Secondo il disposto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17953/2012, nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata può avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni, ma anche mediante trasmissione con plico raccomandato, poiché, sebbene l’art. 54 del DLgs. n. 546/92 richiami l’art. 23 del medesimo DLgs., il quale fa riferimento soltanto al deposito degli atti, una soluzione che escluda l’ammissibilità della spedizione per posta sarebbe irragionevolmente diversa – e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost. – rispetto a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 22 dello stesso DLgs., che consente di spiegare appello principale anche a mezzo di invio postale, tanto più che il processo tributario è ispirato al modello della semplificazione delle attività processuali e che l’uso dei mezzi di trasmissione è ampiamente ammesso nel sistema dei processi civili e amministrativi.