Giuseppe Catapano: Sinistro stradale, quando l’assicurazione non paga le spese legali

Hai subìto un sinistro stradale e hai deciso di incaricare un avvocato affinché curi la relativa pratica di risarcimento del danno (così la lettera di diffida all’assicurazione, l’eventuale gestione dell’incidente con l’ispettore, i contatti col perito fiduciario, ecc.)? Di norma il tuo difensore, all’esito della liquidazione, verrà pagato direttamente dalla Compagnia, per cui tu non dovrai sborsare neanche un euro per il suo intervento (in alcuni casi, l’assicurazione aggiungerà, alla somma erogata al danneggiato, anche l’importo che questi dovrà corrispondere, a sua volta, all’avvocato; in altri casi, la parcella del legale viene corrisposta direttamente dalla compagnia, senza il tramite dell’assicurato). Attenzione però: questo meccanismo non opera sempre – e ora, ti spiegheremo quando – e, così, quando la compagnia non paga le spese legali, sarà il danneggiato a dover mettere mani al proprio portafogli e compensare il proprio difensore. Quando l’assicurazione non paga le spese legali Secondo una recente sentenza della Cassazione, l’assicurazione è tenuta a risarcire le spese legali al danneggiato solo nel caso in cui la gestione del sinistro abbia presentato particolari difficoltà. Insomma solo l’effettiva necessità dell’intervento del difensore fa scattare il ristoro. Secondo la Corte, le spese legali che l’assicurato abbia dovuto sostenere per far valere un proprio diritto, quello cioè al risarcimento nei confronti dell’assicurazione, devono essere risarcite solo quando vi sia un diretta e stretta dipendenza tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno solo in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando: – il sinistro presenta particolari problemi giuridici – oppure quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza dalla propria assicurazione. Al contrario il compenso all’avvocato non va pagato dalla compagnia (e sarà l’assicurato a doverlo fare, con conseguente diminuzione di fatto dell’indennizzo ricevuto) quando la gestione del sinistro non presenti alcuna difficoltà, i danni da esso derivati siano modesti, e soprattutto l’assicuratore abbia prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Tutte le volte, per esempio, in cui, a fronte della richiesta di risarcimento, l’assicurazione abbia prontamente avviato la procedura di liquidazione e inviato l’assegno all’assicurato, è verosimile che, nella somma corrisposta al danneggiato, non siano comprese anche le spese legali. In tali casi, il cliente dovrà vedersela da solo con il proprio difensore.

Giuseppe Catapano scrive: Maturità, si comincia il 17 giugno

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato l’annuale Ordinanza con le indicazioni organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato. La prima prova scritta, italiano, avrà luogo mercoledi’ 17 giugno alle ore 8.30, per una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 18 giugno alle ore 8.30. La durata è per tutti di 6 ore, tranne che per alcuni indirizzi come il Liceo musicale, coreutico, artistico, dove la prova si svolge in due o più giorni. La terza prova, diversa per ciascuna scuola, è in calendario lunedì 22 giugno alle 8.30. Le materie saranno, tra le altre, Latino al classico, Matematica allo scientifico. – La commissione, nella terza prova, tiene conto, ai fini dell’accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, e della disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, come descritte nel documento del Consiglio di classe. Anche il colloquio orale potra’ partire da eventuali esperienze condotte in alternanza o in tirocinio. La Maturità 2015 vedrà debuttare gli indirizzi della riforma delle superiori avviata nell’anno scolastico 2010/2011. Una novita’ recepita dall’ordinanza soprattutto per quanto riguarda la seconda prova scritta dove approdano materie come danza, musica, design, legate ai nuovi indirizzi. A partire dal prossimo 3 giugno saranno pubblicate sul portale SIDI, accessibile agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole, le commissioni d’Esame che saranno poi visibili a tutti sul sito del Miur a partire dal 5 giugno.

Catapano Giuseppe comunica: Avvocati, regole certe per esami e tirocini

Esame di abilitazione in tempi certi e un tirocinio maggiormente controllato. Queste le proposte di miglioramento che, ieri, il Consiglio nazionale forense ha inoltrato al Ministero della giustizia in merito ai due schemi di regolamento che attuano le disposizioni della riforma forense a seguito della consultazione con gli Ordini, l’Oua e le Associazioni forensi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione legale, il Cnf guidato da Andrea Mascherin, ha proposto di «introdurre termini precisi intercorrenti tra le varie fasi delle prove d’esame, per dare ai candidati la possibilità di prepararsi e di organizzarsi nel percorso d’esame». Allo stesso tempo, poi, ha sottolineato il fatto che, «non è più funzionale a una prova di abilitazione professionale il sistema di sorteggio della domande tratto da una database». Sul fronte, invece, dello svolgimento del tirocinio le proposte avanzate dal Consiglio nazionale mirano ad ottenere maggiori dettagli in merito alle modalità alternative (non in studio) dello svolgimento del tirocinio, in particolare per quanto riguarda il praticantato presso gli uffici giudiziari e la possibilità di anticipare in corso di studio, sei dei 18 mesi previsti. «L’Avvocatura, inoltre», si legge nella nota del Cnf, «chiede di specificare quale documentazione produrre a riprova del tirocinio svolto, in modo che il controllo dei Consigli dell’Ordine, al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, sia omogeneo sul territorio ed effettivo». Controlli, a cui deve fare seguito anche una disciplina ad hoc in caso di una valutazione negativa sul suo corretto svolgimento.

Giuseppe Catapano scrive: Microcredito, otto banche al via

Al 27 maggio otto le banche pronte per l’erogazione delle operazioni del microcredito. Le banche disponibili ad erogare i finanziamenti di microcredito sono: l’Unicredit, la banca di credito cooperativo Aquara, la banca di credito cooperativo Capaccio Paestum, la banca di credito cooperativo di Scafati e Cetara, la banca di credito cooperativo alto casertano e basso frusinate, la banca di credito cooperativo monte pruno di Rosigno e di Laurino, la banca san Francesco – credito cooperativo, la banca di credito cooperativo «Sen Pietro Grammatico» di Paceco. Questo è quanto emerge da un report pubblicato sul sito del movimento cinque stelle dedicato al microcredito. Dai dati forniti il 28 maggio dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro (Cnocdl) emerge che oltre 3 mila società di piccola media dimensione e di lavoratori con partita Iva hanno effettuato la prenotazione online della garanzia al fondo, per un controvalore di richieste inoltrate pari a circa 80 milioni di euro. Tre sono i passi per ottenere la garanzia del fondo Pmi: la prenotazione, la conferma della prenotazione e la presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, accedendo alla procedura telematica presente sul sito fondo di garanzia.

Catapano Giuseppe: Il fisco arriva a pesare fino all’80% sulle società

Imprese italiane asfissiate dal fisco. La tassazione sulle medie aziende «continua a essere punitiva». Il livello impositivo nel 2013 è stato del 38,1%, con punte dell’80% in alcuni casi limite. Senza l’Irap la pressione fiscale scenderebbe di oltre 11 punti percentuali al 26,4%, in linea cioè con quello delle medie imprese europee. Qualche spiraglio è stato aperto dalla legge n. 190/2014, che ha reso integralmente deducibile il costo del lavoro ai fini Irap: la misura dovrebbe portare il tax rate complessivo al 33% nel 2015, pur lasciando picchi di imposizione intorno al 60%. È quanto emerge dall’indagine annuale sulle medie imprese industriali italiane, realizzata da Mediobanca e Unioncamere, presentata ieri a Milano. Il rapporto è basato sulla rilevazione di 3.212 aziende manifatturiere, che assicurano il 16% del valore aggiunto del settore e il 17% delle esportazione nazionali. Pur in un contesto di generale miglioramento, il capitolo fiscale continua a restare un peso significativo. Anche se la manovra sull’Irap adottata dal governo con la legge di stabilità 2015 lascia aperte buone prospettive. «Il costo del lavoro pesa nelle medie imprese per circa il 66% del valore aggiunto», evidenzia lo studio, «si stima che la riforma fiscale possa abbattere il tax rate dal 38,1% al 33%. Per il panel considerato si tratta di un calo di circa 460 milioni di euro di minori imposte su base annua, cioè 1,4 miliardi nel triennio 2015-2017». Un risparmio fiscale che, sottolinea il rapporto, potrebbe valere 11.450 posti di lavoro in più (+2%), oppure maggiori investimenti (+7%) o ancora un rafforzamento della struttura patrimoniale delle società (+9%). L’indagine rileva pure che il carico tributario complessivamente gravante sulle medie imprese (38% nel 2013) è di 12 punti percentuali superiore a quello che emerge dai bilanci dei grandi gruppi.

Catapano Giuseppe informa: Rivalutazione terreni – valore periziato valido anche se asseverato dopo il rogito

Con la Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della rivalutazione dei terreni. L’art. 7 della Legge n. 448/2001, nell’introdurre la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, ha espressamente previsto che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti ad una determinata data, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima “a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.

La prassi attualmente prevede che il contribuente che indichi direttamente nell’atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello di perizia si espone ad una rettifica da parte del Fisco, che procederà alla determinazione della plusvalenza secondo le regole ordinarie di calcolo ai sensi dell’articolo 68 del Tuir, fondate sulla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto. Con la Risoluzione n. 53/E/2015, tuttavia, l’Amministrazione riconosce che tale rettifica non può scattare nei casi in cui, pur non facendosi menzione nell’atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello rideterminato dalla perizia, sia “poco significativo”e, quindi, per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette, si potrà fare comunque riferimento al valore rivalutato che costituisce il “valore minimo di riferimento”.

Giuseppe Catapano comunica: ANCORA CONDONO. E’ ONERE DEL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE I PAGAMENTI

La corte di Cassazione si pronuncia, e crediamo che si pronuncerà ancora per qualche altro anno, sull’annoso problema del condono del 2002 riguardante le cartelle esattoriali IRPEF e ILOR. E’ un condono demenziale, così dicono gli ermellini, e quindi in questo caso, disciplinato dall’art.12 della legge 289 del 2002 devono essere i contribuenti a dover dimostrare i pagamenti e non l’ufficio a dimostrare il contrario. La vicenda nasce dal consueto pagamento della prima rata prevista dal condono con le susseguenti presuntivamente mai pagate. A seguito di questo parziale pagamento il contribuente riceveva un fermo amministrativo, ma ne contestava la legittimità lamentando di non aver mai ricevuto un avviso prodromico, come per esempio un diniego. Secondo il primi due gradi di giudizio il contribuente era in bonis in quanto aveva almeno pagato la prima tranche. Ma i giudici supremi ribaltano completamente la sentenza reputando insufficiente il versamento del ricorrente e non applicabile alcun accertamento straordinario da parte dell’Ufficio. Un’altra puntata di una storia infinita che si ripresenterà sicuramente in futuro.

Giuseppe Catapano informa: LA COOBBLIGAZIONE SOLIDALE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO TRA NOTAIO E SOCIETÀ

A norma dell’art. 57 del DPR n. 131 del 1986, il notaio che ha redatto l’atto ed ha richiesto la registrazione è obbligato (quale responsabile di imposta) in solido con la società (obbligato principale) al pagamento dell’imposta. Ne deriva che legittimamente l’ufficio ha notificato l’avviso di liquidazione al notaio in base all’art. 1292 c.c., secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”, e rimette al creditore, nella specie all’amministrazione finanziaria, la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l’avviso anche alla società (cfr. Cass. n. 4047 del 2007 e n. 15005 del 2014), principio che, sotto il profilo processuale, si esprime nella regola che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria (cfr., da ultimo, Cass. n. 24098 del 2014).

Da tali principi consegue, da una parte, che la Società non è legittimata a dolersi della fondatezza dell’atto rivolto nei confronti del coobbligato, dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali, e, dall’altra, che la mancata impugnazione ha reso definitivo il rapporto tributario nei confronti del Notaio.

Resta da aggiungere che tale accertamento non pregiudica la posizione della Società tenuto conto che, a norma dell’art. 1306, co. 1, c.c., “la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido … non ha effetto contro gli altri debitori”, potendo, solo, esser opposta, ex art. 1306, co. 2, c.c., su istanza del condebitore, che ritenga di potersi avvalere del giudicato favore formatosi nei confronti di altro condebitore (sempreché, beninteso, non si sia confronti nei suoi confronti di un giudicato diretto contrario sul medesimo punto).