Catapano Giuseppe scrive: Prodi, “Così l’Europa si suicida”

Romano Prodi critica quanto sta avvenendo in Europa all’indomani dell’esito referendario greco. Il vertice Merkel – Hollande a Parigi che precede sia l’Eurogruppo e l’Eurosummit con tutti i leader europei, manda un messaggio negativo.

L’ex presidente della Commissione dell’Unione Europea è convinto che il vero dramma dell’Europa sia “non capire che con questo atteggiamento ci suicidiamo”.

“Il futuro e l’innovazione viene disegnato in Stati Uniti e in Cina. Se non ci mettiamo insieme non disegneremo nulla”.

Sulla spinta anti austerity, Prodi chiede proposte che escano dallo schema e un impegno a “far capire alla gente che senza l’Europa siamo finiti”. “L’Italia avrebbe dovuto farsi ascoltare con un unico disegno (per la crescita) insieme alla Francia”, ma non è stato possibile.

Nei prossimi giorni ci sarà un negoziato per vedere come conservare l’euro. E secondo Prodi bsogna ridurre il passivo di Atene. È ormai chiaro a tutti come lo fu nel Dopoguerra nei confronti del debito tedesco. “La Grecia non arriverà mai a pagare il debito, così come nel 1954 si sapeva che la Germania non sarebbe stata in grado di pagarlo”.

Per l’ex premier Romano Prodi “ci sono le condizioni per cui il costo della rottura sia molto più elevato del costo di un compromesso”.

Tornando alla vittoria dei no all’austerity del popolo greco, con oltre il 61% al voto di domenica, per il professore bolognese Renzi ha sbagliato a sintetizzare il referendum greco come un derby tra Euro e Dracma. Per Prodi non si trattava infatti di “un derby Euro-Dracma e continuo ad insistere che un negoziato ed una accordo ci deve essere”.

Catapano Giuseppe comunica: Il Tribunale di Milano ha deciso che il divieto dell’anatocismo previsto dall’art. 120 T.U.B. è già in vigore dal 1° gennaio 2014 per tutti i contratti bancari

Il nuovo art. 120 T.U.B.

La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629) ha modificato l’art. 120, comma 2, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), introducendo una disciplina innovativa in materia di anatocismo.

La novità legislativa è prevista nel comma 2 dell’art. 120 T.U.B., alla lettera b).

2. Il CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio] stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

La nuova norma prevede quindi un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo), innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell’anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (nella prassi bancaria, trimestrale).

Il precedente comma 2 dell’art. 120 T.U.B. disponeva difatti solamente:

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Dopo la modifica dell’art. 120 T.U.B. era sorto dubbio in dottrina (nell’assenza di pronunce giurisprudenziali, nella novità della questione) se il nuovo divieto fosse già entrato in vigore al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della l. n. 147/2013) oppure se fosse necessario attendere che il Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio (CICR) emanasse la nuova delibera applicativa prevista dall’art. 120 T.U.B. (in sostituzione di quella previgente del 9 febbraio 2000, che ha disciplinato la materia dei rapporti bancari sino ad oggi).

La dottrina ed i commentatori in generale (compreso il Consiglio del Notariato, che ha emesso un parere in materia) propendevano in linea di massima per la seconda ipotesi: l’entrata in vigore effettiva del nuovo divieto di anatocismo bancario era da intendersi posticipata alla futura delibera del CICR. Sino ad allora il divieto di anatocismo non sarebbe stato efficace.

Le due ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015

Il Tribunale di Milano, con due ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015 (Presidente Dott.ssa Laura Cosentini, Giudice relatrice Dott.ssa Silvia Brat, Giudice Dott. Francesco Matteo Ferrari), ha invece recisamente affermato che il nuovo divieto assoluto di anatocismo bancario previsto dalla lettera b) dell’art. 120 T.U.B. è da intendersi già in vigore, e questo sin dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha modificato l’art. 120 T.U.B.).

Le due ordinanze collegiali del Tribunale di Milano sono state emesse su ricorso di una associazione dei consumatori e degli utenti, ex art. 140, comma 8, del Codice del Consumo, al fine di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle pretese violazioni.

In particolare, con i ricorsi ex art. 140 del Codice del Consumo, l’associazione chiedeva che fosse inibita alla banca la capitalizzazione degli interessi passivi successivamente al 1° gennaio 2014.

Il Tribunale ha deciso, in particolare, che, sulla scorta della mera interpretazione letterale del nuovo art. 120 T.U.B., le banche ben possano già escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare, senza dovere attendere la normativa regolamentare secondaria del CICR.

È, difatti, ragionevolmente esigibile dalle banche una condotta prudenziale, trattandosi di un operatore qualificato dotato di uffici legislativi interni e direzionali, capaci di approfondimento della nuova norma e della legislazione di favore verso il consumatore, anche di matrice comunitaria.

La scelta delle banche, invece, di mantenere in essere una disposizione contrattuale superata a seguito dell’intervento abrogativo del legislatore, concreta – nella visione del Tribunale milanese – una condotta omissiva, proprio per le competenze specialistiche esigibili da una banca, ed è per questo contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali, evidenziata proprio dal disallineamento del comportamento concreto rispetto al testo di legge.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, nell’ordinanza del 23 marzo 2015, ha osservato:

La disposizione in esame non può che leggersi nel senso della rigorosa esclusione dell’anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori” significato diverso dall’esclusione dell’anatocismo; ciò anche alla luce della correlazione con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, ossia annotati in conto, esclusivamente sulla sorte capitale. In tal senso depone anche il raffronto con la precedente versione del comma 2 dell’art. 120, che rimetteva al CICR di stabilire criteri e modalità “per la produzione di interessi sugli interessi scaduti”, espressione che all’art. 1283 c.c. definisce l’anatocismo, e che oggi non è più riproposta nella norma in esame, che si limita a parlare di “produzione di interessi”. Tale interpretazione è peraltro coerente con la relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale era espressamente chiarito che la proposta di legge intendeva sancire l’illegittimità della prassi bancaria dell’anatocismo. Non solo, ma la voluntas legis è ulteriormente riscontrabile nella mancata conversione in legge dell’art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva reintrodotto la legittimità dell’anatocismo bancario.

Orbene, a fronte di simili risultanze, non è condivisibile l’opzione proposta dalla banca resistente, che ha escluso l’immediata precettività della norma e ne ha subordinato l’applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR. Ed invero, gli interrogativi circa la mancata capitalizzazione, la sorte degli interessi attivi con relativa capitalizzazione, il conteggio degli interessi di mora in aggiunta alle rate già comprensive degli interessi come ad esempio nei contratti di mutuo ed in quelli di leasing sono del tutto svincolati dal paletto invalicabile imposto dal legislatore ed incentrato sull’esclusione dell’anatocismo bancario e costituiscono, per l’appunto, il terreno sul quale si misurerà l’intervento del CICR.

Ed, infatti, se certamente non può trascurarsi l’anomalia prima facie di interessi che, una volta capitalizzati, possano essere infruttuosi, vi è anche da rilevare come ben possa essere data evidenza contabile ad un saldo finale modulato separatamente con riferimento allo stato passivo o attivo del conto capitale e degli interessi maturati sullo stesso nel medesimo arco temporale, senza che questi ultimi possano essere incorporati nel primo per le operazioni contabili conseguenti: ad avviso del Collegio è, infatti, proprio in tale ambito che deve essere confinato l’intervento regolamentare del CICR, cui è assegnato lo specifico compito di esprimersi in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza, tuttavia, disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo, che, pertanto, è da ritenersi operante a decorrere dall’1.1.14.

Né possono ricavarsi elementi di segno contrario dalla riforma dell’art. 120 T.U.B. di cui al D.lvo n. 342/99 che rimandava a futura delibera CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati”; ciò in quanto in quel caso la norma di legge dava legittimità ad una prassi anatocistica vietata dal codice civile, sulla scorta di una granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, con la conseguenza che non vi era alcuna urgenza nel rendere operativa con norma regolamentare una modalità di conteggio degli interessi più gravosa per il correntista.

Nel caso in esame, invece, l’eliminazione legislativa dell’anatocismo è destinata ad operare nelle operazioni bancarie in corso a vantaggio del correntista e, proprio sempre e in forza del principio del favor per il consumatore di matrice comunitaria, ampiamente applicato nell’ordinamento positivo, non può una norma regolamentare procrastinare l’entrata in vigore di una simile disposizione di legge.

(…)

È agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare.

È, difatti, ragionevolmente esigibile, da parte di un operatore qualificato come un istituto di credito, dotato di uffici legislativi interni e direzionali, una condotta prudenziale, che tenga conto di tutti i criteri ermeneutici ampiamente a disposizione; condotta prudenziale che è, oltre tutto, in linea con il favor per il consumatore, come ormai introdotto da oltre un ventennio di disposizioni legislative e regolamentari anche nel settore bancario.

La scelta, invece, di mantenere in essere una disposizione contrattuale superata a seguito dell’intervento abrogativo del legislatore concreta quella condotta omissiva che, proprio per le competenze specialistiche esigibili dall’operatore professionale, è contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge.

Ad avviso del Collegio, pertanto, non sussistendo alcuna giustificazione della condotta omissiva dell’odierna resistente, non può che concludersi che per la scorrettezza dell’operato della banca.

(…)

Con riferimento, invece, all’effettività dell’inibitoria ed alla pubblicità da assegnare all’ordinanza di accoglimento – rimedi previsti dall’art. 140, I comma, lett. B) e c) ed VIII comma del Codice del Consumo – il Tribunale rileva come l’ampiezza delle disposizioni legislative de quibus consenta al giudice, mediante misure atipiche, di fornire la risposta più adeguata al caso in esame e più aderente ad un’effettiva protezione degli interessi dei consumatori. (…)

Trasfondendo tali principi nel caso di specie, quindi, è certamente da accogliere l’ordine alla resistente di pubblicare sulla home page del proprio sito internet avviso con il dispositivo della presente ordinanza diretto ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza, 1.1.14, per il contratto di conto corrente denominato (…), è vietata qualsiasi forma di anatocismo riferita agli interessi passivi.

Non deve essere, invece, accolta la richiesta circa l’informativa ad ottenere, per ogni correntista, il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, trattandosi di diritto soggettivo nella disponibilità di ogni singolo consumatore.

Deve, inoltre, essere ordinato alla resistente di inviare comunicazione avente le stesse modalità di trasmissione degli estratti conto, e quindi, cartacea per gli estratti inviati in via cartacea, online per gli estratti comunicati per posta elettronica, diretta ad informare tutti i consumatori che, a partire dall’1.1.14, è vietata ogni clausola anatocistica riferita agli interessi passivi.

Il Tribunale anche in tale ordinanza ha ritenuto:

La norma [art. 120 T.U.B. come innovato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629], pertanto, non può che essere intesa come rivolta a vietare l’anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa dettata dall’art. 1283 c.c. (con l’effetto che, se dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l’anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, oggi l’art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggiore rigore, capovolgendo la disciplina previgente).

Catapano Giuseppe: L’abuso di denominazione bancaria da parte di soggetti diversi dalle banche

L’art. 133 del Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) disciplina il c.d. abuso di denominazione bancaria da parte di soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari, a protezione della riserva legale dell’attività bancaria e finanziaria e dell’affidamento del pubblico nell’attività medesima.

La norma prevede in concreto il divieto dell’uso da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati di qualsiasi parola idonea ad ingannare l’utente sul legittimo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria.

In particolare, è vietato:

– a soggetti diversi dalle banche l’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria;

– ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 T.U.B., l’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata;

Oltre le banche e gli intermediari finanziari, la norma protegge altri soggetti operanti nell’attività riservata bancaria e finanziaria, nonchè attività del settore di recente formulazione (come ad esempio l’emissione di moneta elettronica ed il microcredito).

In particolare, è anche vietato:

– a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche l’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di emissione di moneta elettronica;

– a soggetti diversi dagli istituti di pagamento l’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di prestazione di servizi di pagamento.

Chiunque contravviene ai divieti suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di €.

Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia o di essere abilitato all’esercizio delle attività previste all’articolo 111 T.U.B. (Microcredito).

L’art. 133 del T.U.B. – come ben scritto in una risalente pronunzia della Pretura di Torino del 19 febbraio 1998 – descrive una fattispecie di pericolo astratto laddove indica tassativamente alcune parole il cui uso esclusivo è riservato alle banche (ed adesso, in specifici settori, anche ad altri intermediari abilitati).

In caso di uso di una di tali parole non è difatti necessario procedere alla verifica dell’idoneità concreta ad ingannare il destinatario circa lo svolgimento legittimo dell’attività bancaria, atteso che è lo stesso legislatore a ritenere astrattamente il pericolo di lesione sia dell’interesse della banca sia dell’affidamento dell’utente. La norma descrive quindi una fattispecie di pericolo concreto laddove esige la verifica dell’idoneità lesiva dell’abuso di termini che per la loro forza semantica possono indurre a pensare ad una attività bancaria, rinviando alla discrezionalità del giudice la verifica di tale possibilità.

È sufficiente comunque che l’uso sia idoneo a trarre in inganno perché il precetto sia violato, non essendo necessario che si ingeneri effettivamente la confusione che il legislatore vuole evitare.

La Banca d’Italia può determinare in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate possano essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

È il caso, ad esempio, delle società appartenenti ad un gruppo bancario che utilizzino il logotipo della capogruppo, oppure, ancora, delle c.d. casse peote, che da tempo remoto raccolgono somme di denaro senza fine di lucro, concedendo modesti prestiti al consumo ispirandosi alla mutualità.

Catapano Giuseppe: Investigatori e Informatori Commerciali: obbligatoria l’iscrizione al registro delle imprese

Il Ministero dell’Interno con Circolare del 12 giugno 2015 indirizzata alle Prefetture chiarisce i requisiti necessari per svolgere l’attività di investigazione privata e informazioni commerciali.

Precisamente, con la nota 557/PAS/U/018519/10089.D(1)REG del 17.10.2012, il Ministero dell’Interno indicava come obbligatoria l’iscrizione al registro delle imprese per gli istituti di investigazione privata, successivamente ha ritenuto di chiedere chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico che, a sua volta, con la nota del 20.04.2015 ha espresso il proprio parere al riguardo.

Il citato dicastero ha osservato che nell’attività di investigazione privata e di informazioni commerciali si riscontrerebbero gli elementi caratterizzanti l’attività di impresa, indipendentemente dalla tipologia di servizio d’indagine autorizzato e/o dal volume di affari.
Tali elementi sono identificati dal Codice Civile nell’ art. 2082 e cioè l’economicità, la professionalità e l’organizzazione. Nel momento in cui in cambio della prestazione di un servizio viene corrisposto un corrispettivo si determina il requisito di economicità.

La professionalità emerge invece, quando si rendano necessarie formazione continuativa e capacità organizzative nello svolgimento dell’attività per cui viene richiesta la licenza. Attualmente detta licenza ha validità di 3 anni grazie alla modifica dell’art. 13 del TULPS, ed è rinnovabile presentando una semplice dichiarazione di prosecuzione dell’attività.

L’organizzazione di impresa, infine, come la definizione di imprenditore ex art. 2082 del c.c., nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico, sembra essere imposta e suggerita dalla stessa normativa di settore.
L’insieme di adempimenti e disposizioni, obbligatori od eventuali, a carico del titolare della licenza nel momento in cui richiede l’autorizzazione, mettono in evidenza come l’esercizio dell’investigazione privata sia un’attività economica organizzata dall’imprenditore, come tante altre.
Attraverso la prestazione di un servizio mediante un insieme di elementi produttivi ed economici (sedi, attrezzature, personale, procedure e risorse economiche).

Da tutto ciò, secondo il Ministero dell’Interno, consegue l’obbligo, per i titolari di licenza di investigazione privata e/o informazioni commerciali, di iscrizione al Registro delle imprese.

Viene quindi chiarito un punto cruciale, questa attività seppur professionale deve essere svolta sotto forma di attività imprenditoriale.

Giuseppe Catapano scrive: Divorzio all’italiana

Da qualche settimana è entrata in vigore la nuova normativa sul c.d. divorzio breve. Il Governo, dando seguito ad istanze provenienti da più parti della società civile, ha promosso la solita soluzione di compromesso, riducendo drasticamente i termini intercorrenti fra le procedure di separazione e divorzio, ma senza comprendere le reali conseguenze della propria scelta.

Come sono solito sostenere nei miei interventi, si è dimostrato, ove fosse ancora necessario, che il Legislatore non abbia la minima idea di quelli che siano i problemi concreti del nostro sistema giuridico. Da divorzista, parto dal presupposto che una coppia sul punto di separarsi o divorziare sia, dal punto vista emotivo, una bomba pronta ad esplodere. Presumo, sebbene abbia molte prove in senso contrario, che sia preciso dovere del Legislatore, in primis, e di un avvocato divorzista, in seconda istanza, evitare ogni forma di tensione sociale e, quindi, l’esplosione della bomba in questione.

Nel caso di una separazione consensuale sarebbe utile, quindi, sfruttare la calma emotiva del momento per porre fine, con una singola procedura, al rapporto matrimoniale. Nel caso di separazione giudiziale, abbreviare il termine intercorrente con il divorzio, invece, non permette all’emotività in eccesso, spesso causa della proliferazione di futili ragioni di scontro, di svanire.

Ora, le conseguenze della nuova legge rischiano di essere opposte rispetto allo scopo che si prefiggeva, con aumento esponenziale dei divorzi contenzioni. Mi spiego meglio. Due coniugi costretti a separarsi giudizialmente non ritroveranno, nei nove mesi successivi alla separazione, l’armonia necessaria per affrontare bonariamente una procedura di divorzio. Ergo, posto che non ho mai visto un divorzio contenzioso giungere a conclusione in così poco tempo, è probabile che, in pendenza di procedura di separazione giudiziale, gli stessi incardinino un procedimento per divorzio che, ovviamente, se non altro per ragioni di principio, seguirà la stessa forma della separazione. Quella litigiosa.

Due coniugi che, d’altra parte, siano d’accordo sulle condizioni di separazione, o trovino detto accordo in corso di causa, potrebbero, per una svariata tipologia di ragioni, entrare in contrasto fra loro e, di conseguenza, andare ad ingrossare le file di coloro che litigano per le modalità di visita dei figli o l’entità dell’assegno di mantenimento.

La norma, peraltro, trasuda ipocrisia. Il termine di sei mesi dalla separazione consensuale per accedere al divorzio è talmente breve da essere privo di senso. Mi chiedo, quindi, per quale motivo non sia stato azzerato. L’unica risposta che posso darvi è che la lobby degli avvocati, preponderante per numero in Parlamento, abbia fatto valere il suo peso. Sdoppiamento di procedure vuol dire sdoppiamento di parcelle.

Senza contare che i crociati di Santa Madre Chiesa, con rispetto parlandone, parimenti in gran numero fra le file di onorevoli e senatori, non avrebbero mai votato a favore di una legge che abolisse, totalmente e definitivamente, l’istituto della separazione, nato nell’alveo cattolico, quale periodo necessario a ripensare alle conseguenze della frattura familiare e favorire una riconciliazione. Si è dovuto, quindi, risolvere all’italiana. Se non altro per una questione di numeri e maggioranze. Per non scontentare nessuno, la montagna ha partorito il solito topolino.

Giuseppe Catapano informa: Dal giudice il sì per accedere alle banche dati

I poteri di indagine telematica attribuiti all’ufficiale giudiziario nell’esecuzione a carico del debitore (articolo 19 del Dl 132/2014 convertito nella legge 162/2014) denotano un livello apprezzabile di consapevolezza sulla necessità di dare immediata certezza su dove promuovere l’esecuzione e sulla capienza del debitore. La scelta di demandare all’ufficiale giudiziario (su richiesta del creditore e previa autorizzazione del Tribunale) la facoltà di effettuare una vera investigazione informatica mediante accesso alle banche dati pubbliche e/o accessibili alla PA risponde alla ratio di attribuire un potere ritenuto particolarmente invasivo a un apparato statale anziché al privato. Su questa scelta si può discutere, mentre sembrano oggettivi gli spunti di riflessione sui pro e i contro di questa previsione.

Tra i vantaggi quello principale è sicuramente la funzione di supporto al creditore nell’assumere una decisione fondata e consapevole se, dove e su quali beni promuovere l’esecuzione.

In teoria l’applicazione puntuale del sistema di investigazione statale prevista dalla norma dovrebbe garantire una benefica (per il creditore) contrazione di tempi/costi e l’assunzione di decisioni mirate (anche a vantaggio del debitore nullatenente). Le controindicazioni paiono però nettamente maggiori dei vantaggi e tali da comportarne la sostanziale disapplicazione. Da un lato infatti il sistema non risulta funzionale alla mole di esecuzioni promosse nei tribunali. Secondo il legislatore, il creditore dovrebbe per ciascuna pratica presentare istanza al tribunale che, a sua volta, dovrà rilasciare autorizzazione in carta bollata. Dall’altro lato queste previsioni non tengono conto del fatto che nella prassi il creditore non attende l’avvio dell’esecuzione per attivarsi nella verifica sulla consistenza patrimoniale del debitore. Lo stesso legislatore è consapevole di come la figura dell’ufficiale giudiziario dotato di sistemi informativi e infrastrutture telematiche idonee sia una chimera, viste le carenze strutturali degli apparati della giustizia, e ciò vale anche per le strutture degli uffici che dovrebbero fornire questo servizio di intelligence. In questo caso il Governo ha facoltizzato al “fai da te” il creditore, che potrà venire autorizzato ad accedere direttamente alle banche pubbliche. Ciò apre la strada ad una interessante sinergia con gli info provider privati, che potrebbero sopperire al gap della PA efficientando un sistema che, altrimenti, appare destinato a restare lettera morta.

Catapano Giuseppe informa: Italia, sì al “prelievo forzoso”, si potranno colpire conti correnti

In queste ore in cui tutti i riflettori sono puntati più che mai sulla Grecia, gli stessi italiani forse non si sono resi conto di quanto stava accadendo a casa loro.

Nella giornata di ieri, l’aula della Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2014 che recepisce 58 direttive europee, adegua la normativa nazionale a 6 regolamenti Ue e attua 10 decisioni quadro. I sì sono stati 270, 113 i no, 22 gli astenuti.

Il punto è di quali direttive europee si sta parlando. In un momento in cui le parole più scritte e ripetute ovunque sono controlli di capitali, pensioni, tasse, corsa agli sportelli, in un momento in cui si teme che la crisi delle banche e degli Stati alla fine sarà esclusivamente sulle spalle dei cittadini, la Camera ha detto sì anche alla direttiva comunitaria che di per sé ha già reso legittima la procedura del “bail in”.

Cosa significa? Si tratta di un piano ben preciso che prevede che, in caso di crisi, siano i creditori e i correntisti a pagare per gli errori commessi dalle banche che, se non corretti, potrebbero tradursi in vere e proprie bombe sistemiche.

La norma stabilisce che, con effetto a partire dal 2016, in caso di crisi di liquidità di banche, i problemi – come dice la parola bail in, in contrapposizione a quella di bailout (aiuti che vengono dall’esterno) – saranno risolti accedendo, in caso di necessità, anche ai depositi superiori ai 100.000 euro.

Qualcuno potrà dire che alla fine saranno colpiti solo i ricchi. Ma la cosa non funziona proprio in questo modo, un po’ perchè in un periodo di forti pressioni del fisco, chi non evade, comunque vede assottigliarsi l’ammontare dei risparmi di una vita, e anche perchè a pagare saranno anche azionisti e obbligazionisti meno assicurati.

Catapano Giuseppe: COSA RENZI PUÒ FARE (E FINORA NON HA FATTO) IN QUEL CONCORSO DI COLPE CHE È LA CRISI EURO-GRECA

Matteo Renzi è, notoriamente, un uomo fortunato. La questione greco-europea, infatti, non solo è lungi dall’avergli procurato problemi – almeno finora – ma gli fa pure maledettamente comodo. Da un lato, infatti, distrae l’opinione pubblica dalle questioni interne, che certo negli ultimi tempi non girano a favore del presidente del Consiglio, e dall’altro consente di stemperare gli irrisolti problemi italiani nella cornice di un disfacimento euro-continentale talmente clamoroso da rendere marginale tutto il resto. Inoltre, molti analisti, e noi con loro, ritengono che in caso di default e uscita dall’euro della Grecia, il conseguente rischio di contagio al resto dell’Eurozona, Italia in testa, sia relativamente contenuto, e comunque non paragonabile a quello corso nel 2011. Certo, nessuno ci potrà risparmiare una fase di risk-off sui mercati, ma la Bce ha tutti gli strumenti, oltre che la ferma volontà, per stroncare sul nascere la speculazione. Sempre che, naturalmente, la fine dell’irreversibilità della moneta unica non disarticoli così tanto l’eurosistema da farlo saltare, perché in quel caso i primi a restare sotto le macerie saremmo noi. In fondo, persino i maggiori costi del debito da rialzo dello spread, pur essendo ovviamente un aggravio di cui il Tesoro farebbe volentieri a meno, potrebbero tornar utili a Renzi, consentendogli di giustificare all’opinione pubblica o una manovra sanguinosa o il dover subire lo scatto delle clausole di salvaguardia (come l’aumento dell’Iva) dando la colpa alla speculazione cattiva (che poi questa narrazione convinca gli italiani è altra questione).

Ma, come sempre nella vita, contare solo sulla buona stella può rivelarsi assai rischioso. Per cui sarebbe utile per lui, e per noi, che Renzi riflettesse su alcune questioni. La prima, e più importante, è relativa al ruolo che l’Italia si è ritagliata nel dipanarsi della crisi greca: nessuno. Si dirà: la partita si è giocata tutta lungo l’asse Berlino-Francoforte-Atene. Vero. Ma noi, pur essendo uno dei maggiori creditori di Atene (36 miliardi), siamo rimasti a guardare, mentre gli altri, Francia in testa, almeno sono stati coinvolti nei tavoli ristretti sulla crisi e hanno partecipato alle consultazioni tra leader, compresa quelle sollecitate da Obama, che ha persino chiamato Cameron, che pure con questa partita c’entra poco o nulla. Eppure lo spazio per una mediazione c’era (c’è?), e avremmo dovuto occuparlo. Magari avendo l’umiltà di andare da Draghi a chiedere consiglio, anziché raccontare (intervista al Sole 24 Ore) che l’Italia è fuori dalla linea di fuoco dei rischi di un eventuale default greco perché “abbiamo iniziato un percorso coraggioso di riforme strutturali, l’economia sta tornando alla crescita e l’ombrello della Bce ci mette al riparo” (solo l’ultima delle tre affermazioni è vera). Certo, il precedente della questione immigrazione – con il governo che prima (a casa) annuncia che detterà le regole d’ingaggio europee in materia di accoglienza e di redistribuzione dei profughi, e poi (in Europa) incassa senza colpo ferire il “vaffa” dei partners Ue – non faceva sperare più di tanto, ma veder andare in scena il film di Renzi che si fa fotografare mentre abbraccia Tsipras e nello stesso tempo lascia trapelare l’appoggio sostanziale ai tedeschi, fa male al nostro orgoglio nazionale. Dunque, Renzi smetta di essere lupo nelle scaramucce domestiche e pecora nei teatri internazionali.

Anche perché in Europa si è aperta una fase in cui occorre decidere da che parte stare: o facciamo come gli spagnoli, che si sono aggregati ai paesi del nord nel fare squadra con la Germania, lucrando tutti i vantaggi che ne derivano e tenendo di fatto aperte le porte a Putin (come fa la Merkel), o abbiamo la forza di creare un’opposizione reale (non a chiacchiere) allo strapotere tedesco e diventiamo il perno di un’Europa non germanocentrica che approfitta della posizione americana per diventare il punto di riferimento atlantico nell’eurozona. O, come preferiremmo noi, ci candidiamo a recitare un ruolo di mediazione e cerniera, partendo dal presupposto che nella vicenda euro-greca esiste un clamoroso “concorso di colpe” – che somma, da un lato le responsabilità storiche dell’incompiuta europea (solo la moneta senza la preventiva creazione dello Stato federale europeo) e quelle di una politica economica ottusamente rigorista, e dall’altro i peccati capitali di una classe dirigente greca ignorante e truffaldina – per cui una posizione terza tra Schäuble e Tsipras non solo è possibile, ma anche auspicabile.

Certo, per farlo occorrono idee e credibilità. Alle prime si può sempre attingere, e qui ne forniamo volentieri una noi, mentre la seconda o ce l’hai o nessuno te la può fornire. Ma si può sempre cercare di costruirsela, pazientemente. Per esempio, mettendo tutti intorno ad un tavolo a ragionare sul seguente schema di lavoro: se si obbliga la Grecia a dichiararsi insolvente, non è detto che sia automatica e inevitabile la sua uscita dall’euro, perché non sta scritto da nessuna parte che il default di un paese e la sua partecipazione alla moneta unica siano incompatibili. Partiamo dal presupposto che le due tesi che si stanno scontrando in questo momento rispondono a questa domanda: ci costa di più non far pagare alla Grecia il prezzo dei suoi errori, con il rischio che anche altri paesi si sentano legittimati a fare nuovo deficit e debito (falchi), o viceversa ci costa maggiormente la pressione speculativa che i mercati sicuramente innescherebbero avendo l’uscita di Atene dall’euroclub sancito che l’euro non è più una scelta irrevocabile (colombe)? Ecco, noi dovremmo proporre di rispondere a questo quesito suggerendo un punto di compromesso che da un lato soddisfi il principio di responsabilità cui (giustamente) tiene la Germania, secondo cui quel principio non può operare all’interno dell’euroclub finché l’unione monetaria non mostri di saper “digerire” il default di uno dei suoi membri, e dall’altro eviti di offrire ai mercati l’estro per dissotterrare l’ascia di guerra che nel 2011 portò gli spread ai massimi. E si tratterebbe di un accomodamento che tutto sommato potrebbe andarci bene, perché se è vero che il default ci penalizza in quanto creditori (diretti e come terzo contributore dei fondi europei che hanno in pancia il 60% dei 330 miliardi di debito greco), è altrettanto vero che il primo paese che entrerebbe nel mirino della speculazione se i mercati registrassero la reversibilità dell’euro sarebbe proprio il nostro, con molto più danno.

Sarebbe stato meglio che questa proposta fosse stata fatta nelle settimane scorse, prima che il duo Tsipras-Varoufakis s’inventasse quella trappola (prima di tutto per i greci) che è il referendum. Ma dopo che si saranno contati i SI e i NO – anche se la nostra speranza è che prevalgano gli astenuti (bisogna che siano oltre il 60% essendoci la soglia di validità del 40%) – ci sarà comunque da ricucire la tela strappata. E quello può essere il momento. A patto di esserne consapevoli e di sapere che non bastano 140 caratteri per sistemare le cose.