Innanzi tutto è opportuno fare una breve premessa in merito allo scandalo dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e sulla validità dei relativi atti di accertamento fiscale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, “sono decaduti, con effetto retroattivo, dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, devono ritenersi illegittimi tutti gli avvisi di accertamento firmati dai dirigenti nominati in base a leggi dichiarate incostituzionali”. Sul versante dell’onere probatorio, come detto più volte dalla Corte di Cassazione, a fronte dell’eccezione del contribuente sulla validità della sottoscrizione, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare la legittimità della stessa, il che, nella specie, si concretizza nel provare che il soggetto è stato assunto a seguito di regolare concorso. Diversi giudici tributari stanno riconoscendo la nullità degli atti sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti”. Tra tutti spiccano, per importanza: CTR Lombardia, CTP Campobasso, CTP Lecce, CTP Milano. In quasi tutti suddetti precedenti si parla di radicale nullità dell’accertamento: questo significa che il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato anche d’ufficio. Essendo tali atti radicalmente nulli, ossia non sanabili neanche con il decorso del tempo, viene aperta la possibilità del ricorso ad una vasta area di contribuenti. Tra questi possiamo menzionare a titolo esemplificativo non solo a chi è stato notificato un accertamento fiscale, ma anche a chi abbia già presentato ricorso contro quest’ultimo avendo già sostenuto vari gradi di giudizio senza successo o addirittura chi non abbia mai fatto opposizione contro alcun atto impositivo. Tutto ciò è spiegato dal fatto che i vizi di nullità possono essere fatti valere in qualsiasi momento in quanto tali vizi non possono essere mai sanati. Nessun tribunale, sino ad oggi, si è occupato della fattispecie evidenziata dal lettore: ossia la decorrenza dei termini per proporre ricorso. Tuttavia, i principi del nostro ordinamento stabiliscono che un atto radicalmente nullo non può essere sanato neanche con il decorso dei termini per proporre opposizione. Il che aprirebbe la possibilità, nel caso di specie, all’accoglimento del ricorso. Il condizionale è tuttavia d’obbligo quando si ha a che fare con un fenomeno di portata talmente ampia da coinvolgere la stabilità di gran fetta della riscossione esattoriale. In ogni caso, c’è anche da dire che sul punto ancora non si è pronunciata la Cassazione. Quanto alle possibilità di vittoria, ovviamente, stando alla perfetta autonomia decisionale dei giudici, il fatto che la maggioranza delle sentenze sia a favore del contribuente non garantirà al ricorrente una sicura vittoria, potendo il singolo magistrato decidere diversamente dall’indirizzo generale e persino da quello tracciato dalla Cassazione.
Giorno: 15 giugno 2015
Giuseppe Catapano informa: Fondo patrimoniale per non pagare i debiti
Non è sempre possibile utilizzare il fondo patrimoniale per non pagare i propri debiti. È, infatti, illegittima la costituzione di un fondo patrimoniale fatta apposta per evitare l’aggressione dei beni da parte dei creditori. L’ammonimento viene da una recente sentenza della Cassazione. Ma procediamo con ordine.
Il fondo patrimoniale e i debiti sorti dopo la sua costituzione
Il fondo patrimoniale crea una sorta di scudo nei confronti dei creditori sorti dopo la sua annotazione nell’atto di matrimonio. In pratica, tutti i beni che vengono inseriti nel fondo non possono essere più pignorati e soggetti a esecuzione forzata. Ma tale scudo non vale per tutti i debiti, ma solo per quelli contratti per esigenze estranee alla famiglia: si pensi, ad esempio, ad acquisti per attività ludiche, sportive, o per attività imprenditoriali.
Invece, per le obbligazioni nate per il mantenimento della famiglia o dell’immobile in questione, la barriera del fondo patrimoniale non opera più. Per esempio, l’abitazione inserita nel fondo è aggredibile dal fisco per il mancato pagamento delle imposte sulla casa, dal condominio per la morosità negli oneri mensili, dal venditore a cui non sia stata pagata la rata della cucina o del frigorifero, ecc. .
Il fondo patrimoniale e i debiti sorti prima della sua costituzione
Diverso è il discorso se il debito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale. In tal caso, il debito già esisteva al momento dell’iscrizione del fondo nell’atto di matrimonio e, pertanto, la schermatura del fondo non opera più. Il creditore, però, prima di poter aggredire i beni inseriti nel fondo patrimoniale, pignorandoli, deve procedere alla cosiddetta azione revocatoria: una causa, cioè, volta a rendere inefficace, nei suoi confronti, il fondo stesso.
Nel giudizio in questione il creditore deve dimostrare che il fondo sia stato creato al solo scopo di danneggiare (o meglio frodare) il creditore. A tal fine basta dimostrare:
– che il debitore fosse a conoscenza, all’atto della costituzione del fondo, di avere un’obbligazione;
– che il debitore non avesse altri beni, di pari o superiore valore, su cui il creditore potesse soddisfarsi. Per esempio: se il debitore inserisce nel fondo una casa, ma è anche proprietario di altri immobili altrettanto appetibili sul mercato il fondo non è revocabile. Viceversa, il giudice disporrà la revoca del fondo se il debitore, oltre ai beni inseriti nel fondo, non ha altro o ha beni (mobili o immobili) di scarso valore.
L’azione revocatoria deve essere intrapresa entro massimo 5 anni dalla costituzione del fondo. Se scade tale termine, neanche i creditori anteriori alla nascita del fondo potranno più tutelare le proprie ragioni e, pertanto, il fondo prevarrà anche su di loro.
Il fondo su tutti i beni del debitore
Di certo, il conferimento in blocco di tutti i propri beni al fondo patrimoniale è un chiaro indice della volontà del debitore di frustrare le ragioni dei creditori e, quindi, la revocatoria è pressoché scontata, sempre nel rispetto degli altri presupposti (creditore anteriore alla costituzione del fondo; azione giudiziale entro 5 anni).
Il debitore dovrebbe dimostrare, per vincere il giudizio, di essere proprietario di altri beni utilmente pignorabili.
Se i beni sono in comunione
Le predette regole si applicano anche quando il conferimento nel fondo patrimoniale riguarda beni rientranti nella comunione legale dei coniugi: se l’atto è posto in essere da uno dei due coniugi per sfuggire ai creditori, la revocatoria è ugualmente possibile senza che sia necessario accertare la volontà di frodare i creditori anche in capo all’altro coniuge. Insomma, non è necessario verificare se quest’ultimo fosse a conoscenza dell’intento fraudolento del coniuge.
La natura gratuita della costituzione del fondo patrimoniale, che persiste anche nel caso di conferimento di beni appartenenti alla comunione legale, rende irrilevante lo stato soggettivo del coniuge non debitore e quindi superfluo accertare la sua consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori.
Catapano Giuseppe comunica: AZIENDA IN CRISI, ‘SALTATO’ IL PAGAMENTO DELL’IVA: IL SUCCESSIVO FALLIMENTO NON SALVA IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Ben “sei mesi di reclusione” per il “legale rappresentante di una ‘srl’”: a lui è addebitato il mancato pagamento dell’“Iva dovuta, entro il 27 dicembre 2008, in base alla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2007”. Notevole la cifra: quasi 110mila euro.
Secondo l’uomo, però, i giudici di merito hanno trascurato le enormi “difficoltà economiche” che hanno colpito la società, tanto da condurla “al fallimento nel 2011”.
Tale obiezione, però, non convince i giudici della Cassazione, i quali, difatti, confermano la condanna.
Certo, il “legale rappresentante” ha affermato “di essersi trovato nella impossibilità materiale di adempiere al pagamento dell’imposta per la crisi che aveva investito” la società, “giunta poi al fallimento dichiarato” ad agosto 2011, ma, nonostante tutto, nonostante il fallimento, non pare evidente una “condizione” tale da rendere impossibile il “pagamento dell’Iva”. Su questo punto, in particolare, spiegano i giudici, si può “escludere la impossibilità assoluta” a provvedere al pagamento anche “per la distanza cronologica tra l’anno di imposta per cui è stato contestato il reato (2007, per cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 27 dicembre 2008) e la maturazione dell’insolvenza (il fallimento fu dichiarato quasi tre anni dopo)”.
Catapano Giuseppe osserva: ANCHE UN SOLO DEBITO PUO’ SANCIRE IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’
Non è questione di quantità ma di qualità; un unico debito non dovrebbe fare primavera ma in questo caso si, soprattutto se i giudici di merito abbiano valutato la complessità della situazione in generale. E’ la soluzione che la suprema corte di Cassazione affibbia al nostro caso in tema di presupposto oggettivo del fallimento. La società ricorrente poneva in dubbio l’operato dei giudici di merito in quanto esso si basava, a dire del ricorrente, addirittura su un solo debito non definitivo e su di una prospettiva economico patrimoniale ben diversa da quella che poteva essere addossata ad un’impresa insolvente. Di diverso avviso i giudici supremi che analizzando la questione fanno salvo l’operato dei giudizi precedenti condannando alle spese i ricorrenti.
Giuseppe Catapano informa: ‘BUCATI’ SOTTOSCRIZIONE E INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: CARTELLA DI ACCERTAMENTO ANCORA IN PIEDI…
“Cartella di pagamento” nei confronti di una società, e relativa alla “liquidazione in base alla dichiarazione dei redditi per gli anni 2000 e 2001”. Ma, secondo i giudici tributari regionali, l’operato del Fisco è viziato… più precisamente, decisiva è la “mancanza di sottoscrizione e dell’indicazione del responsabile del procedimento”, e ciò, sempre per dei giudici di secondo grado, porta all’annullamento della “cartella”.
Di avviso opposto, però, i giudici della Cassazione. Questi ultimi, in premessa, ricordano che “la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008”, come in questo caso, “non è affetta da nullità”. E, subito dopo, ancora i giudici di terzo grado aggiungono che “l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”.
Chiara, quindi, la chiave di lettura offerta dai giudici della Cassazione, e di cui dovranno tenere conto i giudici tributari regionali riprendendo in esame la vicenda.