La mediazione tributaria abbraccia tutti gli enti impositori (e non più solo l’Agenzia delle entrate). Chiunque vorrà opporsi a un accertamento di importo fino a 20 mila euro, dovrà prima passare dal reclamo, che sarà presentato alla Ctp e poi esaminato da apposite strutture «autonome» delle stesse amministrazioni. In caso di accordo le sanzioni saranno ridotte al 35% del minimo. Spazio alla conciliazione in qualsiasi grado del processo, anche laddove l’intesa tra le parti maturi fuori udienza: se la pace fiscale avviene in appello le sanzioni si riducono al 40% del minimo, mentre in pendenza di giudizio di cassazione al 50%. Stop alla compensazione «selvaggia» delle spese di lite, che potrà essere dichiarata solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi motivi (da evidenziare nella sentenza). Sono queste alcune delle principali novità contenute nello schema di dlgs di revisione del contenzioso tributario, all’esame del consiglio dei ministri di oggi, che reca anche il restyling della disciplina degli interpelli. Come anticipato la composizione delle commissioni resterà collegiale. Il giudice monocratico viene introdotto solo nei giudizi di ottemperanza per importi inferiori a 10 mila euro (o comunque per il pagamento delle spese di giudizio). Il decreto introduce una sostanziale parità tra le parti nell’esecutorietà delle sentenze non definitive.