Evitare il protesto dell’assegno potrebbe essere il modo migliore non solo per mettersi al riparo dai rischi di un pignoramento del creditore, ma anche dalle sanzioni e dall’eventuale iscrizione nel registro dei protestati della CAI (Centrale Allarme Interbancaria). In questo articolo forniremo alcuni suggerimenti pratici in merito; ma prima vediamo come funziona la procedura di protesto. Protesto dell’assegno: come funziona L’assegno viene protestato tutte le volte in cui, sul conto corrente di chi lo ha emesso (traente), non vi sono somme sufficienti a coprirne l’integrale pagamento. In pratica, ciò avviene quando il creditore, recatosi in banca e esibito l’assegno al cassiere, ne esige l’incasso (denaro contante o accredito sul proprio conto) e, in quel momento, si vede invece opporre un secco rifiuto perché l’assegno è “scoperto”. Il protesto, però, non avviene immediatamente, ma va rispettata una particolare procedura: – la banca comunica immediatamente al debitore il cosiddetto “insoluto a prima presentazione”, ossia che è stato presentato un assegno e l’insufficienza delle somme per coprire l’assegno (la comunicazione contiene la fotocopia del titolo). Al titolare del conto viene così concesso un termine per coprire l’assegno, versando sul proprio conto le somme necessarie a pagare il creditore. Se tutto avviene correttamente, il debitore non subisce conseguenze di alcun tipo; – se invece il debitore non copre l’assegno, il titolo viene protestato: la banca cioè lo invia a un notaio (o, più raramente, a un ufficiale giudiziario) che provvede all’iscrizione del protesto nel relativo registro; – l’ultimo adempimento è l’iscrizione del debitore nell’elenco dei Protestati della CAI. Quando il debitore può intervenire per evitare il protesto Il debitore può tuttavia intervenire in un successivo momento, anche dopo l’avvio della procedura di protesto. In particolare, si possono verificare due ipotesi: – se il debitore copre l’assegno entro 60 giorni dal protesto (pagamento tardivo), dovrà aggiungere le spese di protesto, una penale del 10% della somma dell’assegno e gli interessi legali. È necessario fornire alla banca la prova dell’avvenuto pagamento del titolo, consistente nella dichiarazione del creditore di aver ricevuto detti importi; – se il debitore non paga neanche entro i 60 giorni, viene definitivamente iscritto nell’elenco Protestati del CAI (Centrale Allarme Interbancaria) e non potrà essere cancellato, neanche se provvederà al pagamento. Dunque, la prima soluzione (e anche più scontata) per evitare il protesto impone al debitore di pagare l’assegno dopo la comunicazione di “insoluto a prima presentazione”. Al massimo, egli potrebbe pagare entro 60 giorni dopo l’elevazione del protesto. In tal caso verrebbe cancellato immediatamente dall’elenco dei protestati. Clausola “Senza protesto” o “senza spese” Esiste un altro sistema per evitare il protesto, di certo più sicuro e che viene adottato già all’atto della consegna del titolo: consiste nell’apporre sull’assegno la dicitura “Senza spese” o “Senza protesto” e quindi firmare sotto tale postilla. In tali casi il titolo non potrà mai essere mai protestato dalla banca. Ovviamente, per fare ciò, è necessario il consenso di entrambe le parti (traente e prenditore, ossia debitore e creditore). Il vantaggio di questo sistema è palese per il debitore: così facendo, infatti, anche se l’assegno verrà portato all’incasso in un momento in cui in conto non vi sono le somme sufficienti a coprirlo, esso non sarà mai protestato. Il creditore, dal canto suo, potrebbe comunque trovare conveniente tale accordo perché esso non gli impedisce, comunque, nonostante la presenza della clausola “Senza protesto”, di portare in esecuzione forzata l’assegno (che resta, infatti, un titolo esecutivo) ed eventualmente procedere con l’ufficiale giudiziario al pignoramento. Inoltre, in questo modo, il creditore eviterà di anticipare le spese di protesto che, di regola, gli vengono sempre addebitate, salvo poi farsele rimborsare dal debitore. Questa pratica è piuttosto diffusa ed è pienamente lecita in quanto prevista espressamente dalla legge. Vi si fa ricorso spesso quando il debitore gestisce grossi flussi di denaro sia in entrata che in uscita senza che tra di essi via sia una perfetta corrispondenza: così potrebbe trovarsi, in determinati momenti, ad avere il conto scoperto per coprire le spese. Questa soluzione, invece, gli eviterebbe, per pochi giorni di ritardo nel pagamento, di essere iscritto nel registro Protesti. In verità, il protesto spesso comporta uno svantaggio anche per il creditore: il debitore, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, viene interdetto all’emissione di altri assegni e, nello stesso tempo, viene iscritto nella centrale rischi dei cattivi pagatori. Con la conseguenza che potrebbe trovarsi in maggiore difficoltà economiche nel reperire il denaro necessario per far fronte ai propri debiti, ivi compreso il prenditore dell’assegno. Il creditore, dal canto suo, con o senza protesto resta sempre in possesso di un titolo esecutivo che gli consente di agire in esecuzione forzata, senza bisogno di intraprendere una causa o avviare un procedimento per decreto ingiuntivo.
Giorno: 29 giugno 2015
Giuseppe Catapano scrive: Autostrade, vietati alberi alti e barriere protettive
Il rischio di perdere la vita, nel caso in cui l’auto sbandi, è alto qualora si vada a sbattere contro un albero (di quelli a fusto alto e grosso) o una barriera protettiva di quelle fatte in cemento: ecco perché, almeno sulle autostrade, l’Anas ha il divieto rimuovere tali oggetti oppure creare una sorta di contenimento “salva-automobilista” attorno alle piante. Lo ha chiarito il Tribunale di Palermo in una recente sentenza.
Secondo il giudice, l’ente che ha la custodia delle autostrade deve calcolare il rischio che gli automobilisti non rispettino il codice e, quindi, procedano a velocità elevata: per provenire, quindi, eventuali incidenti e infortuni mortali, è obbligato predisporre un guard-rail ai bordi della strada e rimuovere la presenza di alberi particolarmente pericolosi, per via del loro volume, a ridosso della corsia di emergenza.
Insomma, nonostante la strada possa essere formalmente rispettosa di tutte le regole tecniche e delle leggi sulla costruzione della rete viaria, questo non vuol dire che l’Anas non sia responsabile qualora, nonostante tale conformità, non rimuova tutte le eventuali e ulteriori insidie o pericoli che possono profilarsi per l’utilizzatore. E ciò anche in caso di un comportamento colpevole da parte di quest’ultimo che violi il codice della strada.
Anche ammesso, quindi, che le norme di settore non impongano, in un determinato tratto di autostrada, l’apposizione di barriere di sicurezza o la predisposizione di opere di protezione dal rischio degli alberi, è innegabile che, in una autostrada caratterizzata da una elevata velocità dei veicoli, è fonte di pericolo la presenza, sul margine destro della carreggiata di un filare di alberi di alto fusto (nel caso di specie si trattava di una distanza di circa 2,70 metri).
La fuoriuscita dalla sede stradale, infatti, in special modo in autostrada, è un evento non solo possibile, ma anzi probabile e che quindi va preventivato dall’Anas. Sicché è fonte di pericolo la presenza di un ostacolo fisso e rilevante, come un albero ad altro fusto, a così breve distanza dalla carreggiata.
Giuseppe Catapano informa: Autovelox e tutor, da oggi le multe sono “incostituzionali”
Le multe con Autovelox e tutor sono, ora, tutte illegittime: e questo perché, pochi istanti fa, la Corte Costituzionale, con una sentenza che stravolge i precedenti delle aule dei giudici di pace italiani e della stessa Cassazione, ha dichiarato incostituzionale il codice della strada nella parte in cui non prevede l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche e a taratura i sistemi di controllo elettronico della velocità dei veicoli. Questo significa che tutti gli apparecchi non “revisionati” periodicamente dalle autorità di polizia non potranno elevare più multe. Una mannaia per le casse dei Comuni che, sino ad oggi, hanno contato proprio sui velox e sui tutor per potersi finanziare. Ma procediamo con ordine. Sino ad oggi la Cassazione ha sempre rigettato i ricorsi degli automobilisti fondati sulla eccezione della mancata taratura dell’autovelox, dando ragione alle amministrazioni locali: e questo perché non esiste alcuna norma, nel nostro ordinamento, che prevede l’obbligo di taratura e di controllo periodico degli autovelox. E difatti così è. Tant’è vero che l’intervento di oggi della Corte Costituzionale è volto a colmare questa lacuna: la Corte, in particolare, è dovuta intervenire con una sentenza cosiddetta creativa, ossia che non fa altro che far “nascere” una nuova norma (prima, appunto, inesistente). E infatti, la Consulta scrive che è incostituzionale il codice della strada… “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. In buona sostanza, così disponendo, la Corte Costituzionale non fa altro che dire cosa, da oggi, bisognerà fare. E quindi, obbliga le forze dell’ordine a sottoporre a verifiche e taratura gli autovelox e tutor. Il ragionamento è abbastanza semplice e lo abbiamo spiegato nell’altro articolo di oggi “Autovelox, taratura obbligatoria”: qualsiasi strumento di misura, specie se di tipo elettronico, è soggetto a variazione delle sue caratteristiche, dei valori misurati dovuti ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici. La stessa usura potrebbe far sì che le multe più “vecchie” siano errate rispetto a quelle più “giovani”. Insomma, la Corte Costituzione ritiene che gli autovelox, i tutor e i vari fratellini piccoli non siano sempre affidabili; pertanto la polizia deve sempre verificare che essi siano sempre in buon stato di funzionamento. Gli effetti sui ricorsi al giudice di pace Si tratta di una sentenza che potrebbe mettere uno “stop” alle multe, almeno finché le amministrazioni non adegueranno le proprie procedure interne ai nuovi obblighi. Per quanto, invece, riguarda le aule dei tribunali, l’effetto è altrettanto prorompente. Infatti, le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia immediata dal giorno della loro stessa pubblicazione. Così il dictat di oggi della Consulta è già operativo. Risultato: le cause in corso e quelle che verranno avviate nei prossimi giorni dovranno tenere conto del nuovo cambiamento di interpretazione e, quindi, accogliere i ricorsi degli automobilisti che abbiano sollevato l’eccezione di difetto di taratura. Tuttavia l’informazione sulla taratura del rilevatore di velocità è in possesso solo dell’organo di polizia che ha proceduto al controllo. Di conseguenza, il destinatario della multa potrà richiedere, in via preventiva, tale informazione direttamente all’autorità, avendo tuttavia cura di muoversi con celerità, al fine di non far scadere i termini di proposizione dei ricorsi (30 giorni di fronte al Giudice di pace, 60 nel caso di ricorso al Prefetto, a partire dalla data di notificazione o contestazione del verbale) che, anche in caso di richiesta di delucidazioni, non subiscono interruzioni o sospensioni di alcun tipo. Insomma, al fine di evitare un ricorso inutile, occorre in ogni caso vedere se l’apparecchio utilizzato è stato sottoposto a verifica. A volte ciò è riportato nel verbale. Altre volte è necessario chiedere al corpo di polizia l’esibizione del documento. Alcuni richiedono di esibirlo direttamente al giudice di pace, perché presentano subito ricorso e non di rado questa strategia premia perché le amministrazioni non sono in grado di portare il certificato in udienza. E per chi ha già pagato? Per chi ha già pagato la multa o ha appena perso un ricorso al giudice di pace, la sentenza di ieri della Corte costituzionale non cambia nulla, e non permette di sperare in rimborsi anche in caso di multe prodotte da autovelox non verificati periodicamente. Il pagamento, infatti, chiude definitivamente la partita e la sentenza ha effetto esclusivamente sui rapporti giuridici aperti al momento della sua pubblicazione.