Giuseppe Catapano: All’incontro di mediazione non si delega l’avvocato

Tribunale di Milano: necessaria la presenza personale della parte accompagnata dall’avvocato.

La-mediazione-si-puo-fare-anche-su-Skype-o-Hangouts-liberta-di-scelta-dell-organismo-per-le-parti-400x270Si delega l’avvocato solo per la causa in tribunale, ma non per l’incontro preliminare davanti all’organismo di mediazione: se, infatti, al tavolo delle trattative non si siede anche il cliente personalmente, la partecipazione alla mediazione si considera come non avvenuta e la parte ne paga le conseguenze a livello processuale (leggi “Mediazione: per l’assenza multa elevata”). Un orientamento, questo, inaugurato qualche mese fa dal Tribunale di Firenze e ora sposato anche dal foro di Milano in una recente ordinanza.

L’interpretazione, in verità, va ormai consolidandosi in numerosi tribunali italiani: l’orientamento dei giudici è quello di fare in modo che il tentativo di mediazione sia effettivo, il che solo la presenza personale del cliente lo può garantire. Questo al fine di evitare che il tentativo di conciliazione si trasformi in un inutile espediente burocratico che aggravi la posizione delle parti senza offrire ulteriori opportunità compositive.

La mediazione, dunque, potrà considerarsi effettivamente svolta dalle parti solo se queste saranno personalmente presenti davanti al mediatore e, come impone la legge, assistite dai rispettivi avvocati per il raggiungimento dell’accordo.

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