All’interno dello stesso giudizio possono convivere interessi disponibili, come quelli di natura economica, e interessi indisponibili: il giudice deve guardare il cuore della controversia e non la sua qualificazione formale.
Anche in un procedimento che abbia ad oggetto diritti indisponibili ci può essere spazio per la mediazione delegata dal giudice in corso di causa. Con una ben motivata ordinanza, infatti, il Tribunale di Milano chiarisce come la mediazione sia un istituto con una potenziale area di operatività che va ben oltre le controversie aventi ad oggetto (principale) diritti disponibili. Per comprendere, però, il provvedimento è necessario raccontare la vicenda.
La vicenda
Una causa di nullità di matrimonio per bigamia, i coniugi discutevano sulle conseguenze patrimoniali che la sentenza avrebbe dovuto comportare per entrambi. Senonché il marito decedeva in corso del giudizio e al suo posto si costituivano gli eredi. Chiaro, allora, l’interesse di questi ultimi a portare avanti la causa solo per scopi di natura economica.
Nello stesso giudizio, diritti disponibili e indisponibili
La presenza di un diritto indisponibile nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili, come, nel caso di specie, quelli di natura economica degli eredi sul patrimonio del parente defunto.
Non si deve, allora, guardare “coi paraocchi” alla natura della causa per come registrata all’atto dell’iscrizione a ruolo, ma al cuore vero della controversia, agli interessi in gioco tra le parti. E, nel caso di specie, non vi è dubbio che il centro della lite sia rappresentato dagli interessi economici (pienamente disponibili) delle parti e che la questione processualmente pregiudiziale di natura indisponibile (e, cioè, lo status) altro non sia (diventata) che l’occasione per discutere del patrimonio.
L’eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può infatti avere poi ricadute sui procedimenti in generale: infatti, la composizione del conflitto spegne l’interesse delle parti per la procedura giudiziale che, può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti (negozi processuali si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili).
Ben può allora il giudice, almeno per gli aspetti disponibili della controversia (quelli di natura economica) rinviare le parti davanti all’organismo di mediazione per tentare una conciliazione.