Slitta dal 31 luglio al 21 settembre il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta – modello 770 del 2015 (relativo all’anno 2014). La proroga è stata disposta con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi. Entro lo stesso termine sarà possibile la riduzione delle sanzioni per l’infedele dichiarazione dei 770/2014, l’omessa effettuazione, nel 2014, delle ritenute e l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014.
Con la proroga per la presentazione del modello 770/2015, prorogati di conseguenza anche i termini per l’invio telematico da parte dei datori di lavoro all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (CU) relative ai redditi di lavoro autonomo non occasionale. Infatti, l’Agenzia delle entrate, ad integrazione di quanto stabilito, prima con comunicato stampa del 12 febbraio 2015 e poi con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafo 2.9 (in “Finanza & Fisco” n. 43/2014, pag. 3017), ha definitivamente statuito, con circolare n. 26 E del 7 luglio 2015 (punto 14, in “Finanza & Fisco” n. 13/2015, pag. 917), ed in riferimento solo all’anno 2015, che le Certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 7 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato.
Delitto di omesso versamento delle ritenute certificate di cui all’art. 10-bis del D.lgs. n. 74 del 2000
Per i datori di lavoro/sostituti che hanno operato ritenute “certificate” nel 2014 e che non le hanno versate è importante che vi provvedano, entro il 21 settembre. Questo per evitare il consumarsi del reato previsto dall’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 al superamento dei 50.000 Euro (per ciascun periodo d’imposta). Peraltro, si evidenzia che l’interessato non necessariamente dovrà riversare per intero le ritenute certificate originariamente non corrisposte all’Erario, ma potrà aver cura di saldare (almeno) l’eccedenza rispetto ai 50mila euro contemplati dalla norma,con ciò ponendosi sotto la soglia di rilevanza penale ed impedendo così la contestazione del reato; tuttavia, la riduzione sotto soglia deve tassativamente avvenire entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale. Ciò, coerentemente con gli insegnamenti della Suprema Corte Cassazione secondo i quali il reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 770). Per la commissione del reato, in altri termini, basta la coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, con la precisazione che tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia dei cinquantamila euro, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore. La prova del dolo è insita, in genere, nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 770), che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonché i versamenti relativi. (Cfr.Cass., Sez. III Penale, Sent. n. 20266 del 15 maggio 2014)
Modifiche in arrivo in materia di omesso versamento di ritenute certificate
Va evidenziato che l’articolo 7 (Modifica in materia di omesso versamento di ritenute certificate) della schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (atto 183) nel modificare l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, chiarisce la portata del reato di omesso versamento di ritenute certificate e innalza la soglia di non punibilità da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. In base della modifiche proposte nello schema, il reato di omesso versamento di ritenute certificate punirà in “futuro”, salvo l’applicazione del favor rei, con la reclusione da sei mesi a due anni(pena non modificata) chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute «dovute sulla base della dichiarazione» (inserito con la norma dallo schema di decreto legislativo) ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a «150 mila euro» (la soglia vigente è di 50 mila euro) per ciascun periodo d’imposta. Ne consegue che nel reato di omesso versamento delle ritenute le omissioni non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione
Peraltro, l’articolo 11 dello stesso schema di decreto legislativo sostituisce l’attuale art. 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevedendo la non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate, di omesso versamento di IVA, di indebita compensazione (limitatamente all’ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 10-quater) qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati integralmente pagati prima dell’apertura del dibattimento. Per tale tipologia di reati la causa di non punibilità trova la sua giustificazione nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell’erario prima del processo penale: in questi casi infatti il contribuente ha correttamente indicato il proprio debito risultando in seguito inadempiente; il successivo adempimento, pur non spontaneo, rende sufficiente il ricorso alle sanzioni amministrative. Il pagamento degli importi dovuti può essere fatto anche mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, nonché mediante il ravvedimento operoso.