Non è questione di quantità ma di qualità; un unico debito non dovrebbe fare primavera ma in questo caso si, soprattutto se i giudici di merito abbiano valutato la complessità della situazione in generale. E’ la soluzione che la suprema corte di Cassazione affibbia al nostro caso in tema di presupposto oggettivo del fallimento. La società ricorrente poneva in dubbio l’operato dei giudici di merito in quanto esso si basava, a dire del ricorrente, addirittura su un solo debito non definitivo e su di una prospettiva economico patrimoniale ben diversa da quella che poteva essere addossata ad un’impresa insolvente. Di diverso avviso i giudici supremi che analizzando la questione fanno salvo l’operato dei giudizi precedenti condannando alle spese i ricorrenti.