A norma dell’art. 57 del DPR n. 131 del 1986, il notaio che ha redatto l’atto ed ha richiesto la registrazione è obbligato (quale responsabile di imposta) in solido con la società (obbligato principale) al pagamento dell’imposta. Ne deriva che legittimamente l’ufficio ha notificato l’avviso di liquidazione al notaio in base all’art. 1292 c.c., secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”, e rimette al creditore, nella specie all’amministrazione finanziaria, la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l’avviso anche alla società (cfr. Cass. n. 4047 del 2007 e n. 15005 del 2014), principio che, sotto il profilo processuale, si esprime nella regola che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria (cfr., da ultimo, Cass. n. 24098 del 2014).
Da tali principi consegue, da una parte, che la Società non è legittimata a dolersi della fondatezza dell’atto rivolto nei confronti del coobbligato, dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali, e, dall’altra, che la mancata impugnazione ha reso definitivo il rapporto tributario nei confronti del Notaio.
Resta da aggiungere che tale accertamento non pregiudica la posizione della Società tenuto conto che, a norma dell’art. 1306, co. 1, c.c., “la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido … non ha effetto contro gli altri debitori”, potendo, solo, esser opposta, ex art. 1306, co. 2, c.c., su istanza del condebitore, che ritenga di potersi avvalere del giudicato favore formatosi nei confronti di altro condebitore (sempreché, beninteso, non si sia confronti nei suoi confronti di un giudicato diretto contrario sul medesimo punto).