Giuseppe Catapano: Notifica del ricorso nella causa di lavoro, il termine non è perentorio

Nelle cause di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al lavoratore ricorrente o all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, purché resti garantito all’appellato uno lasso temporale per apprestare le proprie difese non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione della causa.

Dieci-giorni-per-notificare-il-ricorso-in-materia-di-lavoro-termine-perentorioChe succede se, in una causa di lavoro, il tuo avvocato, che ha depositato il ricorso in tribunale contro l’azienda datrice di lavoro, non lo notifica a quest’ultima nel termine indicato dal codice di procedura, ossia entro 10 giorni (che decorrono dal momento in cui la cancelleria comunica il decreto di fissazione della prima udienza firmato dal giudice)? Nulla. Il termine, infatti, non è perentorio. A chiarirlo è – ancora una volta – una sentenza di ieri della Cassazione. Attenzione, però: c’è un secondo termine da rispettare obbligatoriamente. Ma procediamo con ordine.

Cosa prevede la legge

Il codice stabilisce che:

– per le cause in primo grado: il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al datore di lavoro, a cura del lavoratore, entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni.

– per le cause in secondo grado: l’appellante, nei 10 giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato.

Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 25 giorni.

In entrambi i casi, dunque, la legge fissa:

– un primo termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso,

– e un secondo termine in cui si stabilisce che la suddetta notifica non può comunque avvenire a meno di 30 o 25 giorni dalla prima dell’udienza, in modo da non costringere la controparte a difendere all’ultimo minuto.

Ebbene, solo il secondo termine è stato considerato obbligatorio, mentre il mancato rispetto dei 10 giorni resta privo di conseguenze, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza. L’importante è che tra la data della notifica del ricorso e quella della prima udienza non decorrano meno di 30 giorni (per il primo grado) o di 25 (per il secondo), termine stabilito a garanzia del diritto di difesa del convenuto.

Lascia un commento