Giuseppe Catapano: Quote associative sindacali del lavoratore, come versarle

In tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta effettuata dal datore di lavoro è ben possibile la cessione del quinto dello stipendio.

Quote-associative-sindacali-del-lavoratore-come-versarle-370x230Il lavoratore può chiedere al datore – che non può opporsi tranne casi straordinari – di pagare la quota associativa sindacale tramite cessione del quinto dello stipendio. Ma procediamo con ordine.

La primaria fonte di entrata del sindacato è quella che deriva dall’autofinanziamento degli associati (lavoratori e pensionati).

In certi casi è prevista una quota associativa iniziale (per la tessera) e la “quota sindacale”, in genere periodica, la cui entità è decisa da ogni confederazione o dalla rispettiva categoria.

Un tempo, per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori si usava il sistema della “delega”: in pratica, il contributo sindacale veniva riscosso attraverso una ritenuta dal salario del lavoratore dipendente direttamente dal datore di lavoro (appunto su “delega”) e riversato periodicamente al sindacato.

Oggi il sistema delle cosiddette “deleghe sindacali” di fatto rimane uguale nel suo meccanismo, ma il datore di lavoro non è più obbligato per legge a trattenere, su delega del lavoratore, i contributi sindacali direttamente dalla busta paga ed a versarli all’associazione designata dal lavoratore. Questo non vuol dire neanche che vi sia il divieto (è questa la conseguenza del referendum abrogativo del 1995).

Ciò significa che i lavoratori possono richiedere al loro datore di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato a cui aderiscono e tale atto deve essere qualificato come cessione del credito.

Pertanto, non occorre, in linea generale, il consenso del debitore.

La disciplina attuale della riscossione dei contributi sindacali dipende dalla previsione del contratto collettivo di riferimento. Di norma il CCNL disciplina i sistemi di versamento dei contributi: in tal caso il datore di lavoro deve seguire le regole dettate dallo stesso. Un comportamento diverso, da parte dell’azienda, costituisce condotta antisindacale.

La riscossione tramite cessione del quinto dello stipendio

Secondo una sentenza di ieri della Cassazione, nell’ipotesi di sindacati non firmatari di CCNL, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato attraverso l’istituto della cessione del credito. Non è necessario che il datore di lavoro dia il suo consenso, salvo che questi non provi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale. Il numero elevato di dipendenti non può, da solo, fondare la decisione sulla gravosità dell’onere.

Dunque, la cessione del quinto dello stipendio non riguarda solo banche e altri istituti di credito, come erroneamente ritenuto da talune aziende.

Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare la trattenuta e di versare la quota al sindacato designato è da considerarsi, oltre che un illecito civilistico, una condotta antisindacale in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato cui aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dai propri aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della sua attività.

La possibilità della riscossione dei contributi associativi sindacali tramite cessione di quote di stipendio è soggetta ad alcune limitazioni:

– non può essere superiore a un quinto

– non può essere stabilita per periodi superiori a cinque o dieci anni a condizione che beneficino di uno stipendio fisso e continuativo.

Nelle aziende di perimetro Confindustria, dopo la sottoscrizione dell’AI 28 giugno 2011,dell’AI 31 maggio 2013, dell’AI 10 gennaio 2014, che introducono un sistema di rilevazione della rappresentatività sindacale a mezzo delle denunce contributive INPS, si ritiene oramai obbligatorio, per il datore di lavoro, operare la ritenuta sulla retribuzione per il versamento della contribuzione all’associazione sindacale indicata dal lavoratore.

L’indicazione del sindacato sul cedolino paga

Ai fini della privacy, sul cedolino di paga del lavoratore vanno riportate solo le notizie indispensabili a documentare le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute, per consentire una verifica agevole dell’esatta corresponsione della retribuzione netta. Occorre, quindi, omettere alcune specifiche causali a tutela della privacy del lavoratore, come per esempio l’indicazione del sindacato al quale il lavoratore iscritto versa la ritenuta sindacale. Il datore di lavoro deve pertanto operare la trattenuta utilizzando una diversa dizione o un codice, oppure adottando un’altra espressione che renda individuabile la ritenuta senza descriverla.

Giuseppe Catapano: Avvocati, nuovi crediti formativi tramite autoaggiornamento

Formazione continua: in vigore il nuovo regolamento sui corsi relativi ai crediti formativi; ammesse le attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

La-formazione-continua-obbligatoria-degli-avvocati-e-il-superamento-dei-crediti-formativi-472x270Venerdì scorso, 18 settembre, il CNF ha pubblicato il nuovo testo del regolamento sulla formazione continua.

Vengono introdotti tre livelli di approfondimento formativo: livello base, avanzato e specialistico. Tanto al fine di promuovere la qualità dell’attività formativa e corrispondere alle puntuali esigenze degli Avvocati.

Si potrà assolvere all’obbligo formativo attraverso l’autoaggiornamento preventivamente accreditato: si tratta di attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Gli Ordini mantengono un ampio potere di accreditamento, distribuito su base territoriale.

L’obbligo di formazione continua, precisa il nuovo regolamento, è attuale anche in mancanza di esercizio effettivo della professione per il fatto di essere iscritti all’albo o elenchi e registri.

Giuseppe Catapano: Cartella Equitalia, che succede se dalla busta mancano fogli?

In caso di notifica di cartella esattoriale, Equitalia deve dimostrare il contenuto specifico della busta in cui era contenuta la richiesta di pagamento: non basta la produzione dell’estratto di ruolo e delle cartoline con l’avviso di ricevimento.

Cartella-Equitalia-che-succede-se-dalla-busta-mancano-dei-fogli-370x230Alzi la mano chi non ha mai avuto la tentazione, ricevendo la notifica di una lettera scomoda – e l’esempio di una cartella esattoriale di Equitalia o di una multa stradale calza a pennello -, di strapparne qualche pagina, per sostenere poi che il contenuto non era integro e che, quindi, la comunicazione era incompleta, carente e, in definitiva, nulla. Sembrerebbe quasi un gioco da ragazzi, più degno del furbetto di turno che poi, immancabilmente, finisce sempre per incappare nelle condanne dei giudici. E invece, questa volta, non è così.

Con una serie di sentenze che abbiamo avuto più volte modo di segnalare su questo portale, la Cassazione sta ribadendo da più anni un principio ormai consolidato: nel caso in cui il contribuente contesti l’integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta a Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa contenesse. E questo perché la semplice produzione della copia della busta in cui è contenuta la cartella, con la cartolina dell’avviso di ricevimento e l’estratto di ruolo, sono documenti insufficienti a dimostrare l’esatto contenuto della pretesa di pagamento.

Insomma: spetta al mittente provare il contenuto della busta quando il destinatario contesta la raccomandata. E così, è Equitalia che deve dimostrare che nella raccomandata da essa prodotta in giudizio c’era davvero la cartella di pagamento!

Ecco allora che Equitalia viene sobbarcata di un onere della prova difficile, quasi impossibile. Ma tant’è: questa è la tesi dei giudici che sembrano quasi voler suggerire l’espediente più comodo per impugnare la cartella esattoriale. Certo, il problema – per l’Agente della riscossione, si intende – si potrebbe facilmente risolvere spedendo le cartelle esattoriali con il sistema “senza busta” (foglio di carta ripiegato su sé stesso, spillato e poi affrancato, senza essere immesso in busta chiusa), ma Equitalia continua a preferire i cartoncini tradizionali, “sigillati” (si fa per dire) con la colla. E allora ne paga le conseguenze.

Con una sentenza di questa mattina il giudice di Pace di Salerno riprende lo stesso filone interpretativo della Cassazione e ricorda a tutti che sono prive di effetto le intimazioni di pagamento recapitate da Equitalia al contribuente se l’esattore non produce in giudizio le cartelle mentre il debitore ne lamenta l’irregolare notifica. Tutte le volte infatti in cui il destinatario contesta il contenuto della raccomandata è il mittente a doverlo provare. Non basta allora all’agente della riscossione depositare l’estratto di ruolo aggiornato alla data dell’esibizione in giudizio perché non rappresenta una fotografia delle somme richieste nella cartella esattoriale al momento della notifica.

Sembrerebbe tutto troppo facile per essere vero: all’opponente basta contestare la mancata produzione delle cartelle esattoriali: la legge impone ad Equitalia di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella perché risulta tenuta a esibirle su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Se l’Agente per la riscossione produce soltanto le copie degli avvisi di ricevimento delle cartelle e l’estratto di ruolo, perde la causa e la cartella viene annullata: tali documenti infatti non sono sufficienti a dimostrare il credito azionato. Il semplice estratto di ruolo non può assolvere alla funzione di provare il contenuto della cartella esattoriale perché rappresenta un soltanto momento evolutivo del debito del contribuente verso l’ente impositore per il tramite dell’agente della riscossione e non costituisce una raffigurazione statica delle somme pretese dalla cartella esattoriale al momento della notifica dell’atto impositivo.

Insomma: cosa c’era scritto nella raccomandata se il contribuente sostiene di non averla mai ricevuta o di averne ricevuto solo una parte? Solo il mittente lo può sapere e solo quest’ultimo può darne la prova. È quella che in gergo tecnico viene chiamata una “prova diabolica” ossia quasi impossibile.

Giuseppe Catapano: Settimana corta, come si calcola il sabato?

La mia azienda applica la settimana corta, per cui io lavoro dal lunedì al venerdì; talvolta mi si chiede di lavorare il sabato: come deve essere inquadrata tale prestazione ai fini della retribuzione? Ho diritto alla maggiorazione per il lavoro durante il riposo settimanale?

Settimana-corta-come-si-calcola-il-sabato-370x230Le ore di lavoro settimanale, normalmente distribuite su 6 giorni, possono essere ripartite su 5 giorni. È questo il sistema della cosiddetta settimana corta.

La settimana corta può essere determinata

– dal contratto collettivo;

– dal datore di lavoro. In tal caso, la contrattazione collettiva impone al datore di lavoro l’obbligo di comunicazione o di trattativa.

Nel caso di adozione della settimana corta, il compenso spettante nelle festività infrasettimanali deve essere determinato dividendo il valore pecuniario dell’orario settimanale per 5 giorni effettivi di lavoro.

Qualora l’azienda, nonostante l’adozione della settimana corta, imponga al dipendente saltuariamente di prestare lavoro il sabato, questo giorno, pur non essendo di regola lavorato, viene sempre considerato come una giornata di lavoro e, pertanto, non può essere considerato riposo settimanale.

Giuseppe Catapano: Multa nulla senza cartelli anche a sinistra della strada

Autovelox e telelaser: anche se la strada non a senso unico ma a doppia corsia è necessario avvisare i conducenti che si trovano sulla carreggiata di sinistra in fase di sorpasso.

Multa-nulla-senza-cartelli-anche-a-sinistra-della-strada-370x230I cartelli che avvisano i conducenti dei limiti di velocità e della presenza dei controlli elettronici come autovelox o telelaser devono essere collocati anche sul lato sinistro della strada: e ciò perché, qualora l’automobilista si sposti dalla carreggiata di sinistra verso quella di destra per effettuare un sorpasso, potrebbe non vedere la segnaletica normalmente posta a destra. Se tale discorso certamente vale per l’autostrada con più corsie di marcia (leggi “Autovelox: multa nulla se il segnale non è anche a sinistra”), non si può escludere anche nel caso di strada a doppio senso di marcia, nei rettilinei dove è consentito sorpassare. A chiarirlo è una recente sentenza del Tribunale di Trento.

Le postazioni di rilevamento elettronico della velocità devono essere ben visibili e anche l’automobilista che è in fase di sorpasso va informato che sono attivi gli strumenti della polizia stradale: egli, infatti, potrebbe non vedere il cartello perché oscurato dal veicolo sorpassato che si trova proprio in corrispondenza della segnaletica. Servono allora due cartelli, uno a destra e l’altro a sinistra, altrimenti il verbale della contravvenzione va annullato.

Così, anche il conducente che viene pizzicato dall’autovelox o dal telelaser in palese eccesso di velocità (nel caso di specie, si trattava di vettura che procedeva a 170 km/h a fronte di un limite di 90 km/h) può sempre vincere il ricorso contro la multa sostenendo (e dimostrando) di trovarsi sul lato destro della strada, mentre sorpassava un’altra automobile, e di non aver potuto vedere il cartello con la segnaletica stradale.

Il codice della strada stabilisce che le postazioni del rilevamento elettronico della velocità debbano essere preventivamente segnalate agli automobilisti. Ma quando dalla foto scattata dall’apparecchio di controllo elettronico della velocità risulta che il conducente si trovava sul lato sinistro della strada, mentre il cartello che segnala la postazione di controllo è rivolto verso la carreggiata di destra, i cartelli devono essere due, uno alla destra e uno alla sinistra della stessa carreggiata perché l’automobilista intento nella manovra di sorpasso non è in grado di vedere il cartello posto a destra della carreggiata in quanto coperto dal veicolo sorpassato. E se il cartello serve a segnalare la presenza della postazione di rilevamento, devono vederlo tutti i guidatori: quelli che marciano più a destra ma anche coloro che percorrono la corsia di sorpasso.

Giuseppe Catapano: Demansionamento del lavoratore, dopo quanto si prescrive il diritto?

Dopo quanto tempo può intraprendere la causa il lavoratore dipendente declassato rispetto alle mansioni di assunzione?

Demansionamento-del-lavoratore-dopo-quanto-si-prescrive-il-diritto-370x230Il dipendente che sia stato “squalificato” (o meglio, secondo la terminologia giuridica “demansionato”, ossia adibito a mansioni inferiori – anche solo nei fatti – rispetto a quelle per le quali era stato assunto) ha tutto il tempo per poter far causa al datore di lavoro: il fatto che questi abbia atteso molto tempo prima di muovere un’azione legale contro l’azienda non significa che abbia tacitamente accettato la condizione alla quale lo abbia relegato il datore. Insomma, il trascorrere del tempo non può essere inteso come una semplice acquiescenza del dipendente al demansionamento impostogli dal datore. Tale suo diritto, infatti, è “indisponibile”, ossia non può essere mai oggetto di rinuncia. Anzi, potrebbe essere proprio il protrarsi di tale situazione illegittima a giustificare le ragioni delle sue eventuali dimissioni.

È quanto chiarito dalla Cassazione con una sua sentenza di questa mattina.

La riforma del Job Act

Come abbiamo chiarito nella nostra guida sul demansionamento, scatta la dequalificazione del lavoratore quando l’azienda lo adibisce a nuove mansioni attribuite non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza.

La disciplina della modifica delle mansioni è stata radicalmente cambiata con decorrenza dal 25 giugno 2015.

In via generale, in corso di rapporto il lavoratore può essere adibito ad altre mansioni purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte oppure corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito (ad esempio per effetto di una promozione). Ogni patto contrario è nullo, fatta eccezione per le ipotesi, regolate dalla legge, di assegnazione a mansioni diverse per esigenze legate all’attività produttiva oppure per accordo tra le parti.

Se necessario, il mutamento delle mansioni è accompagnato da un percorso di formazione correlato alle nuove mansioni da svolgere. Il mancato esperimento della formazione non comporta, comunque, la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Quali sono i termini di prescrizione?

Veniamo ora all’interrogativo del dipendente il quale, oggetto di demansionamento, preferisce non fare causa al datore di lavoro per evitare eventuali ritorsioni e rinviare la contestazione a un momento successivo alla cessazione del rapporto.

Con riguardo alla prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica e delle eventuali differenze retributive, si segnalano due orientamenti giurisprudenziali:

– secondo una prima tesi il lavoratore ha 10 anni di tempo per rivendicare il diritto alla qualifica superiore e cinque anni invece per chiedere la relativa differenza del trattamento retributivo corrispondente.

– il secondo nega la configurabilità di un diritto alla qualifica suscettibile di prescriversi e riconosce il diritto alle differenze retributive nei limiti della prescrizione di cinque anni.

Quale risarcimento?

Il demansionamento dà diritto al risarcimento del:

danno patrimoniale (ad esempio, il danno da perdita di chance)

danno non patrimoniale: esso può avere una componente di pregiudizio sia alla professionalità, sia alla sua vita di relazione intesa come perdita di considerazione e prestigio nell’ambito lavorativo capace di riverberarsi altrove e di influenzare tutte le sue relazioni interpersonali (ad esempio, il danno all’integrità psichica per la situazione di frustrazione).

In via generale, entrambe le tipologie di danno vengono liquidate in base ad un criterio equitativo; tuttavia, per la quantificazione del pregiudizio patrimoniale è solitamente utilizzato come parametro di riferimento l’ammontare della retribuzione risultante dalle buste paga prodotte in giudizio.

Giuseppe Catapano: Quale valore ha la consulenza di parte in una causa?

Cassazione: se la CTP (consulenza tecnica di parte) viene ritenuta sufficientemente completa e condivisibile essa può concorrere a convincere il giudice ai fini della sua decisione finale.

Quale-valore-ha-la-consulenza-di-parte-in-una-causa-370x230Non sottovalutare il valore che può avere, all’interno di una causa, la consulenza di parte: essa, infatti, quando ben argomentata e condivisibile, può assumere un valore determinante ai fini della decisione finale. Il giudice, infatti, potrebbe utilizzarla come argomento decisivo per emettere la propria sentenza. È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente sentenza.

Il perito di parte ha il suo peso

La Suprema Corte parte dal dato normativo del codice di procedura civile: “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”.

Anche la consulenza tecnica di parte (cosiddetta CTP) può avere, nel formare l’idea del giudice sulla ragione tra le parti, il suo peso decisivo. Le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento nel quale il perito di parte ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice con prudenza ma liberamente. Pertanto, qualora il magistrato le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento.

Giuseppe Catapano: Come rottamare l’automobile del defunto?

La scomparsa di una persona cara non implica solamente un vuoto incolmabile dal punto di vista umano, ma comporta anche l’obbligo di espletare alcune pratiche burocratiche onde non incorrere in problemi futuri.

Come-rottamare-automobile-del-defunto-370x230La rottamazione è la procedura che porta alla demolizione del veicolo che non presenta più le caratteristiche necessarie per la circolazione stradale, ad esempio perché troppo vecchio o incidentato in maniera irrimediabile. Tale procedura non comporta semplicemente la distruzione del mezzo, ma anche la sua cancellazione definitiva dal Pubblico Registro Automobilistico, PRA.

Il veicolo destinato alla dismissione viene considerato un rifiuto speciale pericoloso e, come tale, deve essere consegnato, per la demolizione, presso un centro di raccolta autorizzato oppure, nel caso in cui si voglia cedere un veicolo per acquistarne un altro, come accade spesso in occasione di promozioni delle varie case automobilistiche, presso il concessionario di riferimento.

Nel caso di morte del proprietario dell’automobile, o di altro mezzo di trasporto, la rottamazione può essere richiesta dall’erede mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilabile anche attraverso dei modelli scaricabili online, sui siti specializzati in materia, nella quale si dichiara erede del defunto intestatario del veicolo da demolire.

Per il perfezionamento della richiesta di rottamazione, in caso di morte del proprietario del veicolo, occorre presentare dunque la presente documentazione:

– il libretto di circolazione;

– il certificato di proprietà o foglio complementare;

– targa anteriore e posteriore;

– dichiarazione sostitutiva dell’erede, con firma in originale;

– copia del certificato di morte;

– copia del documento d’identità dell’erede.

Il centro di raccolta autorizzato, o il concessionario, dopo la consegna del mezzo, con relativa documentazione, effettuati gli opportuni controlli, rilascia il certificato di rottamazione, un documento attestante tutti i dati relativi al proprietario, o agli eredi, e al veicolo, che solleva da qualsiasi tipo di responsabilità -civile, penale, amministrativa- legata all’automobile, ed entro il termine di trenta giorni deve provvedere alla cancellazione dell’automobile dal Pubblico Registro Automobilistico con la presentazione della richiesta di cessazione della circolazione per demolizione.

La demolizione e la radiazione del veicolo dai pubblici registri fa cessare l’obbligo, a carico dell’intestatario o dell’erede, del pagamento del bollo auto.

Prima di procedere alla rottamazione di un veicolo è importante verificare che il centro di raccolta, o il concessionario, selezionato sia effettivamente in possesso dell’autorizzazione prevista; occorre inoltre verificare l’emissione, entro il termine di trenta giorni dalla consegna del mezzo, del certificato di rottamazione ed infine, soprattutto ai fini fiscali, è consigliabile conservare tale certificato con cura.

Per effettuare la rottamazione sono previsti dei costi, che in caso di morte dell’intestatario sono ovviamente a carico dell’erede. L’importo dell’imposta di bollo è di 32 Euro se si è in possesso del certificato di proprietà del veicolo, di 48 Euro invece se si utilizza modello NP3C come nota di presentazione al posto del certificato di proprietà, a cui vanno aggiunti 13,50 Euro come emolumenti Aci ed eventualmente i costi di un eventuale trasporto del mezzo presso il centro di demolizione.

Giuseppe Catapano: Contrassegno dell’Assicurazione, addio dal parabrezza dal 18 ottobre

Rc auto: tra meno di un mese tutti i contrassegni assicurativi saranno “digitali”; per stabilire se il mezzo ha l’assicurazione, i controlli avverranno solo in via elettronica.

Addio-contrassegno-assicurazione-dal-parabrezza-del-auto-482x270Dal prossimo 18 ottobre gli automobilisti non saranno più obbligati a esporre il classico contrassegno assicurativo sul parabrezza anteriore del proprio mezzo: i controlli saranno effettuati dalle autorità attraverso modalità elettroniche, ossia consultando in tempo reale le banche dati ministeriali e potenziando i sistemi di controllo della circolazione già esistenti (ad esempio utilizzando telecamere per le ZTL o quelle dei tutor).

Rivoluzione, quindi, nel mondo dell’auto: scompare il classico contrassegno assicurativo fatto di carta e attaccato al vetro anteriore attraverso la consueta mascherina con l’adesivo. Per stabilire infatti se l’automobilista ha pagato o meno il premio assicurativo o viaggia senza assicurazione (o con l’assicurazione scaduta) i controllori del traffico agiranno consultando in tempo reale le banche dati ministeriali e potenziando i controlli elettronici della circolazione. Lo ha chiarito venerdì 18 settembre l’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici, divulgando una guida pratica dedicata agli utenti assicurati.

Dematerializzazione dei contrassegni assicurativi

La dematerializzazione dei contrassegni assicurativi è stata varata con un decreto legge di ben tre anni. C’è stata una prima fase di rodaggio per la messa a regime, presso il Ministero dei Trasporti, di una banca dati aggiornata in tempo reale e facilmente consultabile dalla polizia stradale.

Tra meno di un mese, quindi, il contrassegno diventa solo in formato digitale: entrerà nella banca dati e non ci sarà bisogno che venga stampato all’assicurato perché i controlli saranno tutti elettronici.

Che deve fare l’automobilista?

Per gli automobilisti non cambia quasi nulla se non il venir meno dell’obbligo di esporre il contrassegno: contrassegno che comunque verrà ancora stampato (almeno nella prima fase di rodaggio), ma potrà essere conservato anche a casa, come prova dell’avvenuto pagamento.

Infatti, appena effettuato il pagamento della polizza, l’assicuratore lo comunica alla banca dati che viene automaticamente aggiornata nel giro di pochi secondi.

In caso di incidente stradale il conducente resterà obbligatorio scambiarsi i dati assicurativi esibendo alla controparte il contratto assicurativo per l’identificazione corretta della compagnia, necessaria per la presentazione della denuncia.

Come avverranno i controlli?

I controlli potranno avvenire sia con la pattuglia (che, attraverso un terminale, potrà controllare in tempo reale la copertura assicurativa), ma anche sfruttando le telecamere degli autovelox, tutor e le altre postazioni di lettura targhe che sono posizionate sul territorio.

Solo nel 2014 le auto senza copertura assicurativa hanno rappresentato quasi il 9% del parco veicoli circolante: un problema anche per il Fondo di Garanzia Vittime della strada, costretto a intervenire in caso di sinistri provocati da auto senza rca.

Inoltre, con il previsto aggiornamento in tempo reale della banca dati del Ministero sarà più difficile per i trasgressori passare inosservati.

La prima fase della nuova era, però, si anticipa piena di difficoltà: i controlli richiedono per esempio l’impiego di telecamere omologate per questo tipo di accertamenti, oltre all’uso degli altri vigili elettronici (autovelox, tutor, varchi ztl). In buona sostanza, nel codice stradale non è ancora ammesso un uso massivo di tutte le telecamere in dotazione specialmente ai Comuni che spesso sono munite di ocr per il riconoscimento delle targhe.

Giuseppe Catapano: Tasse pagate e non dovute: entro quanto tempo si può chiedere il rimborso?

Errore o duplicazione nel pagamento delle tasse: per il rimborso si applica il termine di decadenza di 48 mesi e non quello di dieci anni previsto dal codice civile.

Tasse-pagate-e-non-dovute-entro-quanto-tempo-si-può-chiedere-il-rimborso-370x230Chi ha versato un’imposta non dovuta può chiedere il rimborso della relativa somma all’Agenzia delle Entrate ma deve farlo, a pena di decadenza, entro il termine di 48 mesi.

Non si applica infatti il termine di prescrizione decennale previsto in generale dal codice civile.

Come affermato dalla Cassazione in una recente sentenza, il termine di 48 mesi è espressamente previsto dalla legge in materia di imposte dirette e prevale pertanto sul termine generale di dieci anni previsto dal codice civile e applicabile alle ipotesi di indebito oggettivo.

In particolare la legge prevede a carico del contribuente l’onere di presentare l’istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento non dovuto perché per esempio errato, duplicato o relativo ad imposte inesistenti. Si parla infatti delle ipotesi di “errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale del relativo obbligo”.

Secondo i giudici nell’ipotesi di “inesistenza totale o parziale dell’obbligo” rientra anche il pagamento dell’imposta da parte del contribuente che riteneva erroneamente di dover pagare una determinata imposta.

Si tratta della stessa ipotesi disciplinata dal codice civile: il cosiddetto indebito oggettivo che si configura allorquando si effettua un pagamento non dovuto e si ha pertanto diritto al rimborso. Pur trattandosi della medesima fattispecie, tuttavia non si applica, ai fini del rimborso, il termine di decadenza decennale bensì quello di 48 mesi poiché previsto appositamente dal legislatore nella normativa speciale dedicata ai versamenti diretti di imposta (cioè quelli effettuati prima della ricezione di un atto impositivo).

Ne deriva che, se l’istanza di rimborso non viene presentata entro i 48 mesi dal versamento, il contribuente perde definitivamente il diritto alla restituzione delle somme.