È valida ed efficace la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata mediante notifica di una sola copia all’avvocato della parte costituita, anziché di tante copie quanto sono gli interessati che, comunque, vanno citati anche nel successivo grado di giudizio.
Importante chiarimento della Cassazione per chi, nel notificare un atto di appello, si sia preoccupato di notificarlo solo alla parte costituita nel precedente grado di giudizio, mentre avrebbe dovuto farlo anche nei confronti degli altri interessati. Secondo la Corte, infatti, è valida ed efficace la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto sono gli interessati.
La vicenda
Con l’emissione di una sentenza in materia di condominio, la parte soccombente notificava l’appello solo al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio e non anche alle altre parti eventualmente rimaste contumaci. Rilevata la nullità dell’impugnazione, la Corte di Appello ordinava all’appellante l’integrazione della notifica che, tuttavia, interveniva successivamente al decorso dei termini per impugnare. Sicché l’appello veniva ritenuto nullo.
La sentenza
Di tutt’altro avviso la Suprema Corte secondo cui la notifica dell’atto di impugnazione effettuata tramite consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto sono gli interessati, è conforme al codice di procedura civile, e sarebbe dunque valida o efficace. Non è invece necessario eseguire, notifica mediante, consegna di tante copie quanti sono gli interessati.
Già le Sezioni Unite avevano stabilito che la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, tramite consegna di una sola copia, è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario. A imporlo è il principio costituzionale della ragionevole durata del processo: il procuratore costituito è destinatario, e non semplice consegnatario, dell’atto di impugnazione, in quanto su di lui incombe l’obbligo di fornire ai propri rappresentati tutte le informazioni concernenti lo svolgimento e l’esito del processo. Pertanto, non va dichiarata la nullità della notifica eseguita tramite consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto è il numero degli interessati.
In ogni caso la rinnovazione della notifica sana il vizio e non integra gli estremi di una nuova e autonoma notifica.