggettabili alle procedure concorsuali (ma più in generale anche da coloro che esercitano professionalmente attività produttive non imprenditoriali, benché la legge non ne faccia espressamente menzione), sia dai consumatori, la seconda è riservata in via esclusiva a questi ultimi.   L’elemento di maggior differenza fra le due procedure è costituito dal diverso trattamento al quale sono sottoposti i creditori:   – l’accordo non può essere omologato se non vi abbiano aderito, direttamente o mediante silenzio-assenso, tanti creditori che rappresentino almeno il 60% del valore dei crediti aventi diritto di voto;   – il consenso del ceto creditizio è assolutamente irrilevante al fine dell’omologazione del piano del consumatore (l’impressione complessiva è quella di una normativa tutta sbilanciata a favore di quest’ultimo).   Quanto alla situazione dei creditori rispetto all’omologazione del piano spicca il mancato richiamo al principio della par condicio. In ogni caso, tanto il piano quanto la proposta di accordo devono essere idonei ad assicurare:   a) il regolare pagamento dei crediti impignorabili;   b) il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, dell’Iva e delle ritenute operate e non versate;   c) il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché previsto in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione, tenendo conto del valore di mercato, come attestato dall’organismo di composizione della crisi, e della collocazione preferenziale del credito.   Proprio dalla considerazione del trattamento a cui sono assoggettati questi ultimi crediti inizia a emergere il disfavore che il legislatore riserva ai creditori del consumatore rispetto al piano, il quale può anche prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti con prelazione, senza alcuna apparente giustificazione, dal momento che non vi è alcun interesse — se non quello dello stesso debitore — a conservare intatto un patrimonio improduttivo.   Singolarmente, invece, nessuna analoga moratoria può essere contemplata nella proposta di accordo con i creditori, se non quando essa sia stata formulata da un imprenditore (non da un consumatore, dunque, né da un professionista) o preveda la prosecuzione dell’attività di impresa; e ciò, anche se la liquidazione mediante alienazione di un’azienda integra, ancorché non operativa, potrebbe produrre un migliore soddisfacimento per i crediti.   Nulla è detto, poi, in ordine al trattamento dei creditori chirografari e, particolarmente, al rispetto del principio della par condicio fra costoro, ai fini della determinazione del contenuto dell’accordo e del piano; anzi, la circostanza che in ambedue le fattispecie sia consentita la suddivisione dei creditori in classi parrebbe proprio preordinata a consentire un soddisfacimento differenziato per ciascuna classe.   Tuttavia, a differenza di quanto avviene per il concordato preventivo e fallimentare, non vengono precisati né i criteri secondo i quali le classi devono essere formate, né la funzione che svolgono nell’ambito del procedimento. Il vuoto normativo su questi aspetti solleva uno fra gli interrogativi di più ardua soluzione concernenti la normativa in esame.   Da un lato, vi è chi, muovendo dalla natura indiscutibilmente concorsuale dell’accordo con i creditori e del piano del consumatore, ne deduce che il contenuto di ambedue dovrebbe essere predisposto nel rispetto del principio della parità di trattamento fra i creditori, anche se esso non è espressamente richiamato dalla legge. Di conseguenza, si dovrebbe anche ritenere che, se si opta per la suddivisione dei creditori in classi, queste debbano essere formate da crediti aventi la stessa natura giuridica e che siano espressione di interessi economici omogenei, per i quali deve ovviamente essere proposto il medesimo livello di soddisfacimento.   Di contro vi è chi sostiene che il silenzio della legge lasci assoluta libertà nella predisposizione del programma di composizione della crisi, cosicché — salvo quanto è previsto espressamente per alcune categorie di crediti: i crediti impignorabili, tributari, assistiti da cause di prelazione — i creditori non dovrebbero essere soddisfatti secondo la regola del concorso, potendo essere contemplate condizioni differenti per ciascuno, a prescindere dall’inserimento o meno in specifiche e differenti categorie o classi. In assenza di posizioni definitive su tale problema non può che darsi una lettura estensiva delle norme vigenti, improntata al favor nei confronti del consumatore, che connota in genere tutta la disciplina in questione.   Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore L’art. 8 L. 3/2012 prevede che la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.   Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d’impresa, possono prestare garanzie patrimoniali i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d’Italia nonché gli intermediari finanziari iscritti all’albo assoggettati al controllo della Banca d’Italia.   Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del consumatore. La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Giuseppe Catapano: La dilazione con Equitalia non blocca più il fermo auto

Le nuove rateazioni non bloccano più le ganasce fiscali: il fermo rimane fino al pagamento dell’ultima rata.

giucatap248Addio alla possibilità di ottenere la cancellazione del fermo auto iscritto da Equitalia chiedendo la rateazione delle cartelle esattoriali notificate al contribuente, come è stato sino ad oggi (la cancellazione avveniva a partire dal pagamento della prima rata): con le nuove regole sulla riforma della riscossione esattoriale, appena approvate dal Governo, il fermo rimane fino al versamento dell’ultima rata della dilazione. Con la conseguenza che, per esempio, in caso di rateazione a 6 anni (72 rate), per tutto questo tempo il debitore non potrà più utilizzare la propria auto. Vediamo meglio di che si tratta.

Con il decreto attuativo della delega fiscale, entrato in vigore lo scorso 22 ottobre 2015, le nuove dilazioni non bloccano più le ganasce fiscali: l’ammissione (o, anche, la riammissione) alla dilazione da parte di Equitalia e il contestuale pagamento della prima rata non consentono di ottenere la rimozione del fermo amministrativo già disposto sull’automobile di proprietà del contribuente, il quale non potrà circolare con il veicolo sottoposto alla misura cautelare (salvo dimostri che il mezzo gli serve per lavoro e non è possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici). La cancellazione del fermo auto avverrà soltanto dopo il pagamento integrale del debito.

La conseguenza però potrebbe essere svantaggiosa anche per la stessa Equitalia. Difatti, dopo tutto questo tempo, il mezzo, oltre a perdere di valore, potrebbe presentare problemi di funzionamento: situazione fortemente disincentivante, che potrebbe indurre a rinunciare alla stessa rateazione e a non pagare l’intero debito. Non sono pochi i casi, infatti, in cui il contribuente chiede la rateazionesolo al fine di poter tornare a circolare con il veicolo sottoposto a fermo. E se è vero che, invece, oggi non potrà più farlo, questi potrebbe essere tentato di acquistare una nuova auto, essendo difficile – e improbabile – che il fermo venga iscritto anche su quest’ultima nel caso di debiti di basso importo. Difatti, in base ad alcune direttive interne (che, tuttavia, non costituendo legge non sono azionabili davanti al giudice non garantendo diritti soggettivi al cittadino), per debiti inferiori a 2.000 euro, Equitalia dovrebbe iscrivere il fermo su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro, su un massimo di 10 veicoli e, infine, per debiti di valore superiore a 10.000 euro, su tutti i veicoli del debitore.

Viceversa, se al momento della richiesta di rateazione del debito Equitalia non ha ancora iscritto il fermo auto, con l’accettazione dell’istanza da parte dell’ufficio la misura cautelare non potrà più essere posta per tutta la durata della dilazione (salvo sopraggiungano altri e nuovi debiti). Il che potrebbe rendere consigliabile di presentare la domanda di rateazione immediatamente, ossia già alla notifica della cartella, senza attendere che Equitalia compia il successivo passo (pignoramento, fermo o ipoteca).

La procedura

Si ricorda che Equitalia può adottare il fermo solo decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (i giorni diventano 90 se, al posto della cartella, il contribuente ha ricevuto invece un accertamento esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, atto che – come si ricorderà – non richiede alcuna successiva notifica di cartella da parte di Equitalia, ma solo la comunicazione di presa in carico della riscossione). Ovviamente, in tale termine, deve risultare che il contribuente non abbia ancora provveduto al pagamento (anche di una rata) delle somme contestate o non abbia chiesto la rateazione del debito.
In ogni caso, prima di iscrivere il fermo, Equitalia deve notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva, con la quale li avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione.

Come evitare il fermo auto
Il “decreto del fare” del 2013 consente al debitore di opporsi all’iscrizione del fermo auto, sin dalla notifica del preavviso, qualora riesca a dimostrare che il mezzo è necessario e strumentale all’attività di impresa o della professione: il che – secondo la giurisprudenza – non vale solo per i lavoratori autonomi (si pensi all’agente di commercio) e per i professionisti (si pensi al medico che deve correre in ospedale per le urgenze o all’avvocato che deve raggiungere i vari fori per le udienze), ma anche per il dipendente il cui posto di lavoro è lontano da casa e non facilmente raggiungibile.

A tal fine il contribuente potrà recarsi presso lo sportello di Equitalia e presentare apposita istanza. In caso di rigetto, ci si può sempre rivolgere al giudice.

La dimostrazione, in particolare, dovrà avvenire non solo con l’esibizione dei libri contabili, ma anche mediante l’indicazione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa.
Resta inoltre ferma la possibilità per il contribuente di eccepire l’illegittimità del fermo per una serie di ulteriori cause, come ad esempio:

– l’omessa notifica dell’atto presupposto, ossia della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento;

– qualora la cartella di pagamento sia stata già pagata o annullata;
– per omessa motivazione nel preavviso di fermo che non indica la causa del debito;

– per mancata indicazione del responsabile del procedimento.

A chi proporre impugnazione

Il giudice presso cui impugnare il fermo varia a seconda del debito:

– per contravvenzioni stradali, ci si deve rivolgere al giudice di pace;

– per imposte, alla Commissione Tributaria Provinciale;

– per contributi previdenziali, al Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.

Giuseppe Catapano: Deutsche Bank, l’ipotesi di un ritiro dall’Italia è “totalmente infondata”

giucatap247Deutsche Bank definisce totalmente infondata l’ipotesi di un suo ritiro dall’Italia. Il nostro Paese, si legge in una nota, “rimane un mercato chiave per Deutsche Bank e qualsiasi rumor di un presunto ritiro è totalmente infondato”.
A seguito di recenti speculazioni uscite sulla stampa, Deutsche Bank conferma così il suo “forte” impegno nei confronti dell’Italia, paese in cui la banca è presente dal 1977 e che rappresenta il secondo mercato europeo per il gruppo.

Giuseppe Catapano: Fondi, a settembre sottoscrizioni per 8,7 mld. In crescita i mandati istituzionali

giucatap246Il mese di settembre si chiude per il risparmio gestito con sottoscrizioni per +8,7 miliardi di euro.
Da inizio anno, spiega la Mappa mensile del risparmio gestito di Assogestioni, l’industria ha totalizzato +120 mld di raccolta netta. Hanno sostenuto la raccolta i fondi aperti (+2,8 mld) e i mandati istituzionali (+6 mld). Il patrimonio gestito dall’industria è pari a 1.714 miliardi di euro. Il 52,4% delle masse, circa 899 miliardi, è collocato nelle gestioni di portafoglio; il 47,6%, oltre 815 miliardi, è investito nelle gestioni collettive.

Giuseppe Catapano: Scontri al vertice delle Entrate

ROSSELLA ORLANDI DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE

Resa dei conti tra i vertici dell’amministrazione finanziaria. Nello scontro sempre più esacerbato tra Enrico Zanetti, sottosegretario del ministero dell’economia e Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle entrate, interviene il ministero dell’economia, guidato da PierCarlo Padoan mettendo sotto la sua ala l’operato dell’Agenzia delle entrate e assumendosi la paternità della rinnovata azione dal governo nel contrasto all’evasione fiscale. In una nota, ieri, il ministero dell’economia è intervenuto per rispondere alle accuse di Rossella Orlandi che intervenuta in veste di direttore dell’Agenzia delle entrate a un convegno della Cgil di venerdì scorso aveva usato toni aspri nei confronti delle misure previste nella legge di stabilità e sul futuro dell’Agenzie fiscali: «Il comparto delle agenzie fiscali e’ scomparso dalla contrattazione, ed e’ questo che portera’ alla fine del sistema delle Agenzie». Per il numero uno del Fisco italiano è necessario « riaprire il ragionamento sulle posizioni organizzative, avere piu’ figure di livello professionale alto, e che non si chiamano solo dirigenti, perche’ ci sono diverse professionalita’». Il riferimento è al braccio di ferro sulle conseguenze della sentenza della corte costituzionale che ha dichiarato 767 funzionari incaricati illegittimi a marzo. A questa presa di posizione ha replicato il sottosegretario al ministero dell’economia Enrico Zanetti: «se continua ad esternare il suo malessere e a dire che l`Agenzia muore, le dimissioni diventano inevitabili». Enrico Zanetti, ha sottolineato che «le parole della Orlandi, sempre che non le smentisca o le ridimensioni, sono incompatibili con qualsiasi ipotesi di leale collaborazione col governo che l`ha nominata».

«Il direttore dell`Agenzia delle Entrate non è il ministro delle Finanze. La politica fiscale la fa il governo. L`Agenzia deve fare i controlli, non decidere quali. È una voce che ascoltiamo, per carità. Ma non sempre condividiamo. E quando si sceglie una linea, il direttore si adegua ed esegue. Zitti e pedalare. Altrimenti è libero di andare da un`altra parte», ha concluso.

Giuseppe Catapano: Il genitore che pedina il figlio commette stalking

giucatap225Il pressing con telefonate, avvicinamenti e inseguimenti nei confronti del figlio minore costituisce reato.   Il genitore che pedina il figlio, anche se minorenne, cercando di avere contatti con lui, che gli telefona di continuo, che prova ad avvicinarlo nei luoghi da lui normalmente frequentati (come la scuola), e tutto ciò nonostante il divieto espresso del Tribunale, che l’abbia interdetto dall’avere rapporti con questi, commette il reato stalking. Lo ha detto la Cassazione poche ore fa [1]. Non rileva l’esistenza di un rapporto genitore-figlio, non rileva neanche il vincolo di sangue: l’aver procurato turbamento nella vittima, tanto da farla temere per la propria incolumità, fino a cambiare le abitudini della propria vita, è un atto persecutorio punito penalmente. È necessaria la piena coscienza, da parte del genitore della idoneità delle sue condotte ossessive, tali da produrre effetti negativi sul figlio, effetti cioè destabilizzanti sul piano della serenità, dell’equilibrio psichico e delle ordinarie abitudini di vita.   A tale consapevolezza deve corrispondere, dall’altro lato, il disagio del figlio, un conclamato stato di ansia e di apprensione che lo spinga a cambiare le abitudini di vita quotidiana.

Giuseppe Catapano: Prima casa, non sempre è impignorabile da Equitalia

Cartelle di pagamento: pignoramento dell’unico immobile adibito ad abitazione e residenza del debitore sottoposto a numerose condizioni.

giucatap224Come noto, dal 2013, la cosiddetta prima casa del contribuente non è più pignorabile da Equitalia (lo resta per tutti gli altri creditori come, per esempio, la banca, il fornitore, ecc.). Detta così, la norma potrebbe far saltare di gioia parecchi debitori del fisco che, pur conservando nell’archivio decine di cartelle esattoriali per cifre stratosferiche, avrebbero di che dormire sereni. E invece non è tutto oro quel che luccica, complice anche l’imperfetta dizione della norma. La cosiddetta impignorabilità della prima casa è, invece, subordinata a una serie di condizioni che vedremo qui di seguito.

Non è la prima casa, ma l’unica

Innanzitutto è bene usare la giusta terminologia per evitare confusioni. La legge non vieta il pignoramento della prima casa, ma solo quello dell’unica abitazione. Dunque, nel caso in cui il contribuente, dopo aver acquistato la “prima casa”, ne acquisti anche una seconda, rende pignorabile tanto la prima quando l’altra. Invece, condizione necessaria per ottenere il beneficio in commento è che l’immobile sia anche l’unico e che, quindi, il debitore non ne abbia altri intestati.

Il che, in alcuni casi, potrebbe dar vita a una forte contraddizione. Per spiegarci meglio, partiamo dal dato testuale della norma che parla di “unico immobile di proprietà del debitore”. Questo significa che se il contribuente, oltre alla casa di abitazione, possiede un piccolo appezzamento di terra (anche pochi metri quadrati) adibito ad orticello (uso agricolo) potrà vedersi pignorata la casa che, appunto, non è più l’unico immobile. L’unica alternativa per il debitore è quella di vendere la terra: in tal modo, la casa rimarrebbe il solo immobile di sua proprietà e non potrebbe più essere pignorato. Una soluzione che non sembra in linea con la legge, la cui finalità era quella di garantire un tetto sotto cui dormire ad ogni contribuente.

Nessun problema, invece, per chi ha, insieme alla casa, un garage o una cantina: si tratta, infatti, di pertinenze dell’abitazione e, se accatastate autonomamente, non fanno venir meno la condizione di unicità dell’unità immobiliare.

È necessaria la residenza anagrafica

Non basta che l’abitazione sia l’unica del contribuente, essa deve anche rispondere ad altre tre condizioni:

– il debitore vi deve risiedere anagraficamente;

– l’abitazione deve avere destinazione catastale;

– l’immobile non deve essere di lusso.

Quando al primo requisito, il debitore deve aver fissato la propria residenza anagrafica nell’immobile. Ne deriva che se il contribuente ha residenza in una unità presa in affitto e possiede un unico fabbricato dove invece non vive (magari per aver dato anch’esso in affitto), quest’ultimo potrà essere espropriato. Non è precisato a quale data deve sussistere il requisito della residenza anagrafica. Nel silenzio della legge, dovrebbe trattarsi della data in cui hanno inizio le operazioni di esproprio (trascrizione e notificazione dell’avviso di vendita). Questo, però, potrebbe facilitare manovre di spostamento della residenza fatte al solo fine di aggirare le disposizioni di legge.

Destinazione abitativa

Come detto, l’abitazione deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore risiede in un immobile ad uso ufficio, esso è pignorabile.

L’immobile non deve essere di lusso

L’immobile non deve essere classificato catastalmente come A8 (ville) o A9 (castelli), né deve possedere i requisiti delle case di lusso, di cui al decreto del ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

Quest’ultima precisazione ha la finalità di evitare che risultino aggredibili dall’agente della riscossione unicamente le case classificate come A1, in considerazione del fatto che tale classificazione è presente solo in pochi casi e che nella realtà le abitazioni di lusso sono in numero maggiore di quanto dichiarato al catasto.

Se manca anche una di queste condizioni

Se una delle suddette condizioni viene meno, l’immobile è pignorabile da Equitalia, ma sempre a condizione che l’intero debito raggiunga almeno 120.000 euro. Se invece è inferiore, Equitalia potrebbe tutt’al più iscrivere ipoteca sull’immobile (sempre a condizione che si tratti di debiti superiori a 20.000 euro), ma non già metterlo in vendita.

Pignoramento non significa ipoteca

Quanto finora detto a beneficio della cosiddetta “unica abitazione” implica che Equitalia non possa pignorarla: il che significa che non può svolgere un’azione esecutiva, mettere in vendita l’immobile con un’asta pubblica e, quindi, soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata. Tuttavia questo non escludere che Equitalia possa invece iscrivere ipoteca sulla “unica abitazione”. L’ipoteca è sempre consentita a condizione che il credito di Equitalia sia uguale o superiore a 20mila euro.

Se la casa è nel fondo patrimoniale

Il fatto di aver tutelato la casa nel fondo patrimoniale non costituisce una garanzia di non pignorabilità della stessa. Infatti gli immobili inseriti nel fondo possono essere ugualmente oggetto di esecuzione forzata in tutti quei casi in cui le obbligazioni per cui si procede siano state contratte per il bisogno familiare.

Tuttavia la valutazione dei bisogni della famiglia non è un concetto univoco, in quanto varia per ciascun nucleo familiare, essendo i coniugi ad indirizzare la vita comune e a stabilire quali sono gli obiettivi che intendono raggiungere, occorre utilizzare altri parametri.

Inoltre, non è chiaro se i debiti tributari di cui si tratta possono considerarsi contratti nell’interesse della famiglia. Una giurisprudenza più recente è orientata in favore del fisco, ritenendo che anche le imposte sui redditi, non pagate per l’esercizio di attività commerciale, sono da considerare rientranti tra i debiti per il bisogno familiare, atteso che il lavoro in sé considerato è anche destinato al sostegno dei membri della famiglia.

In alcuni casi si è distinto in base alla tipologia di debito tributario: un debito derivante da Irpef sui redditi fondiari dei beni costituiti in fondo è sicuramente estraneo ai bisogni della famiglia e come tale non potrebbe paralizzare l’esecuzione ma i redditi confluiscono in unico debito con altri redditi.

La giurisprudenza non è concorde, propendendo in alcuni casi per l’aggredibilità dei beni del fondo e in altri casi per l’esclusione.

Per la Cassazione si applicherebbero le disposizioni ordinarie e dunque l’AdR può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, appartenenti al coniuge o al terzo, se il loro debito è stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e quando, anche se contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l’esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità.

Sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Giuseppe Catapano: Da oggi Netflix è disponibile anche in Italia. Punta a un terzo delle famiglie italiane

giucatap223Netflix, la più diffusa internet tv al mondo, da oggi arriva anche in Italia e punta a conquistare una famiglia italiana su tre nell’arco di sette anni.
Lo ha detto Reed Hastings, ceo e co-fondatore della internet tv, durante la presentazione a Milano. “Nel corso del primo anno ci concentriamo sulla soddisfazione degli abbonati e non sulla dimensione”, ha detto Hastings, ” ma il nostro obiettivo è di avere un terzo delle famiglie italiane. Negli altri Paesi ci sono voluti sette anni e ci aspettiamo lo stesso qui”.
Alla fine del terzo trimestre Netflix contava 70 milioni di abbonati nel mondo.

Giuseppe Catapano: Appalti Anas,in manette Meduri (Margherita) sottosegretario con Prodi

giucatap222Dieci persone arrestate, cinque in carcere e altrettante ai domiciliari, 31 indagati a piede libero e sequestro di beni per equivalenti 200 mila euro. Sono alcuni dei numeri dell’inchiesta per corruzione sugli appalti Anas che il Nucleo di polizia tributaria e il Gico della Guardia di Finanza hanno portato a termine , coordinati dalla Procura di Roma.
Deus ex machina del sodalizio criminoso è secondo l’accusa Antonella Accroglianò, dirigente responsabile del coordinamento tecnico amministrativo di Anas spa. In carcere con la dirigente anche gli altri funzionari Anas, Oreste De Grossi (capo del servizio incarichi tecnici della condirezione generale tecnica), Sergio Serafino Lagrotteria (dirigente area progettazione e nuove costruzioni) e i funzionari “di rango minore” Giovanni Parlato e Antonino Ferrante.
Agli arresti domiciliari, invece, sono finiti l’ex sottosegretario al ministero delle Infrastrutture, durante il governo Prodi, Giuseppe Luigi Meduri, l’avvocato catanzarese Eugenio Battaglia, e tre imprenditori, Concetto Logiudice Bosco, Francesco Domenico Costanzo e Giuliano Vidoni.
I reati contestati, a seconda delle singole posizioni, sono quelli di associazione per delinquere, corruzione, induzione indebita a dare e promettere utilita’ e voto di scambio. A piede libero, infine, risultano indagate altre 31 persone, in buona parte titolari di imprese che si sono aggiudicate appalti in virtù dei rapporti avuti con i dirigenti Anas finiti in manette.
“Anas sta attivamente collaborando alle indagini della Guardia di Finanza, dando il massimo supporto anche in qualità di parte offesa dai fatti oggetto di indagine, accaduti negli anni passati”, si legge in una nota di Anas, nella quale il “presidente, Gianni Vittorio Armani, esprime piena fiducia nel lavoro della Procura di Roma, con l’auspicio che possa arrivare velocemente a fare chiarezza sui fatti e aiutare il vertice dell’azienda a voltare pagina”.
Anas si costituirà in giudizio quale parte offesa.
Il procuratore Pignatone: indagine disarmante per la quotidianità dei fatti corruttivi. “La mia sensazione leggendo le carte, che sono prevalentemente, ma non solo, intercettazioni, è la sensazione deprimente della quotidianità della corruzione”. Lo ha detto il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, alla conferenza stampa sugli arresti avvenuti oggi nell’ambito di una inchiesta sulla corruzione in alcuni appalti Anas.
“La principale indagata (chiamata la ‘Dama Nera’) va in ufficio per lavorare – ha riferito Pignatone – ma il suo lavoro è gestire il flusso continuo della corruzione: c’è la borsa sempre aperta, arriva qualcuno e ci mette una busta. Tratta pure male i collaboratori, che non sono ritenuti all’altezza nell’avere a che fare con gli imprenditori per riscuotere le mazzette. La sensazione della lettura di queste carte è la quodidianità della corruzione vista come cosa normale”, ha continuato Pignatone, che ha sottolineato “l’estraneità totale del nuovo presidente dell’Anas Gianni Vittorio Armani rispetto a queste vicende che sono recentissime. Lui non ha assolutamente nulla a che vedere con la cosa, è parte offesa dal punto di vista giuridico”.