Giuseppe Catapano osserva: Pubblicati cinque nuovi interpelli

Il Ministero del Lavoro, sezione Sicurezza sul Lavoro, ha pubblicato 5 nuovi interpelli che mirano a chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi.

Interpello n. 1 del 23 giugno 2015 recante “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Con l’interpello in oggetto, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al quesito, avanzato da Federcoordinatori, sui criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Evidenzia il Ministero l’allegato XV, punto 2.2.1. lett. b), del D.Lgs 81/2008 stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere “l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato XV.2, in relazione: […] all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”.
Pertanto, il riferimento all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l’applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.

Interpello n. 2 del 24 giugno 2015 recante “Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Si evidenzia, in proposito, che il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in base all’allegato al d.m. 6 marzo 2013). In proposito il Ministero del Lavoro premette che i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti (quando ciò è consentito dalla legge) di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuati dal decreto interministeriale di attuazione dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 – decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014.
Tale decreto identifica un prerequisito – individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) – e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente. Inoltre, il decreto 6 marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione, quali:
1. area normativa/giuridica/organizzativa;
2. area rischi tecnici/igienico-sanitari;
3. area relazioni/comunicazioni.
Di conseguenza, puntualizza sempre il Decreto 6 Marzo 2013, “la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica”.
Tanto premesso il Ministero del Lavoro, con la risposta in commento, ritiene che il Decreto 6 marzo 2013 imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico—sanitari e area relazioni/comunicazioni) – il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 marzo 2013. Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.
Ne consegue che l’ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche ” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.

Interpello n. 3 del 24 giugno 2015 recante “Applicazione dell’art. 96 del D.Lgs. 81/2008 alle imprese familiari”, in base al quale il Ministero del Lavoro ritiene che, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del codice civile, si applica l’art. 21 del D.Lgs 81/2008 e che le imprese familiari, qualora si trovino a operare in un cantiere temporaneo o mobile, sono tenute a redigere il piano operativo di sicurezza (Pos). Tale piano, prosegue il Ministero, deve riportare tutti i punti dell’Allegato XV del decreto, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei Pos delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.

Interpello n. 4 del 24 giugno 2015 recante “Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale”.
Al riguardo il Ministero evidenzia che la valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere redatto in modo da essere idoneo strumento per la pianificazione e prevenzione degli interventi aziendali. In sostanza tale documento deve essere ispirato a criteri di brevità, semplicità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza, e deve individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Per quanto riguarda la formazione, il Ministero ritiene che essa debba essere correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente rivista in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. Ne discende che i contenuti e la durata della formazione specifica, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente e da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.

Interpello n. 5 del 24 giugno 2015 recante “Interpretazione dell’art. 65 del D.Lgs 81/2008 sui locali interrati e seminterrati”, attraverso il quale con il quale il Ministero precisa che il potere attribuito all’organo di vigilanza dall’art. 65, comma 3 del D.Lgs. 81/08 – che prevede che l’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del D.Lgs. 81/08 e il datore di lavoro abbia assicurato idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima – si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, della salute e sicurezza dei lavoratori.
A giudizio del Ministero, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell’art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissione di agenti nocivi”, presuppone il rispetto del D.Lgs. 81/08 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, D.Lgs. 81/08).
Sulla base di quanto sopra, si desume che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

Lascia un commento