L’agenzia delle entrate ricorre contro il rimborso IRAP proposto da una società di persone che asseriva di non possedere un’autonoma organizzazione in quanto preponderante era il lavoro personale. La sentenza della corte di cassazione è lapidaria: ove ci sia una società o un associazione anche di natura professionale essa è in re ipsa assoggettabile all’imposta regionale per le attività produttive. La conclusione a cui pervengono i giudici di ultima istanza è che ,se accolta la tesi del contribuente, allora verrebbe minata la nozione di impresa che, ai fini questa imposta, deve essere definita come lavoro individuale. Inoltre tale decisione derivava dall’esatta interpretazione dell’arresto della corte costituzionale numero 156. Secondo tale interpretazione il motivo per non essere assoggettati a tale imposta era il dover dimostrare di non possedere un autonoma organizzazione, e nel nostro caso il termine di evitare l’imposizione era stata evidenziata nell’assenza di collaboratori esterni e dipendenti. Evidentemente elemento non sufficiente per le forme societarie.