Ogni omissione o falsità nella indicazione dei dati di fatto richiesti nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce reato indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio.
Gratuito patrocinio: dopo l’aggiornamento della soglia a 11.528,41 euro operato questa estate dal Ministero della giustizia, interviene oggi la Cassazione con una interessante sentenza a precisare che tutte le volte in cui il cittadino falsifichi l’autocertificazione per ottenere il patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di procedimento penale, anche se – pur senza le falsità – avrebbe avuto comunque diritto al beneficio in commento. In pratica, è come dire che il semplice “falso” costituisce reato, a prescindere dal beneficio da esso generato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato rappresenta uno degli strumenti più utilizzati dagli italiani in materia di giustizia, a tutela dei propri diritti per come sancito dalla stessa Costituzione. È tuttavia frequente il ricorso a stratagemmi di tutti i tipi per non pagare l’avvocato. Il gratuito patrocinio, infatti, consente una difesa in causa (sia come attore, che come convenuto) senza doversi fare carico delle spese per onorari e quant’altro dovute al professionista del foro.
Per poter rientrare nel gratuito patrocinio occorre considerare il reddito del nucleo familiare dell’istante, calcolando anche i redditi “esentasse” o quelli soggetti a ritenuta alla fonte. La soglia non deve superare gli 11.528,41 euro, aggiornata ad agosto 2015.
Chi falsifica l’autocertificazione per l’accesso al gratuito patrocinio è soggetto a procedimento penale. E ciò a prescindere dal vantaggio che ne abbia tratto. Così la semplice omissione di un dato rilevante può far scattare il reato anche nei confronti di chi, comunque, avrebbe avuto accesso al beneficio o, viceversa, per chi, anche con l’alterazione, non ottiene quanto sperato.
Secondo la Cassazione, infatti, il reato sussiste a prescindere dalla “effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio”. Rigore massimo, quindi.
Esiste però un orientamento più indulgente, secondo cui, prima di parlare di falso penalmente rilevante, bisogna valutare se la falsità incide o meno su elementi essenziali per la valutazione giudiziale sull’ammissione al patrocinio gratuito. Le dichiarazioni mendaci o reticenti, se ricadenti su aspetti marginali, quindi, non darebbero luogo ad alcun reato.