Troppi debiti e poche entrate per farvi fronte? Anche se non hai un grosso patrimonio da liquidare per estinguere le morosità accumulate, c’è una soluzione che – fin troppo spesso trascurata dai professionisti – potrebbe essere la panacea di tutti i tuoi mali e, addirittura, consentirti una nuova vita. Sembra uno spot pubblicitario e, invece, è tutto scritto nella legge: si tratta di una procedura chiamata, volgarmente, “fallimento del consumatore”. Anzi, del piccolo consumatore. E, come spiegato nella nostra guida consente, in alcuni casi con il consenso del 60% dei creditori (cosiddetto “accordo coi creditori”) e, in altri, con il semplice nulla osta del giudice, a prescindere dall’approvazione dei creditori (cosiddetto “piano del consumatore”), di purgarsi dai propri debiti offrendo una sorta di “saldo e stralcio”. Il tutto grazie all’intervento del tribunale e a un organismo di composizione della crisi. Neanche sei mesi fa, il Tribunale di Busto Arsizio aveva offerto un’interpretazione assai vantaggiosa della legge in commento, consentendo al contribuente, in mora (solo) con Equitalia, di cancellare tutto il debito accumulato negli anni attraverso il piano del consumatore: insomma, volente o nolente, Equitalia – unico creditore – si era dovuta accontentare di quel poco che il soggetto le aveva potuto offrire, stante la sua disagiata condizione economica. Con l’ok definitivo del giudice, l’organismo di composizione della crisi aveva gestito il pagamento del saldo e stralcio e il contribuente si è trovato definitivamente libero da ogni cartella esattoriale. Oggi la storia si ripete. Il Tribunale di Bergamo ha decretato l’omologazione di un’altra proposta di fallimento del consumatore, questa volta con la procedura dell’accordo coi creditori (ossia dietro il consenso del 60% di questi ultimi). Con poco da ripartire tra di essi in percentuale: il ricavato della vendita alla propria moglie dell’unico immobile del debitore (del valore di circa 33 mila euro) e un piccolo sussidio esterno della madre. Questi per sommi capi i contenuti di una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento che non è stata accompagnata da contestazioni da parte dei creditori concorsuali. In questi casi, se il 60% dei creditori dice “sì”, allora l’intervento del giudice è limitato solo a verificare: – la legittimità del procedimento: ossia l’esistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, l’assenza di ostacoli all’omologazione e di violazioni a norme imperative – la fattibilità del piano inserito nella proposta di accordo. Nel presentare la domanda bisogna allegare la seguente documentazione: l’elenco dei creditori con tutte le somme dovute, la lista dei beni del debitore, gli atti di disposizione del patrimonio relativi agli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre e l’attestazione sulla fattibilità del piano. Il piano per fronteggiare una situazione assai critica viene messo a punto da un organismo di composizione della crisi che può essere un professionista nominato dal presidente del tribunale. A tale organismo spetta il compito di attestare, sotto la propria responsabilità, l’esistenza e la consistenza dei beni sui quali è imperniato il piano e, in secondo luogo, l’attuabilità degli accordi, tale da permettere il soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Giorno: 10 giugno 2015
Giuseppe Catapano osserva: Extracomunitari, esame di lingua e cultura locale all’immigrato
Ogni Stato dell’Unione Europea può prevedere, con una propria legge, che l’immigrato extra UE, divenuto lungosoggiornante, sia obbligato a sostenere un esame di lingua e di cultura locale, stabilendo anche sanzioni per chi non si adegua. Lo ha detto la Corte di Giustizia Europea con una sentenza di qualche ora fa. È dunque legittima la normativa nazionale interna che impone agli stranieri la prova, a patto però che tali misure non si risolvano in ostacoli agli obiettivi di integrazione che si prefigge la direttiva europea. Il che significa che la sanzione non può essere talmente salata da disincentivare qualsiasi forma di ingresso nello Stato, rendendola oltremodo onerosa per gli extracomunitari. La controversia nasce nei Paesi Bassi ma i principi affermati tornano utili in tutta l’Europa perché le sentenze della Corte di Lussemburgo valgono per tutti gli Stati Membri e affermano principi che ogni Paese dell’Unione è tenuto a rispettare. Nessuna norma dell’UE – si legge in sentenza – impedisce agli Stati di imporre un percorso di integrazione civica: anzi, è innegabile che conoscere la lingua e i costumi del Paese ospitante aiuta lo straniero nella formazione professionale e a trovare lavoro. E questo non comporta di certo una disparità di trattamento con i cittadini nazionali residenti solo perché questi ultimi parlano, già dalla nascita, l’idioma locale e conoscono i relativi usi e costumi del luogo ove sono nati. Tuttavia i costi elevati del percorso di inserimento sociale non devono risolversi in un ostacolo per la suddetta integrazione tanto da rappresentare un latente disincentivo a permanere nello Stato in questione.
Giuseppe Catapano informa: Formazione Horizon 2020
Parte il primo corso dello Sportello APRE Lombardia sullo SME Instrument!!
Il corso, della durata di un giorno, intende fornire un quadro generale sulle opportunità a beneficio delle Piccole e Medie Imprese in Horizon 2020 ed un focus particolare sullo Strumento PMI, con accenni ai requisiti richiesti in termini di regole di partecipazione ed alle esperienze delle prime aziende finanziate.
Quando: 21 Luglio
Dove: Sala Formazione, Divisione Oli & Grassi di Innovhub SSI, Via Giuseppe Colombo 79, 20133 Milano
Durata: 1 giorno
Info e condizioni (pdf, 251 Kb)
Form di iscrizione (word, 48 Kb)
Per maggiori informazioni:
Cinzia Morisco, cinzia.morisco@mi.camcom.it, 0285154188
L’esperienza di Innovhub SSI nel campo dei finanziamenti europei risale alla sua fondazione nel 1987. Con l’intento di mettere a frutto la conoscenza acquisita nel settore, e vista la sua esperienza di Sportello APRE Lombardia, Innovhub SSI organizza dei corsi di formazione su alcune tematiche legate ad Horizon 2020.
I corsi vengono periodicamente organizzati secondo un calendario aperto al pubblico, ma vengono pianificati anche dei corsi di formazione su specifica richiesta.
I corsi sono a pagamento.
Per informazione scrivere a innovazione@mi.camcom.it
I moduli attivati da Innovhub SSI sono:
Programma Horizon 2020 (1 giorno)
Sme Instrument – Fase 1 (1 giorno)
Sme Instrument – Fase 2 (1 giorno)
SME Instrument e Fast Track (1 giorno)
La gestione della Proprietà Intellettuale, Il Grant Agreement e il Consortium Agreement (1 giorno)
Come strutturare una proposta di successo in Horizon 2020 (2 giorni)
Strategia regionale e fondi strutturali per l’innovazione (1 giorno)
Catapano Giuseppe osserva: Continua il caldo record di Scipione, ma dal 10 giugno torna la pioggia
Continua il caldo record su tutta Italia, almeno fino al 10 giugno. Poi le perturbazioni atlantiche più fresche cacceranno ‘Scipione’ e porteranno forti temporali e calo delle temperature. Queste le ultime previsioni fornite dal sito ilmeteo.it.
In questi giorni – si legge in una nota – la prima ondata di caldo della stagione estiva si sta abbattendo sull’Italia con temperature che entro il weekend potranno toccare anche +36° su alcune zone. E il caldo sarà accompagnato anche da una sensazione di afa moderata. Come spesso accade in queste situazioni durante il pomeriggio si avranno delle formazioni temporalesche sulle Alpi e nel corso del weekend anche sulle regioni centro-meridionali tirreniche, Sardegna e Sicilia, ad opera di correnti fresche in quota. Questa prima ondata di caldo è l’inizio di quella che è stata annunciata come un’estate da record, con temperature roventi sull’Italia e frequenti incursioni dell’anticiclone africano.
Giuseppe Catapano informa: Cartella nulla se la notifica dell’atto dell’Agenzia Entrate è irregolare
Lo potremmo chiamare “effetto domino”: se cade la prima tessera, cadono tutte quelle collocate in successione dopo di essa. Lo stesso identico principio regola gli atti amministrativi e fiscali: nel momento in cui un provvedimento viene dichiarato nullo, sono nulli anche tutti quelli successivi che sono stati emanati in conseguenza del primo. Per esempio: se è nullo un accertamento fiscale, è nulla anche la cartella di Equitalia inviata al contribuente per il mancato pagamento del primo. Questo concetto è molto importante per comprendere una delle ipotesi più frequenti di vizi degli atti dell’Agenzia delle Entrate: il difetto di notifica. Se, infatti, non viene mai notificato, al legittimo destinatario, l’atto a monte del procedimento (quello che i tecnici chiamano “atto prodromico”), gli eventuali atti notificati successivamente, anche se in modo corretto, sono nulli. Questo perché il contribuente non può prendere conoscenza del procedimento tributario avviato contro di lui quando oramai “i giochi sono fatti” e per lui non c’è più possibilità di contestarlo. La Cassazione insegna, infatti, che l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo. Il contribuente può proporre opposizione (per far valere tale nullità) indifferentemente nei confronti dell’ente creditore titolare del tributo (per es. l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, ecc.) o Equitalia. Tale principio era stato battezzato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con una storica sentenza, secondo cui l’atto successivo (ad esempio, la cartella di pagamento) è di per sé nullo se non preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (ad esempio, l’accertamento). Il discorso è identico non solo nel caso in cui l’atto prodromico non venga mai notificato, ma anche se notificato in modo irregolare, senza per esempio la completa compilazione della relata di notifica, o consegnato al soggetto sbagliato, nel posto diverso da quello della residenza, ecc. In questi casi, però, volendo scendere più sul tecnico, bisognerebbe distinguere tra due tipi di vizi: – nullità: si tratta degli errori più gravi commessi al momento della notifica, errori che non possono essere mai sanati. È il caso, per esempio, di un accertamento consegnato al contribuente da un soggetto che non abbia pubblici poteri per farlo (per esempio, il postino privato). In tal caso, il contribuente potrà fare tranquillamente opposizione contro l’atto stesso per notifica inesistente; – annullabilità: sono i casi di vizi meno gravi che, invece, vengono sanati se si dimostra – anche con un comportamento implicito del contribuente – che il destinatario ha comunque preso visione dell’atto. Si pensi al caso in cui l’avviso di accertamento venga consegnato a un familiare non convivente che, in quel momento, si trovava in casa del destinatario effettivo. E qui sta l’inghippo: se il contribuente propone ricorso contro l’atto per chiederne l’annullamento dimostra, tacitamente, di averne preso visione (come potrebbe fare ricorso contro un atto se non lo ha materialmente visto?). Dunque, l’impugnazione comporta la sanatoria del vizio. In tali ipotesi, allora, l’unica strada per uscirne è far finta di nulla e attendere la notifica del successivo atto, per poi impugnare quest’ultimo sostenendo di non essere mai venuti a conoscenza dell’atto prodromico.
Giuseppe Catapano osserva: Imu, la casa in affitto non è abitazione principale
La nozione di abitazione principale ai fini Imu riguarda unicamente l’unica unità immobiliare adibita a residenza anagrafica e dimora abituale da parte del possessore. Ne consegue che un immobile locato non può mai considerarsi abitazione principale ai fini del tributo comunale e, dunque, non ne è esente. Il contribuente, tuttavia, può accedere allo sconto di imposta (deduzione) del 20% previsto dall’ultimo DL Sblocca Italia: infatti, la nuova legge prevede un beneficio fiscale fino a massimo 60 mila euro (da dividere in otto anni per un totale di massimo 7.500 euro all’anno) per chi acquista casa e poi la dà in locazione (leggi “Agevolazione per chi compra casa e poi l’affitta”). C’è peraltro da dire che se il padrone di casa non può opporsi a che l’inquilino trasferisca la propria residenza nella casa in affitto, non può fare egli lo stesso, non essendo la sua dimora abituale. Insomma, per il padrone di casa, che ha dato l’immobile in affitto, non c’è modo di evitare il pagamento dell’Imu.
Catapano Giuseppe: Volo in ritardo o cancellato, come farsi rimborsare dalla compagnia aerea
Con l’avvento della stagione estiva, i viaggi aerei sono sempre più frequenti, così come, purtroppo, lo sono le cancellazioni delle tratte ed i forti ritardi dei voli.
Sfortunatamente, anch’io, in questo “weekend di fuoco”, mi sono trovata nel nutrito gruppo di passeggeri che sono costretti a “bivaccare” in aeroporto, a causa di un volo in ritardo di oltre tre ore.
Il disagio, in questi casi, è molto forte, ed è ancora più grave quando, ad esempio, si perde una coincidenza, un appuntamento di lavoro, o, addirittura, quando il viaggio è cancellato: come si può, allora, ottenere un rimborso dalla compagnia aerea, a titolo di risarcimento del danno? Esiste una normativa unica, o dipende dalla linea aerea utilizzata, o dalla lunghezza della tratta?
Innanzitutto, dobbiamo dire che la disciplina in materia è applicabile in tutt’Europa, e vale anche per i voli che hanno come partenza o destinazione uno Stato membro dell’UE; quello che cambia è l’ammontare del rimborso, a seconda del perdurare del ritardo o della distanza.
Se il volo ha oltre 2 ore di ritardo, e la tratta aerea è minore di 1.500 Km., si avrà diritto ad un rimborso, da parte della compagnia, di 250 Euro.
Se l’aereo ha oltre 3 ore di ritardo, e la tratta è comunitaria e superiore ai 1.500 km., oppure al di fuori dell’Unione Europea, con una lunghezza tra 1500 e 3.000km., il risarcimento sarà pari a 400 Euro.
Quando, infine, la partenza ritarda di oltre 4 ore, ed in tutti i casi restanti, il rimborso previsto è di 600 Euro.
Oltre a tali somme, i passeggeri hanno diritto a due chiamate telefoniche o messaggi via fax/email, ed a ricevere cibi e bevande, in proporzione alla durata dell’attesa; qualora sia necessario anche il pernottamento, si avrà diritto alla sistemazione in albergo, nonché al trasporto da e per l’hotel.
Le cifre erogate dalla compagnia possono essere ridotte del 50% se è offerto un volo alternativo entro 2 ore, nella prima ipotesi, 3 ore nella seconda, e 4 nella terza.
Ma come e a chi si fa la domanda di rimborso?
La richiesta, ovviamente, deve essere effettuata alla Società che gestisce la linea aerea: all’interno del sito internet della compagnia, difatti, si trova una pagina in cui si può scaricare il modulo di reclamo, ed un apposito indirizzo mail, o numero di fax, a cui inviarlo, assieme al biglietto aereo ed alla carta d’imbarco.
Nel caso in cui non si riesca ad inoltrare la documentazione online o via fax, oppure se la risposta dell’azienda tardasse ad arrivare, è consigliabile inviare il tutto tramite PEC, all’indirizzo della Società, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Sede Legale.
Se non si riceve risposta entro sei settimane, si potrà inviare un reclamo all’Enac (anche online, tramite il sito dell’Ente, nel canale “Diritti dei Passeggeri”, nel quale è già predisposta tutta la modulistica necessaria), o ai competenti Organismi Responsabili degli Stati UE, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera, per i voli da e per quelle Nazioni.
Non è necessaria alcuna dimostrazione dell’esistenza di un danno, da parte del passeggero, poiché esso è implicito già nell’esservi stato un ritardo: pertanto, non vi sarà bisogno di provare i pregiudizi subiti, per ricevere le somme stabilite dal Regolamento.
Qualora, nonostante tutto, il rimborso non arrivi, oppure se il danno subito è notevolmente maggiore rispetto agli importi standard previsti, il passeggero è libero di far causa alla compagnia, presso il tribunale ordinario.
La compagnia, per evitare il risarcimento, dovrà dimostrare non solo di aver adoperato l’ordinaria diligenza per evitare il ritardo o la cancellazione, ma anche di aver adottato ogni accorgimento possibile , nonché tutte le misure alternative esistenti.
Giuseppe Catapano osserva: Diritto oggettivo, soggettivo e interesse legittimo: che significa?
Nel nostro Paese, la parola “diritto” ha un duplice significato e, sebbene possa essere utilizzata indifferentemente nell’uno o nell’altro senso, il risultato è completamente diverso. Per esempio: – se raccontiamo a un amico che nella nostra scuola si studia il diritto, gli stiamo dicendo che si studia un complesso di regole (o norme giuridiche) poste dallo Stato per regolare la vita civile all’interno della nostra nazione; – se invece gli raccontiamo che durante l’estate abbiamo lavorato in uno stabilimento balneare e per questo abbiamo diritto di essere pagati, non c’è dubbio che stiamo utilizzando il medesimo termine non più per indicare un complesso di regole, ma per dire che ci troviamo nella posizione di poter pretendere di riscuotere la somma concordata con il datore di lavoro. Come individuare, allora, il significato da attribuire, di volta in volta, alla parola diritto? In linea generale, lo si può intuire dal senso del discorso, ma per una sicura distinzione si usa allora accompagnare la parola diritto a un ulteriore termine che ne specifichi il senso: – diritto oggettivo – diritto soggettivo. DIRITTO OGGETTIVO In particolare il diritto oggettivo è l’insieme delle regole (o norme giuridiche) poste dallo Stato per disciplinare la vita sociale all’interno dei propri confini. Poiché queste norme, come si è appena detto, sono poste dallo Stato, il diritto oggettivo viene anche indicato come diritto positivo. DIRITTO SOGGETTIVO Invece, il diritto soggettivo attribuisce il potere di far valere davanti a un giudice un proprio interessi riconosciuto meritevole di tutela da una norma presente nel diritto oggettivo. Così, si ha diritto soggettivo a ottenere la retribuzione dall’azienda per il lavoro svolto, a non essere licenziati per un motivo discriminatorio, a ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito, il diritto a non essere molestati nel godimento delle proprie cose, a poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione a parità di condizioni con gli altri cittadini. Condizione perché esista un diritto soggettivo è che sia presente, nel diritto oggettivo, una norma che riconosca come meritevole di tutela un certo tipo di interesse. INTERESSE LEGITTIMO Quando si parla di diritti soggettivi, spesso li si confonde con i semplici interessi che, invece, non sono tutelati dall’ordinamento. Quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione che agisce in veste di Stato, la posizione del cittadino non è quasi mai quella la stessa che egli può vantare nei rapporti con gli altri soggetti privati, ma è una posizione subordinata, dove non esistono diritti soggettivi, ma solo interessi legittimi. Per esempio: il candidato in un concorso pubblico non può avere il diritto soggettivo ad essere assunto o ad essere valutato in modo corretto, ma ha un interesse legittimo a che le operazioni si compiano secondo legge e in modo uguale e trasparente per tutti. A tutti sarà capitato di stabilire un rapporto con organi della pubblica amministrazione: per esempio con un vigile urbano che ci contesta una multa; con un ufficio pubblico che ci rilasci un documento; con una commissione di esami che verifichi la nostra preparazione a ricoprire un incarico pubblico, ecc. In questi casi e in molti altri simili, è sicuramente nostro interesse – anche per il bene collettivo dello Stato, che funzioni in perfetta regola senza discriminazioni e con la massima efficienza – che questi organi svolgano la loro funzione nel rispetto della legge. La mancata valutazione di un nostro punteggio per la graduatoria di un bando non ci dà automaticamente il diritto soggettivo ad essere assunti, ma l’interesse a che la nostra posizione sia valutata correttamente, in modo da poter davvero sperare che quell’ufficio pubblico sia ricoperto dal migliore candidato. L’ordinamento chiama questa posizione interesse legittimo. L’interesse legittimo è l’interesse del soggetto a che gli organi della pubblica amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività. La violazione dell’interesse legittimo può dar luogo a riparazioni di vario genere: finanche il risarcimento del danno.
Catapano Giuseppe osserva: Salvini, l’alternativa a Renzi sono io
“La Lega e’ l’alternativa piu’ seria a Renzi oggi in Italia”. Cosi’ il leader del Carroccio Matteo Salvini, ha sottolineato che i dati raggiunti dal suo partito evidenziano come il “progetto” a cui ha lavorato in questi mesi “non riguarda solo i ‘campi rom’, ma anche agricoltura, pensioni, economia. Abbiamo dimostrato di essere credibili”. “Non voglio minestroni o ammucchiate”. “Si vince con idee chiare e coraggiose”. Dunque ben vengano le coalizioni, pronto a discutere con tutti, assicura Salvini, “ma con dei paletti”: ad esempio “Alfano e’ sparito, chi sta governando con Renzi non puo’ costruire l’alternativa a Renzi”. “Queste elezioni regionali e locali hanno un valore nazionale”, ha aggiunto Salvini. “In alcuni casi la Lega triplica e quadruplica la sua presenza. In Toscana siamo ora al 16%. Dal voto di oggi esce dalle urne un’alternativa al renzismo. I numeri ci dicono che dobbiamo sfidare e possiamo battere Renzi. In Liguria se fossimo andati da soli avremmo ottenuto un grande risultato ma ho preferito fare un passo indietro per vincere le elezioni”. “Il centrodestra ha i suoi problemi e oggi non c’e'”, cosi’ Salvini risponde a Berlusconi. Con Alfano e con chi sta con Renzi non e’ possibile alcuna alleanza. Ma il centrodestra si puo’ costruire”. “Tosi è stato un ottimo sindaco ma ha scelto di farsi del male. Chi esce dalla Lega lo fa per sempre”, ha concluso.
Catapano Giuseppe informa: Equitalia, riforma riscossione e depenalizzazione: il nuovo decreto
È in arrivo l’ennesima riforma della riscossione esattoriale (l’ultima era stata varata dal precedente governo Letta) e del relativo contenzioso. L’Esecutivo, infatti, ha pronti ben sette decreti attuativi della delega fiscale che saranno approvati entro il 20 giugno e dovrebbero rivoluzionare il rapporto fisco-cittadino: a partire dalle competenze di Equitalia per finire alla depenalizzazione di alcuni reati in materia tributaria. Ma vediamo meglio di cosa si tratta. Equitalia La mediazione – procedimento necessario prima di avviare la causa ed attualmente prevista solo per determinati tipi di ricorsi contro l’Agenzia delle entrate – verrà estesa anche agli atti di Equitalia con vizi di forma (errore nella firma, cartella senza busta ecc.). Questo, probabilmente, per consentire a Equitalia stessa di “ravvedersi” in tempo prima di un’eventuale condanna, in caso di errori formali sulle proprie cartelle, ossia di quelle irregolarità che, per essere rilevate, non hanno bisogno di particolari accertamenti istruttori e giudiziali. Sempre per quanto riguarda Equitalia, ma spostandoci dal piano giudiziale a quello della riscossione, i nuovi decreti andranno a ridurre le funzioni oggi nelle mani dell’Esattore, specie sulla riscossione locale. Per farlo si ipotizza la costituzione tra di un Consorzio che agirà per conto dei Comuni e curerà tutte le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. A Equitalia potrebbe restare l’attività di riscossione coattiva delle entrate locali: quelle cioè dello Stato. È anche vero che questo spostamento delle competenze era già previsto da una legge la cui attuazione è da più anni rinviata con i “milleproroghe” ed attualmente in stand by. Depenalizzazione Sul fronte delle sanzioni penali è in arrivo una depenalizzazione sulla base di soglie predefinite (resteranno fuori le frodi documentali). Interpello Arriva anche la riforma dell’interpello, strumento con cui contribuenti e imprese possono chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere preventivo sulla correttezza del proprio comportamento fiscale, in modo da evitare sanzioni e contestazioni. Alla luce delle imminenti modifiche, il nuovo interpello sarà possibile: – in caso di obiettiva incertezza sull’interpretazione delle norme tributarie; – quando ci sono nuovi investimenti o si aderisce alla cooperative compliance; – per l’applicazione della nuova disciplina sull’abuso del diritto; – nella disapplicazione di norme fiscali che, per contrastare comportamenti elusivi limitano l’applicazione di agevolazioni, crediti d’imposta o deduzioni di costi. Catasto Il cuore della riforma riguarderà il Catasto e la rivalutazione del valore degli immobili degli italiani: rivalutazione che terrà conto degli adeguamenti di mercato intervenuti in tutti questi anni e del mutato contesto urbanistico in cui determinati edifici si sono venuti a trovare (per es. per via della urbanizzazione delle periferie o della rivalutazione dei centri storici). Insomma, il decreto aggiornerà le rendite catastali con un nuovo algoritmo e l’unità catastale sarà determinata non più sui vani ma sui metri quadri.