Secondo il disposto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17953/2012, nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata può avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni, ma anche mediante trasmissione con plico raccomandato, poiché, sebbene l’art. 54 del DLgs. n. 546/92 richiami l’art. 23 del medesimo DLgs., il quale fa riferimento soltanto al deposito degli atti, una soluzione che escluda l’ammissibilità della spedizione per posta sarebbe irragionevolmente diversa – e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost. – rispetto a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 22 dello stesso DLgs., che consente di spiegare appello principale anche a mezzo di invio postale, tanto più che il processo tributario è ispirato al modello della semplificazione delle attività processuali e che l’uso dei mezzi di trasmissione è ampiamente ammesso nel sistema dei processi civili e amministrativi.
Giorno: 1 luglio 2015
Catapano Giuseppe informa: ANNULLATO IN APPELLO L’ACCERTAMENTO SULLA SOCIETÀ. CIÒ NON RENDE LEGITTIMA LA DECISIONE SULLA POSIZIONE DELLA SOCIA
“Avviso di accertamento” per “maggiori redditi (non contabilizzati e non dichiarati)” nei confronti della società. Di rimbalzo, però, a finire nel mirino del Fisco è anche una “socia”, cui viene attribuito un “reddito da partecipazione”, anche tenendo presente che la “compagine societaria” era “a formazione ristretta e con soci tra cui intercorrevano rapporti familiari”.
Correlazione stretta, quindi, tra società e socia. E tale correlazione è rilevante per i giudici tributari regionali: questi ultimi, difatti, hanno “annullato l’avviso di accertamento riferito alla società” e ora ritengono che “anche il provvedimento rivolto nei confronti della socia” vada “annullato”. Ciò perché “l’accertamento induttivo, ritenuto illegittimo, ha riverberato i suoi effetti sul reddito dei soci ma è carente, per le stesse motivazioni, del presupposto impositivo”.
Ma la vittoria per la “socia” è effimera. Per i giudici della Cassazione, difatti, la visione tracciata in Commissione tributaria regionale è erronea. Difatti, “norme” alla mano, “il giudicante” non avrebbe dovuto “pronunciarsi, prima che fosse passata in giudicato la sentenza relativa alla questione pregiudicante”.
Detto in maniera chiara, sarebbe stato più logico ‘congelare’ la posizione della “socia” in attesa di definire la questione relativa alla “società”.
E tale visione spinge ora i giudici della Cassazione a riaffidare la vicenda ai giudici tributari regionali, i quali potranno “provvedere sulle questioni oggetto dell’appello” proposto dalla socia “una volta decisa definitivamente” la posizione della società.
Giuseppe Catapano comunica: DOCUMENTAZIONE MESSA SUL TAVOLO DAL CONTRIBUENTE, MA CI SONO ANCORA ‘CONI D’OMBRA’ SUI DATI CONTABILI
“Controllo automatizzato” sui “dati della dichiarazione annuale ‘Modello Unico 2002’”. Conseguenza – poco gradita per il contribuente – è una corposa “cartella di pagamento” in materia di Iva. Secondo il Fisco, “la dichiarazione era priva dei dati contabili al quadro ‘VF’, fatto questo che aveva comportato l’indebita detrazione al quadro ‘VL’ dell’IVA assolta sugli acquisti con conseguente recupero dell’imposta non versata”. Ma il ragionamento seguito dal Fisco non è condiviso dai giudici tributari… Vittoria, difatti, sia in primo che in secondo grado, per il contribuente. Vittoria poggiata su questa considerazione: “l’Agenzia delle Entrate” ha riconosciuto che “i motivi della iscrizione a ruolo sono esclusivamente dovuti alle risultanze dell’anagrafe tributaria e non dalla constatazione dei fatti”. In questa ottica, viene evidenziato che “il contribuente in primo grado ha prodotto ampia documentazione” – da cui “si desume un credito per il 2001 di lire 216.792.000” –, “l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto detta documentazione in allegato al ricorso di primo grado” ma non ha sentito il bisogno di “effettuare alcun riscontro presso il contribuente”. Errore grave, questo, secondo i giudici tributari, perché “l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di provare la fondatezza della sua pretesa e non di trincerarsi dietro le risultanze dell’anagrafe tributaria, che – proprio nella fase iniziale – è stata fonte di numerosi rilevanti errori, anche perché la digitazione dei dati dei ‘modelli Unici’ era spesso affidata a terzi impreparati”. Ma ora provvedono i giudici della Cassazione a rimettere tutto in discussione…
In sostanza, viene criticata la valutazione compiuta tra primo e secondo grado, soprattutto perché sono state ignorare alcune ‘lacune’ – come la “assenza di indicazioni contabili” – nella “documentazione” del contribuente. Peraltro, viene evidenziato, i giudici tributari regionali hanno fatto “riferimento al dato contabile finale, e non al contenuto della dichiarazione”, trascurando completamente le contestazioni mosse dal Fisco, secondo cui “non risultano indicate le fatture alla base della detrazione di cui il contribuente intende avvalersi”. Troppi, quindi, i ‘coni d’ombra’… Per questo motivo, la vicenda dovrà essere approfondita nuovamente dai membri della Commissione tributaria regionale.
Catapano Giuseppe: L’avviso di ricevimento non prova la spedizione del ricorso
Se c’è contestazione sulla data di spedizione del ricorso in appello, l’avviso di ricevimento depositato dall’ufficio contestualmente al ricorso, ovvero in una fase successiva, avendo solo valore presuntivo, non costituisce prova a fede privilegiata. Sono le interessanti conclusioni raggiunte dalla cassazione nell’ordinanza n. 12932/15 di martedì scorso. L’art. 22 del dlgs n. 546/92 dice che, il ricorrente, qualora utilizzi il mezzo postale, nei successivi trenta giorni dalla proposizione del ricorso deve depositare, a pena d’inammissibilità, copia della spedizione della raccomandata. La prassi adottata dalle agenzie erariali prevede per ogni appello, il deposito contestuale del ricorso con l’elenco cumulativo di quelli consegnati quello stesso giorno all’ufficio postale; successivamente, per ogni appello presentato, l’ufficio deposita la cartolina di ricevimento; con questo successivo deposito si ritiene di dimostrare sia l’avvenuta spedizione del ricorso in caso di mancata costituzione dell’appellato, sia il momento dell’effettiva spedizione dell’atto. Nella vertenza trattata dal collegio supremo, i giudici regionali, sulla base di una certificazione rilasciata dalle Poste italiane, avevano dichiarato tardivo l’appello proposto contro la sentenza della commissione provinciale; l’ufficio tuttavia, replicava come dall’avviso di ricevimento depositato, lo stesso appello risultasse regolarmente spedito nel termine semestrale previsto dalla norma.
Giuseppe Catapano scrive: Esecuzioni immobiliari sprint
Esecuzioni immobiliari con il turbo. Termini dimezzati per gli adempimenti preparatori e chiusura della procedura a tappe forzate sono gli strumenti messi in campo dal decreto legge sulla giustizia, approvato dal governo il 23 giugno 2015.
Deposito documentazione. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (art. 567 cpc). La produzione documentale serve a individuare il bene e alle operazioni di stima del valore dello stesso ad opera di un esperto nominato dal giudice. Nella versione precedente l’incombenza doveva essere eseguita entro 120 giorni dal deposito del ricorso. Il decreto legge in commento accorcia il termine a 60 giorni. Sempre l’art. 567 cpc prevede la possibilità di proroga del termine per il deposito dei documenti. Nella versione attuale questo termine può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori 120 giorni; termine che il decreto legge in esame riduce a 60 giorni. Secondo l’art. 567 attuale il giudice assegna al creditore un termine di 120 giorni, quando lo stesso magistrato ritiene che la documentazione depositata debba essere completata: anche qui scatta il dimezzamento a 60 giorni. L’adempimento in questione è particolarmente importante in quanto se la documentazione non è depositata nel termine assegnato, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento.
Catapano Giuseppe: Bonus gasolio, online il software per la dichiarazione
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato reso disponibile il software aggiornato di compilazione e stampa della dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati nel periodo aprile/giugno 2015, che gli autotrasportatori devono presentare, entro il 31 luglio, per non perdere il credito d’imposta loro riconosciuto. Si ricorda, infatti, che, seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 1/2012, l’adempimento è diventato trimestrale e non più annuale. Inoltre, l’utilizzo in compensazione del bonus sarà fruibile fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. Le eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione potranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi (articolo 4, comma 3, Dpr 277/2000). In particolare, l’agevolazione relativa al 1° trimestre 2015, in base alle nuove regole, potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2016. Dalla stessa data decorre il termine di 6 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che, quindi, scadrà il 30 giugno 2017.
Giuseppe Catapano scrive: Banche e assicurazioni, cambia la deducibilità delle perdite su crediti
Per banche e assicurazioni, svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio e perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso diventano «deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio».E’ quanto stabilisce il decreto approvato martedì dal Consiglio dei ministri (e in attesa della pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale») già per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. Inizialmente, per le svalutazioni e le perdite su crediti la deducibilità ai fini Ires e Irap è limitata al 75%, mentre il restante 25% potrà essere dedotto in varie percentuali fino al periodo d’imposta in corso al 2025 (ad esempio, per il 5% dell’ammontare residuo nel 2016, per l’8% nel 2017, per il 10% nel 2018 e così via). La norma è stata prevista per venire incontro alle banche, considerata la difficile gestione dei crediti divenuti inesigibili, e alle assicurazioni, i cui bilanci in questi anni di crisi sono andati progressivamente appesantendosi con il deterioramento dei finanziamenti erogati alla clientela privata.
Giuseppe Catapano comunica: Giù le mani da Christine
Dalla perquisizione avvenuta nella sua abitazione privata sono passati due anni. Era il 17 giugno 2013 quando il quotidiano “Le Monde” pubblicava gli appunti privati relativi ad una sua presunta lettera da indirizzare o indirizzata al Presidente Nicolas Sarkozy. Attraverso la lettura di questi suoi pensieri, Christine, la già forte Christine, sembra apparire come «estremamente servile» nei confronti del Presidente. A voi il giudizio consultando l’ormai nota e sfruttata fonte Wikipedia. Cinque punti, sintetici, precisi, puntuali. Proprio come lei nel suo operato quotidiano. Soprattutto ora perché a capo del Fondo Monetario Internazionale.
Christine Lagarde. Una donna forte. Potente. Decisa e decisiva soprattutto in queste ore. Il premier greco, assecondato dal suo esercito di politicanti, rinfaccia a lei l’attuale stallo del negoziato in corso tra Grecia e la triade di creditori: Commissione Europea, BCE e FMI. Quest’ultimo – al cui vertice siede Lagarde – vanta un credito pari a 1,6 miliardi di euro. Una somma importante perché in scadenza entro giugno; un importo oggetto di significativa attenzione (da parte del creditore) soprattutto perché – il debitore – non ha soldi per saldare il conto. La proposta dei creditori non si sposa con quella del debitore e viceversa. Sulla carta questo matrimonio sembra non farsi. Ma la colpa è attribuita ad uno solo degli sposi. Paradossalmente quello che – ad oggi – ha più ragioni (ed interessi) per volersi accasare per il meglio ed al più presto possibile.
Il rischio default-Grecia i mercati non lo “prezzano” abbastanza: i CDS a cinque anni mostrano valori molto lontani da quelli registrati nel periodo 2011/2012. È anche vero che nell’ultimo anno c’è stata una crescita esponenziale di acquisto di questa tipologia di assicurazione ma sembra che tutto sommato gli operatori non credano ad un fallimento così immediato. In effetti per una dichiarazione di insolvenza effettiva (far scattare i cosiddetti cross-default e cross-acceleration) occorrono un paio di mesi ma attualmente questa ipotesi sembra essere “lontana” ma comunque concreta.
Immaginiamo uno scenario a parti invertite: caro (in senso economico) Alexis (Tsipras), se si trovasse al posto di Christine (Lagarde) come si comporterebbe? Cosa farebbe per riavere i propri denari? Come agirebbe per riottenerli al più presto? Con quale atteggiamento si rivolgerebbe nei confronti del suo debitore sapendo che risulta essere “moroso” da numerosi anni? Rinnoverebbe la fiducia?
La situazione troverà una adeguata svolta a breve. Christine conseguirà il suo obiettivo. Un risultato magari diverso nella sostanza (l’ennesima volta) ma comunque improntato alla risoluzione – in chiave tattica – dei negoziati.
Strategicamente invece Christine dovrà ancora lottare. Ma non mollerà. Lei è forte. I mercati finanziari lo sanno ed i loro prezzi lo indicano ogni giorno.
Catapano Giuseppe informa: Illegittimità del conferimento di incarichi dirigenziali senza concorso – Effetti sugli atti firmati dai dirigenti decaduti
Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione LIX – Sentenza n. 11763 del 29 maggio 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Nuovi motivi e nuove eccezioni – Proposizione con memoria integrativa contenente motivo aggiunto ex art. 24 D.Lgs. 546/92 – Ammissibilità di motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell’atto impugnato conseguente all’efficacia ex tunc di una sentenza della Corte costituzionale – Caso di specie – Eccezione di invalidità sopravvenuta di atti impositivi sottoscritti da dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale – Art. 24, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Contenuto – Applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 all’avviso di accertamento – Sussistenza – Sottoscrizione dell’atto da parte non del capo titolare dell’ufficio, ma di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato – Funzionario delegato privo della qualifica di direttore tributario perché acquisita in base di una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale – Nullità o inesistenza dell’atto impositivo perché sottoscritto dal funzionario “senza titoli” dell’Agenzia delle Entrate – Fondamento – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento -Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento del processo tributario – Principio di non contestazione -Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Mancata contestazione del fatto rilevante dedotto dal contribuente – Efficacia – Esonero dall’onere della relativa prova – Sussistenza – Applicazione in una controversia in merito alla idoneità alla sottoscrizione di un atto impositivo in riferimento al presupposto soggettivo – In particolare -Applicazione in ordine alla prova della qualifica direttiva conseguita con il positivo superamento di concorso pubblico da parte di firmatari di atti di accertamento e del conferimento di apposita delega alla sottoscrizione dei succitati atti – Art. 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 88, 115, 167 e 416 c.p.c. – Art. 111 Cost. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Intelligibilità – Necessità -Modalità di computo degli interessi è criptico o assente – Nullità parziale per difetto di motivazione della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»
Giuseppe Catapano osserva: Deduzione delle spese – Deroga al principio di competenza
Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10903 del 27 maggio 2015: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Deduzione delle spese – Principio di competenza – Spese e componenti negativi – Incertezza sull’esistenza o oggettiva indeterminabilità del relativo ammontare – Deroga al principio di competenza – Condizioni – Individuazione dell’esercizio di competenza – Accertamento del giudice di merito – Sindacabilità in cassazione – Limiti – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Costi sostenuti dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell’anno già definito – Storno degli incentivi su provvigioni corrisposti dalla società mandante sulla vendita di autovetture – Storno in diminuzione dei ricavi contabilizzati nell’anno e rimborsati alle ditte mandanti nell’anno successivo – Esercizio di competenza – Conseguenze – Correttezza dello storno di ricavi operato dal contribuente nell’anno per gli importi degli incentivi recuperati nell’anno successivo (nel mese di febbraio) – Caso di specie – Storno degli incentivi su provvigioni corrisposti sulla vendita di autovetture disconosciuti dalla casa madre nel 2004, con revoca del mandato di concessione-prima della delibera approvativa del risultato di esercizio – Art. 75 (ora 109 nuovo TUIR), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2423 c.c.»