Presa di posizione durissima della corte di cassazione sezione penale che risolve una diatriba alquanto complessa ma ricorrente durante la procedura fallimentare . La distrazione dei beni durante la procedura ricordata integra il reato di bancarotta fraudolenta. Ma ciò che vi è di particolare in questa sentenza è l’oggetto della distrazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nella sua pronuncia in quanto i beni concessi in leasing finanziario non sono di proprietà dell’azienda ma sono soltanto in affitto e per tanto fuori dalla disponibilità materiale dell’utilizzatore. Ma la corte di cassazione , in tema di leasing finanziario non la pensa così, individuando non già la distrazione dei beni medesimi, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto , determinando in questo modo per i creditori il pregiudizio derivante dall’inadempimento delle obbligazioni verso il concedente. Pertanto ritiene corretta confermandola, la decisione dei giudici precedenti.