Giuseppe Catapano: Per l’appello basta la notifica solo al procuratore costituito

È valida ed efficace la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata mediante notifica di una sola copia all’avvocato della parte costituita, anziché di tante copie quanto sono gli interessati che, comunque, vanno citati anche nel successivo grado di giudizio.

Equitalia-e-la-relata-di-notifica-per-la-Cassazione-non-obbligatoria-370x230Importante chiarimento della Cassazione per chi, nel notificare un atto di appello, si sia preoccupato di notificarlo solo alla parte costituita nel precedente grado di giudizio, mentre avrebbe dovuto farlo anche nei confronti degli altri interessati. Secondo la Corte, infatti, è valida ed efficace la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto sono gli interessati.

La vicenda

Con l’emissione di una sentenza in materia di condominio, la parte soccombente notificava l’appello solo al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio e non anche alle altre parti eventualmente rimaste contumaci. Rilevata la nullità dell’impugnazione, la Corte di Appello ordinava all’appellante l’integrazione della notifica che, tuttavia, interveniva successivamente al decorso dei termini per impugnare. Sicché l’appello veniva ritenuto nullo.

La sentenza

Di tutt’altro avviso la Suprema Corte secondo cui la notifica dell’atto di impugnazione effettuata tramite consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto sono gli interessati, è conforme al codice di procedura civile, e sarebbe dunque valida o efficace. Non è invece necessario eseguire, notifica mediante, consegna di tante copie quanti sono gli interessati.

Già le Sezioni Unite avevano stabilito che la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, tramite consegna di una sola copia, è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario. A imporlo è il principio costituzionale della ragionevole durata del processo: il procuratore costituito è destinatario, e non semplice consegnatario, dell’atto di impugnazione, in quanto su di lui incombe l’obbligo di fornire ai propri rappresentati tutte le informazioni concernenti lo svolgimento e l’esito del processo. Pertanto, non va dichiarata la nullità della notifica eseguita tramite consegna di una sola copia al procuratore costituito, anziché di tante copie quanto è il numero degli interessati.

In ogni caso la rinnovazione della notifica sana il vizio e non integra gli estremi di una nuova e autonoma notifica.

Giuseppe Catapano: Il pedone sulle strisce può essere responsabile per l’investimento

Il comportamento che il codice della strada impone al pedone: quando la responsabilità non è dell’automobilista.

Per l’investimento del pedone mentre attraversa le strisce la colpa non è sempre dell’automobilista: se infatti questi non solo rispetta le norme del codice della strada, ma ha tenuto un comportamento prudente, tale da consentirgli di evitare anche eventuali manovre improvvise e avventate del pedone, Il-pedone-sulle-strisce-puo-essere-responsabile-per-investimento-370x230allora la responsabilità non potrà che ricadere su quest’ultimo. Difatti, afferma il Tribunale di Genova, in caso di investimento, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento: situazione che ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti.

Insomma, il pedone è responsabile del suo investimento sulle strisce quando si rende protagonista di un grave comportamento di imprudenza, noncurante dei divieti di attraversamento.

Così, il passante che, mentre attraversa la strada, è coperto da un’auto non può avere colpe se viene investito da un automobilista che non lo ha visto: era quest’ultimo, infatti, a dover preoccuparsi di raggiungere un campo visivo quanto più ampio possibile, specie nei centri urbani.

Stesso discorso per il passante che, in occasione delle strisce, attraversi la strada sbucando da una siepe posta ai margini. Diverso, però, il discorso se il pedone, nel fare ciò, sbuchi all’improvviso mentre corre: in tal caso, anche un comportamento prudente da parte del conducente rende impossibile l’investimento.

È bene ricordare – ricordano i giudici liguri – che il pedone che attraversa di corsa, come nel caso in esame, anche se sulle strisce, e che si immette nel flusso dei veicoli che marciano secondo la velocità stabilita per legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo. Questo soprattutto nel caso in cui il conducente del mezzo che lo ha investito dimostra che la comparsa improvvisa del pedone sulla propria traiettoria ha fatto sì che l’impatto fosse inevitabile.

Il pedone del resto ha violato, con la sua condotta, il codice della strada che detta specifiche regole anche per essi. Val la pena ricordarle.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi delle strisce pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando le strisce non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo rispettando le seguenti regole:

– possono attraversare solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri;

– devono comunque dare la precedenza ai conducenti.

I pedoni non possono attraversare diagonalmente le intersezioni, non possono sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.

È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Giuseppe Catapano: Facebook esige i documenti d’identità dei profili dai propri iscritti

Nickname e pseudonimi su Facebook ma dietro si nasconde la più massiccia raccolta di dati che il web abbia mai conosciuto; servono per combattere i profili falsi, fanno sapere dalla California, mentre il Commissario per la protezione dei dati personali di Amburgo ha emesso un provvedimento contro il social network americano.

Facebook ha iniziato a chiedere i documenti ai propri iscritti. Non solo carte d’identità, ma anche carte di credito, bollette, estratti conto, badge lavorativi o qualsiasi documento in grado di provare la reale identità di una persona. Pena, la disattivazione totale dell’account a tempo indeterminato. Si Facebook-esige-i-documenti-di-identita-dei-profili-370x230tratta di una misura resasi necessaria – fanno sapere da Palo Alto, sede principale del social network di Zuckerberg – solo al fine di combattere il fenomeno dei profili falsi. Ma dietro si nasconde anche la più massiccia “data collection” di documenti identità fatta a mezzo informatico e dai toni simili a quelli di un’estorsione (o mi dai la tua patente o ti disattivo).

È possibile verificare tutti i dettagli di cosa viene richiesto qui, senza peraltro alcuna garanzia sul rispetto della privacy. Non c’è, infatti, alcuna traccia della obbligatoria informativa sul trattamento dei dati, l’indicazione del responsabile del trattamento, le modalità con cui vengono conservati e trattati detti documenti. Insomma, come dare una caparra senza firmare alcuna ricevuta.

Bloccati e senza risposta

Inizialmente si pensava che il fenomeno fosse limitato solo agli Stati Uniti; invece si sta estendento a tutta l’Europa e anche in Italia, a giudicare dalle lamentele in giro. Nei numerosi treat inoltrati a Facebook, sono ormai molte le lamentele degli utenti bloccati senza peraltro alcuna risposta dal centro assistenza. La questione, poi, sembra non interessare solo i profili aperti con nickname (e, quindi, con nomi falsi), ma anche quelli con nomi veri, corrispondenti a quelli registrati all’anagrafe. I forum sono pieni di racconti paradossali.

L’unica autorità che, in merito, si è mossa è il Commissario per la protezione dei dati personali di Amburgo che ha emesso un’ordinanza contro Facebook Ireland Ltd per violazione della legge federale e la legge Telemedia su carte d’identità e identificazione elettronica (qui il testo). L’autorità ha interdetto a Facebook di bloccare i profili utenti aperti sulla base di uno pseudonimo. Viene inoltre disposto che Facebook debba astenersi dal rinominare unilateralmente il nome utente nel corrispondente nome reale. Inoltre viene vietata ogni richiesta di copie digitali di documenti di identità (carta d’identità o passaporto) per scopi di identificazione.

All’origine dell’ordine vi è la denuncia di un utente, che aveva usato il proprio account di Facebook con un nome alias (pseudonimo). Facebook gli aveva bloccato l’uso del profilo, imponendogli di rinominarlo con il nome reale di battesimo, previa presentazione di un documento di identità a prova della corrispondenza. Contro la volontà dell’utente, Facebook ha infine cambiato il nome del suo profilo in quello con il suo vero nome. In tal modo Facebook ha rivelato il suo vero nome ai suoi “amici”.

Johannes Caspar, Commissario Amburgo per la protezione dei dati e la libertà d’informazione, ha riferito in merito: “Come in molte altre denunce contro Facebook, anche questo è un esempio che dimostra come il provider rafforzi prepotentemente, ogni giorno, la propria politica nei confronti dei propri utenti e dei relativi dati personali senza alcun rispetto per le disposizioni legislative nazionali. L’imposizione dell’utilizzo del vero nome viola il diritto dell’utente all’utilizzo di pseudonimi, come disciplinata dalla legge federale tedesca Telemedia”.

Di tutt’altro avviso è il Garante per la privacy dell’Irlanda, nazione dove Facebook ha il proprio distaccamento e sede per l’Europa. Secondo tale Authority, il comportamento di Facebook è legittimo.

Si pone allora l’inevitabile problema della competenza territoriale: quanto potrà essere valida e applicabile la decisione del Commissario tedesco? Secondo quest’ultimo, nei casi in cui Facebook gioca fuori casa deve applicare le leggi degli altri Stati e non quella del suolo irlandese.

Il problema nascosto

Solo pochi giorni fa Facebook ha comunicato di aver raggiunto 1 miliardo di visite in un solo giorno (non parliamo del numero di iscritti, sensibilmente superiore, ma di quante persone, nell’arco delle 24 ore, si sono collegate al social). È una cifra enorme per chi fa servizi sul web.

Una cifra che deve far pensare ai possibili problemi che una raccolta indiscriminata di dati potrebbe comportare, senza peraltro alcuna garanzia sul relativo trattamento.

C’è poi da dire che il comportamento di Facebook viene a ledere non solo il diritto all’anonimato ormai riconosciuto da tutti i moderni Stati democratici, ma anche il diritto alla libertà di parola: subordinare la cessione incondizionata dei propri dati alla possibilità di comunicare con il mondo presenta, già secondo molti, profili di illegittimità. Non è da escludere, quindi, l’intervento della Corte di Giustizia europea.