“Omesso versamento” all’‘Inps’ delle “ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti”, relativamente al mese di giugno del 2007. Questa la contestazione mossa nei confronti di un imprenditore, e pari, in soldi, a poco più di 3mila euro.
A fronte di tale “accusa” viene decisa, a sorpresa, l’applicazione della “pena detentiva”, essendo valutata come “inefficace” la mera “sanzione pecuniaria”.
E ora la visione delineata in Appello viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali confermano, nonostante le obiezioni mosse dall’uomo, la legittimità della “pena detentiva”.
Decisivo si rivela il contesto della condotta tenuta dall’imprenditore. Più precisamente, “l’omissione contributiva, già di per sé di non scarsa rilevanza, è parte di una situazione più ampia di debito verso l’Inps”, e, per giunta, “il piano di rateizzazione” dell’imprenditore “per sanare la sua posizione non era completato alla data dell’udienza dibattimentale del 28 settembre 2011”, anzi in quell’occasione si è preso atto che “l’ultimo versamento risaliva al 4 agosto 2010 e che perdurava un residuo dovuto”.
Irrilevante, infine, il richiamo difensivo all’ipotetico “stato di crisi economico-finanziaria della società”, anche perché basato solo sull’“intervenuto fallimento, dichiarato” però “addirittura sei anni dopo rispetto alla commissione del reato”.