La licenza di porto d’armi è un’autorizzazione amministrativa che permette di acquistare, di detenere e di trasportare, anche fuori dalla propria abitazione, delle armi da sparo o da taglio. Si tratta di un documento di riconoscimento che ha l’aspetto di un libretto, all’interno del quale vengono inserite tutte le informazioni relative al portatore: dati anagrafici, tipo di arma, utilizzo dell’arma, riferimenti medici, data di scadenza. I termini della licenza si differenziano a seconda del tipo di utilizzo delle armi. Gli organi che provvedono a concedere il porto d’armi sono la Questura per quanto riguarda le armi corte, come ad esempio pistole o altre armi che non superano i 65 cm di lunghezza, e la Prefettura per le armi lunghe, come ad esempio i fucili da caccia. Per ottenere il porto d’armi è necessario essere maggiorenni e presentare dei requisiti, sia fisici che psicologici, indicati tassativamente dal Ministero della Sanità, differenti a seconda che questo venga richiesto per un uso sportivo, di caccia o per difesa personale. In particolare, per la difesa personale è necessario indicare le motivazioni, dettagliatamente spiegate, che spingono alla richiesta di questa autorizzazione. La presentazione della domanda, presso la Questura o la Prefettura, in dipendenza della tipologia di arma, può essere effettuata personalmente, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in via telematica con posta certificata, deve essere corredata di: – certificato medico, attestante le condizioni di salute psicofisica del richiedente; – una fotocopia di un documento di identità valido; – due fotografie in formato fototessera; – marca da bollo del valore di 16 €; – ricevute del versamento delle tasse governative di concessione, effettuato in base all’uso (sportivo, caccia, difesa personale). A seconda dell’utilizzo, il porto d’armi avrà una durata differente: – 6 anni per l’attività venatoria (caccia) e per le discipline sportive quali il tiro a volo, – 1 anno per la difesa personale. La validità si estende a 2 anni per le guardie giurate che necessitano dell’arma per svolgere la propria attività lavorativa. In tutti e quattro i casi, al momento della presentazione della richiesta, è necessario produrre la certificazione che giustifica la domanda, ossia l’iscrizione presso il CONI, o a federazioni affiliate, per il porto d’armi ad uso sportivo, l’iscrizione presso associazioni venatorie per il porto d’armi ad uso caccia, l’indicazione delle motivazioni che giustifichino il bisogno di disporre di un’arma per il porto d’armi ad uso personale, infine, la documentazione lavorativa per il porto d’armi relativo alle guardie giurate. Non possono richiedere, e dunque ottenere, l’autorizzazione coloro i quali si sono dichiarati in passato obiettori di coscienza oppure coloro i quali hanno subito una condanna per determinate tipologie di reati che influiscono sull’affidabilità del soggetto richiedente, quali ad esempio i reati violenti o i reati attinenti al porto illegale di armi.