Il mio ex marito mi versa un assegno di mantenimento di 500 euro al mese, ma ora so che lui guadagna molto di più perché è diventato socio in attività fruttuose: posso chiedere la revisione dell’assegno?
Sebbene la sentenza di separazione e divorzio, che decidono l’ammontare dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge più debole economicamente, possono essere sempre oggetto
di successiva revisione, in caso di mutamento delle condizioni economiche di uno dei due, in modo tale, anche per il futuro, da eliminare ogni sproporzione di reddito, tale revisione non sempre è possibile.
In generale, bisogna tener conto, nella modifica dell’assegno da versare all’ex, degli eventuali miglioramenti della situazione economica dell’altro coniuge solo qualora detti miglioramenti costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Al contrario, non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi e aventi carattere di eccezionalità.
Esempi
L’esempio più semplice è quello di Mario che, dopo il divorzio, vince una grossa somma alle scommesse: tale incremento patrimoniale non potrà giustificare l’aumento dell’assegno.
Stessa sorte anche per i grossi guadagni di Francesco che, se durante il matrimonio svolgeva il lavoro di dipendente presso una società, viene licenziato per crisi aziendale e decide di avviare un’attività in proprio che, dopo qualche anno decolla e lo rende particolarmente benestante.
Può chiedere l’integrazione del mantenimento la moglie che veda il marito guadagnare di più grazie alle partecipazioni detenute, già durante il matrimoni, in due società: si tratta infatti di miglioramenti della sua situazione economica, che costituivano sviluppi naturali e prevedibili di attività già da lui svolte durante il matrimonio.
Ed ancora, ma all’inverso, Giovanni può chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento che versa all’ex moglie se l’attività con cui manteneva la famiglia durante il matrimonio, dopo il divorzio fallisce e lui non riesce più a mantenere più lo stesso tenore di vita di prima.
Solo i normali sviluppi
La Cassazione ha ricordato più volte che bisogna tener conto, nella determinazione dell’assegno divorzile, degli eventuali miglioramenti della situazione del coniuge, nei cui confronti si chieda l’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Al contrario, non possono essere valutati i miglioramenti, che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili.