Giuseppe Catapano: Farsi male a scuola giocando, responsabilità del Ministero

Responsabilità della scuola e degli insegnanti, dovere di vigilanza: presupposti, attività pericolose all’interno della scuola.

Farsi-male-a-scuola-giocando-responsabilita-del-Ministero-370x230Quando la scuola consente ai bambini dei giochi anche solo potenzialmente pericolosi, come una semplice “corsa nei sacchi”, a pagare i danni biologici, morali e patrimoniali subiti dall’alunno è il Ministero. Lo ha chiarito la Cassazione in una sentenza di poche ore fa.

La prudenza non è mai troppa

La legge stabilisce che gli insegnanti sono sempre responsabili dei danni cagionati ai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. In pratica, quando l’evento è imprevedibile e l’attività posta dagli alunni non presenta, sotto tutti i punti di vista, margini di rischio sia pure potenziali, dell’eventuale danno non risponde la scuola.

È anche vero, però, che questo criterio viene interpretato dalla giurisprudenza in modo molto rigoroso. Così come, nell’ambito dei rapporti di lavoro, il datore è sempre responsabile degli infortuni procurati ai dipendenti per non aver rispettato la normativa antinfortunistica, altrettanto l’istituto scolastico deve procedere a mettere “in sicurezza” tutti i luoghi che possono presentare una fonte di rischio per gli alunni. Così – come nel caso deciso oggi dalla Corte – una corsa nei sacchi, organizzata su un palco scivoloso, senza che i giovani siano stati dotati di scarpe di gomma antiscivolo, rimanendo imbrigliati nei sacchi e a rischio prevedibile di caduta, può costituire fonte di un pericolo potenziale.

È evidente, per i giudici, “la negligenza del personale scolastico”, caratterizzata anche dalla “grave imprudenza nel non avere posto in essere tutte le necessarie misure di cautela e di prevenzione”, anche tenendo presente che gli alunni erano tutti “in età scolastica elementare, età che esige assistenza, vigilanza e cura, data la naturale esuberanza dei fanciulli impegnati in un gioco intrinsecamente pericoloso, quale è la corsa nei sacchi”.

L’età degli alunni

Così come accade nel caso di responsabilità dei genitori per gli illeciti commessi dai figli minori, anche in materia di responsabilità dei maestri e insegnanti la vigilanza deve essere esercitata in relazione all’età e al grado di maturazione degli alunni, con la conseguenza, ad esempio, che sarà richiesto un controllo tanto più continuo e attento, quanto minore è l’età degli alunni. Con l’avvicinamento dei minori all’età del pieno discernimento, il rispetto del dovere di vigilanza da parte degli insegnanti non richiede la loro continua presenza, purché sussistano comunque le misure organizzative atte a mantenere la disciplina tra gli allievi.

I soggetti responsabili

In caso di azione volta a stabilire la responsabilità per illeciti commessi da minori o per danni subiti da minori durante il periodo in cui essi erano sottoposti alla vigilanza di un insegnante, i soggetti nei cui confronti procedere sono sempre stati, in prima battuta, gli insegnanti stessi.

Tuttavia, nel caso di coinvolgimento di un insegnante dipendente di un istituto pubblico di istruzione, le conseguenze del risarcimento ricadono sul ministero.

Se, quindi, la responsabilità dell’insegnante pubblico viene comunque ricondotta alla scuola, secondo i principi in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per fatto dei propri dipendenti, anche per gli insegnanti di istituti privati si procede in maniera non dissimile, facendo leva sulle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale e sui nuovi trend giurisprudenziali in materia di responsabilità dell’ente per difetto organizzativo e di responsabilità per i dipendenti di enti (pubblici o privati) per contatto sociale.

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