L’ufficio elettorale della Corte d’Appello di Napoli ha proclamato Vincenzo De Luca, eletto il 31 maggio scorso, presidente della Regione Campania. La cerimonia nella sala Arengario del nuovo Palazzo di Giustizia. Con la proclamazione, avvenuta per bocca del presidente della Corte, Antonio Buonajuto, De Luca e’ “sospendibile” ai sensi della legge Severino per effetto della condanna in primo grado per abuso d’ufficio, dato che lo Statuto regionale prevede che consiglieri e presidente “assumono le proprie attribuzioni ed esercitano le proprie funzioni” a partire dalla proclamazione. De Luca non era presente e il presidente uscente Stefano Caldoro ha lasciato la sede della regione e lo ha annunciato con un tweet. De Luca ha atteso a Salerno che l’ufficio elettorale centrale della Corte d’Appello di Napoli proclamasse la sua elezione. Secondo quanto si è appreso, il neo governatore campano attende che gli venga notificato a casa il verbale letto oggi pomeriggio nell’aula Arengario. Verbale che l’onorevole Fulvio Bonavitacola, deputato fedelissimo a De Luca, ha chiesto di poter ricevere per delega. La notifica dovrà essere consegnata anche alla prefettura di Napoli, dove l’ufficio che dovrà materialmente stilare la comunicazione da inviare alla presidenza del consiglio dei Ministri è da giorni in allerta. All’ufficio di governo partenopeo spetta infatti la comunicazione che darà il via alla procedura di sospensione per effetto della legge Severino. Non è escluso che De Luca abbia visto anche i suoi avvocati, impegnati nello studio di una soluzione giudiziale per il nodo della Severino, basata sul fatto che la sentenza di condanna non è arrivata dopo la candidatura o l’elezione, ma le precedeva.
Intanto nell’aula del tribunale in cui è avvenuta la proclamazione sono presenti diversi eletti ed attivisti. Il delegato del candidato alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino (Movimento Cinque Stelle) presenta “un’annotazione al verbale di proclamazione” del nuovo presidente Vincenzo De Luca, stilato dall’ufficio elettorale regionale della Corte d’Appello di Napoli. Nell’annotazione si osserva che “la sospensione è immediata, avviene in maniera automatica e qualsiasi atto a sua firma è nullo”.
Stessa linea per Sel. Paolo Persico del Pd invece consegna una dichiarazione secondo la quale “la proclamazione di De Luca si perfezionerà soltanto quando si insedierà il Consiglio regionale”. Mentre il capogruppo di Fi alla camera, Renato Brunetta, annuncia: “Se Renzi perde o prende tempo in merito alla sospensione che deve essere immediata del governatore Vincenzo De Luca abbiamo già pronta una denuncia per il presidente del consiglio che rischia di commettere abuso d’ufficio. Non pensi Renzi di prendere in giro gli italiani”.
Giorno: 22 giugno 2015
Catapano Giuseppe scrive: La finanza entra negli studi
L’ora X per i mercati finanziari ma sta per arrivare anche per il ministro Pier Carlo Padoan che, su questi mercati, ha giurisdizione. Il prossimo anno anche l’Italia dovrà recepire Mifid2, la nuova disciplina europea per i servizi finanziari che potrebbe fare saltare alcuni delicati equilibri: è di 23 miliardi di euro l’anno l’ammontare dei risparmi degli italiani che vanno nelle tasche di chi vende “allo sportello” prodotti finanziari e ha la relazione diretta con il cliente. I distributori percepiscono circa due terzi delle commissioni (in gergo: retrocessioni) pagate dai loro clienti, solamente il resto va a chi confeziona e gestisce i prodotti finanziari. In pratica si tratta di una rendita di posizione di chi ha la relazione diretta con il cliente.
Il ministro ha più volte messo sotto la lente questa distorsione del mercato e adesso l’Europa sembra dargli ragione. Questa rivoluzione non solo cambierà il rapporto tra il cliente-investitore e chi gli vende i prodotti finanziari, ma anche aprirà le porte a nuove figure di consulenti: commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro. Quindi si potrà andare dall’avvocato, non per incominciare una causa ma per chiedergli aiuto sui propri investimenti e la stessa cosa per i commercialisti, che, oltre alla denuncia dei redditi, potranno offrire anche assistenza su come gestire risparmio e capitale. Insomma, oltre alle tradizionali banche e società di gestione, entrano nel mercato nuovi protagonisti. Sono pronti questi liberi professionisti, che finora si sono occupati di contenziosi legali, delle problematiche sul lavoro e dei lacci e lacciuoli fiscali, a sostenere i loro clienti-investitori nei rapporti con gli intermediari e soprattutto a fare loro trarre profitto reale dagli investimenti? Ed è pronto il ministro Padoan a supportare questa svolta?
Catapano Giuseppe: Confcommercio, i segnali sono chiari ma la ripresa è ancora fragile
“Ormai i segnali di una ripresa reale sono chiari. Il Paese sta uscendo gradualmente e lentamente dalla crisi ma è una ripresa ancora fragile, di cui molte famiglie e imprese non si sono ancora accorte”.
Lo ha affermato Confcommercio nell’Osservatorio mensile sulle imprese del terziario spiegando che il pil è in rialzo e dopo quasi tre anni torna a diminuire il numero dei fallimenti. Nel primo trimestre 2015 continua a crescere il numero degli occupati e si è superato lo spettro della deflazione.
Sull’ipotesi governativa di introduzione di un’unica imposta locale al posto di quelle attualmente esistenti, ha sottolineato Confcommercio, il 40,8% delle imprese del terziario preferisce l’accorpamento di Imu e Tasi. Il 33% ha indicato l’accorpamento di Imu, Tasi, Tosap e l’imposta di pubblicità, soprattutto imprese del turismo e dei servizi, di piccole dimensioni, il 26,2% preferisce l’accorpamento di Imu, Tasi e Tari, in prevalenza imprese del commercio e dei servizi, di medie e grandi dimensioni, del Nord Ovest.
Riguardo al bonus di 80 euro erogato ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 24 mila euro, la quasi totalità degli imprenditori del terziario, il 96,7%, non ritiene che sia una misura sufficiente per la riduzione della pressione fiscale. Rispetto alla riduzione del cuneo fiscale predisposto dal Governo escludendo il costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato dall’Irap per l’86,9% degli imprenditori del terziario ciò è insufficiente per il calo delle tasse sulle imprese.
Il 77,5% ritiene che questa misura non vada incontro alle esigenze delle piccole imprese senza dipendenti, mentre il 22,5% vorrebbe ulteriori interventi sull’Irap, escludendo anche il costo dei lavoratori a tempo determinato.
Catapano Giuseppe osserva: Lo raccoglieremo. Strada per strada
Tre sono i miliardi di euro di liquidità di emergenza che la Banca di Grecia ha richiesto alla BCE, ed 1,8 sono quelli che ha avuto. Coprono appena il debito in scadenza il 30 di giugno, che ammonta a 1,6. All’Eurosummit convocato d’urgenza lunedì si parlerà di una cosa soltanto, il default di Atene, che ormai pare inevitabile, a meno di un sostegno finanziario russo che forse non tarderà ad arrivare.
Per Putin è giunto il momento di dimostrare di essere lui “il buono”, o quanto meno il previdente, dal momento che Unione Europea, Bce e Fmi – i tre creditori – paiono aver perso la titubanza nel sostenere la parte dei “cattivi”. E lo dimostrerà con un paio di miliardi per la concessione della costruzione di un gasdotto in territorio greco.
In cinque giorni agli sportelli sono stati prelevati oltre 4 miliardi di euro, ed è un crescendo. Le aziende sui conti non hanno più niente: i soldi per gli stipendi sono giroconti dall’estero.
Il fallimento di uno stato lo senti quando arriva. Arriva quando la gente è stanca. Quando quel che legge sui giornali già l’aveva pensato. E magari anche rimosso, nondimeno non è nuovo.
Tsipras non può continuare a tagliare pensioni e stipendi. È stato eletto con la promessa di non farlo e facendolo non si salverà nessuno. Ugualmente. Cedere ai ricatti non è mai stata la mossa migliore. Perché il ricatto accettato non è mai l’ultimo.
Uno stato non può abdicare alla sua sovranità. Non può svendere i suoi cittadini. Se il credito vale più della vita qualcosa si è per via perduto. Lo raccoglieremo. Strada per strada.
Giuseppe Catapano informa: ILLEGITTIMA LA NOTA DI CREDITO SU OPERAZIONI INESISTENTI
In tema di Iva, la speciale procedura di variazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 – che consente al cedente di portare in detrazione l‘Iva in ogni caso in cui “un’operazione per la quale sia stata emessa fattura… viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile” – presuppone necessariamente, come si desume univocamente dalla funzione perseguita dalla norma, che l’operazione da rettificare sia una operazione vera e reale, e non già inesistente. Ciò discende arche dal disposto del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, il quale nel prevedere che, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura, da un lato incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d’imposta e, dall’altro, incide indirettamente, in combinato disposto con lo stesso D.P.R., art. 19, comma 1, e art. 26, comma 3, anche sul destinatario della fattura medesima: questi, infatti, non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta in totale carenza del suo presupposto. Inoltre, dal tenore della norma si evince che le ragioni per cui si determina il venire meno di una operazione possono essere molteplici (tanto che l’elenco appare solo indicativo) e ciò che assume rilevo non è tanto la modalità con cui si manifesta la causa di variazione dell’imponibile Iva, quanto piuttosto che della vacazione e della causa si effettui la registrazione ai sensi del D.P.R. n. 633 de 1972, artt. 23, 24 e 25. Ne consegue che non è legittimo l’utilizzo della procedura di cui all’art. 26, se le operazioni fatturate non si sono effettivamente realizzate.
Catapano Giuseppe informa: INAMMISSIBILE IL RECLAMO PER MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI TARDIVO DEPOSITO DEL RICORSO
A stabilire il principio i giudici di una CTP pugliese. Il riferimento è all’art. 17 bis del DLgs. 546/92, e più precisamente al comma 1 che dispone: “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48″. Dalla lettura della norma si rileva che ai sensi della predetta norma, il reclamo mediazione va proposto solo se l’atto, per importo inferiore a euro 20.000,00, è emesso dall’Agenzia delle Entrate, con costituzione in giudizio nel termine previsto dal comma 9 dello stesso art. 17-bis. Nella fattispecie in giudizio, l’atto impugnato non risulta emesso dall’Agenzia delle Entrate e il ricorrente, oltre a non dover presentare il ricorso reclamo contro la predetta Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio nel temine, previa inammissibilità, dei 30 giorni dalla presentazione del ricorso alla competente CTR. Ragion per cui la costituzione in giudizio, per deposito della copia del ricorso nella segreteria della CTP, è tardiva e per conseguenza il ricorso in esame va ritenuto inammissibile.
Giuseppe Catapano scrive: DEBITO DELL’IMPRENDITORE CON L’INPS: OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE, E PIANO DI RATEIZZAZIONE NON RISPETTATO. APPLICABILE LA PENA DETENTIVA
“Omesso versamento” all’‘Inps’ delle “ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti”, relativamente al mese di giugno del 2007. Questa la contestazione mossa nei confronti di un imprenditore, e pari, in soldi, a poco più di 3mila euro.
A fronte di tale “accusa” viene decisa, a sorpresa, l’applicazione della “pena detentiva”, essendo valutata come “inefficace” la mera “sanzione pecuniaria”.
E ora la visione delineata in Appello viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali confermano, nonostante le obiezioni mosse dall’uomo, la legittimità della “pena detentiva”.
Decisivo si rivela il contesto della condotta tenuta dall’imprenditore. Più precisamente, “l’omissione contributiva, già di per sé di non scarsa rilevanza, è parte di una situazione più ampia di debito verso l’Inps”, e, per giunta, “il piano di rateizzazione” dell’imprenditore “per sanare la sua posizione non era completato alla data dell’udienza dibattimentale del 28 settembre 2011”, anzi in quell’occasione si è preso atto che “l’ultimo versamento risaliva al 4 agosto 2010 e che perdurava un residuo dovuto”.
Irrilevante, infine, il richiamo difensivo all’ipotetico “stato di crisi economico-finanziaria della società”, anche perché basato solo sull’“intervenuto fallimento, dichiarato” però “addirittura sei anni dopo rispetto alla commissione del reato”.
Catapano Giuseppe osserva: AMMINISTRATORE APPENA NOMINATO MA PUR SEMPRE PENALMENTE PERSEGUIBILE
La sezione penale della corte di cassazione in tema di omesso pagamento delle ritenute ai lavoratori dipendenti, ripercorre le sue decisioni e le conferma. Il caso è un pò singolare in quanto l’amministratore era stato nominato quattro giorni prima della chiusura dell’esercizio in cui si era consumato il reato. Questo fatto non è rilevante ai fini del giudizio, anzi lo è di più l’impossibilità per l’azienda di non essere nelle condizioni finanziarie di aver potuto adempiere al proprio obbligo. In effetti la posizione dei giudici supremi in materia non è stata sempre netta, anzi in passato molte pronunzie hanno evidenziato che era nelle possibilità degli imputati di poter provare il periodo di crisi , qualche volta dimostrazione accolta con favore e seguita da assoluzione. Quello che rileva è anche l’omesso versamento che poteva effettuarsi non già allo scadere dell’esercizio ma della presentazione del modello 770 con i vari ravvedimenti operosi, secondo l’art.10-bis del d.lgs 74/2000 : “ 1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”. Pertanto tutte le scusanti e le esimenti addotte ma non dimostrate non salvano l’amministratore appena nominato.
Catapano Giuseppe osserva: Il nuovo lavoro a chiamata
I decreti attuativi del job act riformano anche il lavoro a chiamata (anche detto lavoro intermittente o job on call). Si tratta di un normale contratto di lavoro subordinato, con la differenza che qui il dipendente si mette a disposizione per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (sulla base delle esigenze stabilite dai CCNL o dai contratti collettivi territoriali o definite da decreto ministeriale) oppure per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Al dipendente spetta la corresponsione di una indennità di disponibilità nell’ipotesi sia vincolato alla chiamata del datore di lavoro e, durante tale periodo, non possa assumere altri impegni lavorativi.
Soggetti
L’azienda può stipulare il contratto a chiamata unicamente con lavoratori di età inferiore ai 24 o superiore ai 55 anni: in entrambi i casi, nell’arco del triennio solare, non si possono mai superare le 400 giornate di lavoro effettivo per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro. A tale regola fanno però eccezione i settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
Se il lavoratore si rifiuta
Il lavoratore che rifiuti, senza motivo giustificato, di prestare l’attività al momento della chiamata da parte dell’azienda può essere licenziato e obbligato a restituire la quota di indennità di disponibilità relativa al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto. Col Job Act viene però cancellato ogni riferimento al “congruo risarcimento del danno” in favore del datore di lavoro, nella misura fissata dai contratti collettivi o dal contratto di lavoro.
Esclusioni
L’azienda non può utilizzare il lavoro intermittente in tre casi:
– per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
– presso unità produttive in cui siano state avviate, nei 6 mesi precedenti, procedure di licenziamento collettivo ovvero sospensioni o riduzioni di orario verso lavoratori con le medesime mansioni;
– in caso di mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.
Comunicazioni
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore deve comunicarne la durata alla direzione territoriale del Lavoro attraverso modalità telematiche.
Inoltre, almeno una volta all’anno il datore è tenuto ad informare le Rsa/Rsu sull’andamento del ricorso al lavoro intermittente.
Catapano Giuseppe: Stop abogados in Cassazione
All’avvocato non basta aver preso l’abilitazione in Spagna per la difensa davanti alle “Corti superiori” per poter poi esercitare, anche in Italia, la professione davanti alla Cassazione: è necessario, infatti, che anche i cosiddetti abogados siano iscritti nella speciale sezione prevista per gli avvocati “stabiliti”, e che quindi abbiano maturato almeno 12 anni di anzianità professionale (salvo le nuove regole sull’iscrizione all’albo dei cassazionisti entrate in vigore con l’ultima riforma forense). È la stessa Suprema Corte a riferirlo con una sentenza di ieri.
Nuova puntata, quindi, nella eterna contesa tra regole europee sulla libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi da un lato, e norme interne sulla regolamentazione delle professioni dall’altro: al centro della vicenda, di nuovo il tentativo dei legali di superare, attraverso le meno restrittive regole spagnole, le rigidità della normativa italiana.
A spezzare le speranze degli “avvocati con la valigia”, è intervenuta la stessa Suprema Corte, secondo cui il ricorso per Cassazione deve essere sempre sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale: in difetto, si ha una causa di inammissibilità dell’atto di impugnazione che non potrebbe essere sanata neanche dal successivo conseguimento, da parte del difensore stesso, dell’abilitazione in questione, né dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista intervenuto dopo la scadenza del termine per impugnare.
Quindi, il difensore con la diversa abilitazione professionale conseguita in Spagna deve comunque dimostrare, per l’esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, la sua iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati cassazionisti.