L’aver affidato al commercialista la predisposizione e l’invio della dichiarazione del redditi non giustifica la violazione dell’obbligo né esclude la consapevolezza della scadenza del termine: solo la forza maggiore può giustificare tale omissione.
La Cassazione bacchetta chi affida la propria contabilità al commercialista e poi se ne disinteressa totalmente: infatti, se anche il professionista non provvede al tempestivo invio telematico della dichiarazione dei redditi, a risponderne è sempre il cliente-contribuente. Non può quest’ultimo scusarsi sostenendo di aver affidato tutto allo studio commercialistico e, quindi, di essersi totalmente dimenticato delle scadenze fiscali, complice anche l’ignoranza che questi ha in materia. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza.
Del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (che scatta per non aver presentato la dichiarazione nei tempi previsti dalla legge) risponde sempre il cittadino salvo che questi non dimostri la forza maggiore.
Termini entro cui va presentata in via telematica la dichiarazione
La dichiarazione può essere presentata direttamente o attraverso intermediari abilitati o, in alcuni casi, tramite un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, il termine di presentazione è il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono.
La dichiarazione si considera tempestiva se trasmessa nel termine predetto anche se successivamente è scartata dal servizio telematico per la presenza di errori, purché sia correttamente ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla comunicazione telematica dell’Agenzia delle Entrate.
Mancata presentazione
Il contribuente non può evitare la condanna penale lamentando di aver delegato ad un commercialista il disbrigo degli adempimenti fiscali e che pertanto non abbia specificamente voluto evadere le imposte, non essendo nemmeno consapevole del debito tributario e del suo ammontare. Anche, infatti, chi dimostri di aver sollecitato più volte il proprio commercialista, finendo poi per rivolgersi ad altro professionista, non può essere perdonato. Solo la forza maggiore può giustificare tale omissione. In ogni caso, il contribuente deve essere a conoscenza delle relative scadenze. In caso di superamento del termine per la presentazione, il cittadino può comunque fruire, a fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge.
La Suprema Corte ribadisce che l’obbligo di presentare la dichiarazione incombe sempre e direttamente sul contribuente. Nel caso si tratti si società l’obbligo ricade su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità.
Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non trasferisce su queste ultime l’obbligo che fa comunque carico direttamente al contribuente il quale, infatti, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione rimane obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione.
È vero: perché scatti il reato di omessa dichiarazione dei redditi è necessario il dolo specifico di evasione, ossia l’effettiva evasione. Ma a tal fine è sufficiente l’aver omesso di vigilare sul comportamento del proprio commercialista.
La responsabilità del commercialista
Ovviamente, vien fatta salva la possibilità per il contribuente che abbia dovuto pagare poi le sanzioni e sia stato imputato del reato di omesso versamento, di agire nei confronti del proprio commercialista per la responsabilità professionale chiedendogli, quantomeno, il risarcimento dei danni.