In 17 anni hanno totalizzato un record. Tra semafori rossi, eccessi di velocità e affini hanno collezionato multe per 120mila euro. Multe tutte pagate ma non con i soldi di chi le ha prese, con quelli di una società pubblica, la Ferrovie Nord Milano. Protagonisti della vicenda Norberto Achille, per 17 anni a capo della società, suo fratello Nicola ma soprattutto suo figlio Marco Achille.
Era quest’ultimo a usare, non si sa bene a che titolo, le auto di rappresentanza di Ferrovie Nord. E a collezionare multe su multe. Pratica che, scrive Repubblica in un lungo pezzo firmato da Emilio Randacio, sarebbe continuata anche a inchiesta in corso.
L’auto preferita da Marco Achille è soprattutto una Bmw 5. Ma al di là dell’uso improprio, del possibile rilievo penale della vicenda, una domanda sorge spontanea. Come si fa ad arrivare a prendere 120mila euro di multe? Cosa ci faceva con quella Bmw pubblica il figlio di Achille? Sulla questione si interroga a modo suo Massimo Gramellini che sulla Stampa scrive:
Centoventimila euro di multe. Anche a prenderne una al giorno, quanti anni di coscienzioso menefreghismo ci vogliono per metterle insieme? E quale sorgente inesauribile di punti zampillava dalla patente di chi ha continuato, sbadato e imperterrito, a collezionare contravvenzioni? Qui si narrano le gesta dei figli neanche più giovanissimi del presidente delle Ferrovie Nord (FN) di Milano, a cui il babbo aveva dato in uso due auto blu decisamente indisciplinate. Uno dei tanti agi che il satrapo dei pendolari divideva con i suoi cari. Dai telefoni all’abbigliamento, dalla pay-tv alle scommesse sportive. Possibile che nessuno si fosse accorto di niente? Cercheranno di farcelo credere, ma sarà ben esistito un ragioniere che saldava gli estratti conto, un revisore addetto ai controlli, un amministratore che per mestiere avrebbe dovuto dare uno sguardo ai bilanci e invece soffriva di temporanea cecità. Esistevano, ovviamente. Però nessuno ha parlato perché nessuno si è stupito né tantomeno scandalizzato
Di cronaca si occupa invece Randacio. Cita le intercettazioni. Telefonate che raccontano di un padre, Randacio, che a un certo punto sembra quasi spaventato per la piega che sta prendendo la vicenda e di un figlio, Marco, che imperterrito continua a usare l’auto e prendere multe:
(… ) Achille riceve una telefonata da tale “Alida”, definita dagli investigatori come “conoscente di Norberto”. “Stamattina un altro articolo…. su Repubblica… con 120mila euro di multe pagate ai familiari”. L’interlocutrice sembra basita. Ma “questo è vero?”, chiede al numero uno di Fnm. “Beh, in parte sì… Sono, se tu fai il conto 17 anni, son tanti voglio dire, ovviamente… però non sono state pagate (le multe, ndr), sono arrivate in ritardo… un casino su quelle multe”. Infrazioni al codice della strada commesse — se si segue il solco dell’indagine — soprattutto dalla Bmw “in uso esclusivo a Marco Achille”. Al quale il padre, a un certo punto si rivolge categorico «non andare in giro con quella macchina lì, adesso se ci beccano facciamo proprio il botto, capisci?».
Era un vezzo, quello di infrangere le norme e di metterle sul conto della società, che non si frena comunque in casa del manager, anche quando lo scandalo è già scoppiato. Sempre il 26 marzo, il padre avvisa telefonicamente il figlio; “Sono arrivate altre due multe. Per velocità e un semaforo rosso”. Il padre sembra severo, questa volta. “Sì, può darsi perché sono passato in quel cazzo di viale Famagosta a 55 all’ora”, risponde serafico il commercialista. Ma il padre sbotta. “Di oltre 10 chilometri all’ora (sopra il limite, ndr). E poi un’altra perché sei passato con il rosso. Cazzo, sono altri 500 euro di multa”. Tanto, poi, paga l’azienda.
Giorno: 3 giugno 2015
Catapano Giuseppe: Eurodisney, prezzi più alti per italiani o tedeschi. Ma anche Zalando, Asos…
A Disneyland Parigi due per una famiglia con bambini costano 865 euro se sei francese o belga, 1.114 euro se sei spagnolo, 1.204 se sei romeno e 1.339 se sei italiano. Prezzi per la stessa identica camera. Nello stesso giorno. Prezzi che variano solo ed esclusivamente in base alla nazionalità di chi prenota. Con italiani, tedeschi e spagnoli penalizzati rispetto a francesi e belgi.
Ad accorgersi del tutto e a denunciarlo è stato un europarlamentare. Uno di quelli la cui nazionalità è favorita, il socialista belga Marc Tarabella. Il punto è che differenziare la tariffa in base alla nazionalità è discriminatorio e illegale. Disneyland, spiega su Repubblica Paolo Brera nel riportare la notizia, per ora si rifiuta di commentare.
Che sia discriminazione e comunque comportamento non legale lo dimostra una direttiva europea del 2006 che all’articolo 95 recita: “L’accesso a un servizio non può essere negato o reso più difficile in base alla nazionalità o al luogo di residenza” Non solo, sempre secondo la direttiva in questione “tariffe e condizioni variabili debbano essere direttamente giustificate da costi supplementari”.
E’ evidente che qualcosa a Eurodisney non torna. Il punto è che non è un caso isolato. Perché l’online, da questo punto di vista è una giungla. Uno compra una maglietta e la paga in base all’indirizzo da cui proviene l’ordine. Tra i marchi finiti sotto accusa da Tabarella ce ne sono alcuni di rilievo:
Siti di abbigliamento online come «Zalando, La Redoute, Asos e altri permettono di acquistare capi a prezzi diversi da un paese all’altro», ma rendono «impossibile acquistare nei Paesi europei in cui è più economico». Nelle boutique in calce e mattoni, due negozi della stessa catena possono vendere lo stesso prodotto a prezzi differenti, ma non possono certo impedire a un cliente di comprare in quello più economico. Online, invece, le frontiere sono intatte e i doganieri inflessibili: per la spedizione, «Zalando ti chiede il codice di avviamento postale» e ti rimanda al sito del paese in cui ti trovi.
Catapano Giuseppe osserva: Privacy dei dipendenti pubblici e privati, le regole previste dal Garante
Il Garante per la Privacy ha reso note alcune misure che le aziende private e le amministrazioni pubbliche dovrebbero adottare per tutelare la privacy dei dipendenti, i quali hanno diritto a mantenere riservati alcuni dati sensibili nei confronti dei colleghi, dei clienti e di tutti coloro con cui entrano in contatto per ragioni di lavoro.
Alcuni dati personali del dipendente possono essere poi trattati dal datore di lavoro soltanto se indispensabili e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie a garantire la maggiore riservatezza possibile e il minore rischio di identificazione all’esterno.
Difatti il trattamento dei dati personali dei singoli lavoratori è lecito solo quando è finalizzato ad adempiere obblighi derivanti dalla legge, dal regolamento o dal contratto individuale.
Ogni utilizzo non necessario e non pertinente alle finalità ammesse è illecito perché lesivo della privacy e dignità del lavoratore.
Nello svolgimento dell’attività lavorativa, si creano molteplici occasioni in cui le informazioni personali dei dipendenti escono allo scoperto e sono soggette ad alto rischio di diffusione incontrollata (dati relativi alla salute, al nucleo familiare, alla residenza e ai recapiti ecc.).
Il Garante suggerisce, in un vero e proprio vademecum, le modalità e i mezzi più idonei ad evitare che la circolazione di tali dati violi la riservatezza e dignità del lavoratore.
Cartellino identificativo
Il cartellino di riconoscimento del dipendente non deve necessariamente indicare tutti i dati anagrafici e le generalità. Può infatti bastare l’indicazione di un codice identificativo, il nome o il ruolo professionale svolto.
Comunicazioni esterne
Nel settore privato, il datore può comunicare informazioni sul lavoratore ad associazioni di datori di lavoro, conoscenti o familiari, solo con il consenso dell’interessato.
Nel pubblico impiego, per le comunicazioni di dati relativi ai dipendenti è necessaria una norma di legge o di regolamento.
Bacheche aziendali
Nella bacheca aziendale possono essere affissi ordini di servizio, turni lavorativi o feriali.
Non possono invece essere affissi documenti contenenti gli emolumenti percepiti, le sanzioni disciplinari, le motivazioni delle assenze (malattie, permessi ecc.), l’eventuale adesione a sindacati o altre associazioni.
Siti web aziendali
Nel settore privato, la pubblicazione sul sito web o la rete interna aziendale di informazioni personali del dipendente (per esempio foto e curriculum vitae) è possibile solo con il consenso dell’interessato.
Nel pubblico impiego, le P.A. possono mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, solo se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo.
In questo caso il datore di lavoro deve selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, evitando di divulgare dati eccedenti o non pertinenti. I dati personali non divulgabili devono essere oscurati.
È sempre preferibile, tenuto conto delle necessità della pubblicazione, indicare meno elementi di identificazione dei lavoratori, ricorrendo se possibile all’anonimato.
È sempre vietata la pubblicazione di informazioni da cui si possa desumere lo stato di salute dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.
Dati sanitari
La diffusione di “dati idonei a rivelare lo stato di salute” del lavoratore è sempre vietata.
Per ragioni strettamente connesse all’attività lavorativa, è invece ammesso l’accesso del datore di lavoro o dei soggetti incaricati ai dati sanitari che il lavoratore fornisce, a titolo esemplificativo, per beneficiare di permessi o giustificare le proprie assenze.
In questi casi i dati sanitari del dipendente devono essere conservati in fascicoli separati e riservati, non accessibili a chiunque.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a consegnare al proprio ufficio un certificato senza diagnosi ma con la sola indicazione dell’inizio e della durata presunta dell’infermità.
Il datore di lavoro non può accedere alle cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti ad accertamenti dal medico del lavoro.
Nel caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all’Inail, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare solo le informazioni connesse alla patologia denunciata.
Impronte digitali e altri dati biometrici
Aziende e P.A. non possono fare un uso generalizzato e incontrollato dei cosiddetti “dati biometrici” dei dipendenti.
Le impronte digitali o della topografia della mano, ad esempio, possono essere usate per gli accessi ad “aree sensibili” (processi produttivi pericolosi, locali destinati a custodia di beni di particolare valore e/o alla conservazione di documenti riservati) o per l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi da parte dei soli soggetti qualificati.
L’impronta digitale o l’emissione vocale possono essere utilizzate per l’autenticazione informatica (accesso a banche dati o a pc aziendali); la firma grafometrica per la sottoscrizione di documenti informatici.
È sempre necessario tuttavia il rispetto di rigorose misure di sicurezza. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad informare i dipendenti sui loro diritti, sugli scopi e le modalità del trattamento dei loro dati biometrici.
In alcuni casi di tecnologia biometrica, il datore di lavoro, prima di iniziare il trattamento dei dati, richiedere un’apposita verifica preliminare al Garante.
Per la conservazione dei dati biometrici non è generalmente ammessa la costituzione di banche dati centralizzate ma è preferibile l’utilizzo di altre forme di memorizzazione (per esempio smart card ad uso esclusivo del dipendente).
Controllo della navigazione internet
I controlli effettuati dal datore sull’uso di internet durante il lavoro sono leciti solo se effettuati per motivi organizzativi o di sicurezza e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati personali del lavoratore, diversi da quelli sensibili, per il legittimo esercizio di un diritto in sede giudiziaria, a fronte della manifestazione di un libero consenso o per un legittimo interesse.
I datori di lavoro pubblici, invece, possono trattare i dati del lavoratore soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in base al Codice privacy, alle leggi e ai regolamenti.
Il datore di lavoro deve chiarire ai dipendenti se la navigazione in Internet o la gestione di file nella rete interna autorizzi o meno specifici comportamenti come il download di software o di file musicali o l’uso dei servizi di rete con finalità ludiche o estranee all’attività lavorativa.
Il datore deve anche specificare quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, si riserva di trarre quando la posta elettronica o la rete internet sono utilizzate indebitamente.
Il datore di lavoro per ridurre il rischio di usi impropri di Internet può adottare opportune misure (filtri alla navigazione, blocco di alcuni siti) che possono prevenire controlli successivi sul lavoratore.
Accesso alla posta elettronica del dipendente
I contenuti della posta elettronica del dipendente sono tutelati costituzionalmente da garanzie di segretezza ma riguardano anche l’organizzazione del lavoro.
In questo quadro è opportuno che il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad es. ufficioreclami@società.com) affiancandoli a quelli individuali.
Il datore di lavoro può mettere a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le “coordinate” di un altro lavoratore.
Si può altresì consentire al lavoratore di delegare un altro lavoratore (fiduciario) in caso di assenze prolungate, a leggere i messaggi di posta e ad inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per l’attività lavorativa. Di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato.
In caso di assenze non programmate (ad es. per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura descritta, il datore di lavoro può incaricare altro personale (ad esempio l’amministratore di sistema) di gestire la posta del lavoratore, avvertendo l’interessato e i destinatari.
Controlli a distanza: geolocalizzazione
I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare a distanza i lavoratori.
Tuttavia in alcuni casi la geolocalizzazione può essere utile per una maggiore sicurezza dei dipendenti permettendo l’invio mirato di soccorsi in caso di difficoltà.
Se viene utilizzata a tale scopo un’app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, devono essere adottate misure volte a garantire che le informazioni visibili dall’app siano solo quelle di geolocalizzazione, impedendo l’accesso ad altri dati (sms, posta elettronica, traffico telefonico).
I dipendenti dovranno essere ben informati sulle caratteristiche dell’applicazione (ad es., sui tempi e le modalità di attivazione) e sui trattamenti di dati effettuati dalle società.
Prima di attivare il sistema, le società devono notificare all’Autorità il trattamento di dati sulla localizzazione.
Videosorveglianza
Per quanto riguarda il ricorso alla videosorveglianza, è vietato il controllo a distanza al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).
Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza o la geolocalizzazione sono rese necessarie da esigenze organizzative o produttive, o sono richieste per la sicurezza del lavoro.
Difatti, in tali casi, gli impianti e le apparecchiature, dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione Territoriale del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Catapano Giuseppe comunica: Pignoramento presso terzi Equitalia, impugnazione al giudice tributario
Se il contribuente viene a conoscenza della pretesa del Fisco soltanto al momento della notifica del pignoramento presso terzi, senza prima ricevere la cartella esattoriale, competente a decidere della relativa opposizione è la Commissione Tributaria e non il giudice dell’esecuzione. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, secondo la quale la mancata ricezione dell’atto prodromico al pignoramento (cartella esattoriale) rende necessaria la valutazione nel merito della pretesa fiscale che il contribuente non ha potuto domandare prima che gli venisse notificato l’atto di pignoramento. La questione, comunque, è particolarmente dibattuta in giurisprudenza. La regola generale è quella secondo cui la competenza della Commissione tributaria si ferma una volta che il procedimento esattoriale avente ad oggetto tributi erariali sia giunto alla fase esecutiva, per la quale è competente il giudice dell’esecuzione (in sede civile). La legge stabilisce infatti che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. Inoltre nell’esecuzione esattoriale delle imposte sui redditi, non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, se non per la pignorabilità dei beni. Tali regole, se applicate anche all’ipotesi di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, creerebbero un vuoto di tutela per il contribuente: se la giurisdizione tributaria è esclusa per gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento e se nell’esecuzione relativa alle imposte sui redditi non è ammessa l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, come può tutelarsi il contribuente che, non avendo ricevuto la cartella e non avendola potuta impugnare, non può più contestarla nel merito perché è già nella fase esecutiva? Il problema è stato risolto da alcune pronunce giurisprudenziali, tra cui quella in esame, che hanno ammesso la tutela dinanzi alla Commissione Tributaria nonostante sia stata già avviata la fase esecutiva. La mancata notifica della cartella esattoriale rende infatti impossibile l’applicazione della regola generale secondo cui il credito non contestato prima dell’esecuzione sia da considerarsi definitivamente accertato. Il contribuente ha dunque diritto all’esame nel merito della pretesa del Fisco potendo impugnare il pignoramento presso terzi e chiedere alla Commissione Tributaria competente di decidere sulla nullità del ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento, sull’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi e sull’infondatezza della pretesa. Secondo la CTR Lombardia tali domande rientrano nella competenza del giudice tributario, laddove la richiesta si riferisce alla mancanza dell’atto prodromico all’atto di pignoramento e alla infondatezza della pretesa contenuta nella cartella di pagamento.
Catapano Giuseppe informa: PCT, si ritorna ai depositi con carta?
Arrivano i primi ripensamenti e le richieste di tornare al passato. Il processo civile telematico, che doveva rivoluzionare, prima ancora della giustizia, il modo di pensare dei suoi operatori, stenta a decollare e, in molte aule di tribunali, si registrano disservizi paralizzanti. Così l’onorevole Michela Rostan, membro della Commissione Giustizia, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministero della Giustizia in materia di processo civile telematico. Dopo un lungo elenco delle criticità del nuovo PCT e dei conseguenti riflessi negativi per gli avvocati, la parlamentare chiede se non sia necessaria la reintroduzione, per un periodo di tempo limitato, della possibilità di depositare gli atti facoltativamente in via cartacea o telematica. Il tutto proprio nel giorno in cui il Ministero dichiarava di aver stanziato 19 milioni di euro per il “potenziamento” del processo telematico (leggi “Il PCT per risparmiare sulle spese? Tutt’altro”). Le norme – si legge nella relazione – hanno dimostrato “di incidere profondamente e negativamente sul piano organizzativo nelle attività dei cancellieri, avvocati, magistrati nonché ausiliari esterni”. Il PCT viene addirittura additato come una causa di rallentamento dei tempi della Giustizia, rendendo più difficile il lavoro del magistrato, il quale, “considerate le modestissime e scarne dotazioni informatiche” è obbligato “ad una estenuante ricerca degli atti processuali e ad una faticosa lettura degli stessi”. Manca poi una prassi univoca nei vari uffici per la formazione e la trasmissione degli atti; gli operatori non sembrano preparati e si arrogano poteri che non competono loro (come il rifiuto degli atti). Proprio le suddette difficoltà hanno spinto alcuni tribunali a invitare gli avvocati a depositare sistematicamente le cosiddette “copie di cortesia” degli atti endoprocessuali e relativi allegati trasmessi telematicamente. Ma se questo serve a facilitare il lavoro del giudice (abituato, spesso, a leggere dalla carta), raddoppia invece quello dell’avvocato che, così, oltre ai nuovi adempimenti, sarà tenuto al rispetto dei vecchi, con le solite file in cancelleria, la richiesta di favori al collega domiciliatario, il lavoro dei collaboratori e tutto ciò che è legato alla carta. Con l’ulteriore rischio, peraltro, di incappare nelle dannose conseguenze della decadenza dei termini di deposito in ipotesi di malfunzionamento del sistema o comunque di guasti e blocchi informatici non imputabili ai professionisti legali. Uno dei problemi più seri, infine, che solleva l’onorevole Rastan è quello – già confermato da autorevoli esponenti informatici – secondo cui le infrastrutture informatiche sono, nei nostri tribunali, obsolete e le procedure eccessivamente complesse “e non allineate con la normativa in materia di digitalizzazione”: la convinzione è che l’elaborazione del PCT sia stata svolta solo nell’interesse del Ministero e degli uffici giudiziari, senza preoccuparsi degli utenti. Per tali ragioni si sta considerando l’ipotesi di reintrodurre, “per un ulteriore e congruo lasso temporale predeterminato”, la possibilità, per i legali, di depositare gli atti facoltativamente in forma cartacea o telematica, “quantomeno fino a quando il sistema non verrà uniformato, semplificato e reso maggiormente fruibile e funzionale”.
Catapano Giuseppe informa: Infruttosità dell’espropriazione forzata, quando si chiude il pignoramento
La norma che introduce la possibilità di dichiarare la chiusura anticipata della procedura esecutiva avente ad oggetto un bene immobile per “infruttuoso esito” costituisce una importante novità introdotta dal legislatore, in quanto per la prima volta si interviene al fine di arginare le lungaggini di quei giudizi che inevitabilmente ledono i diritti del debitore esecutato. L’obiettivo di questo nuovo articolo inserito nelle disposizioni attuative al codice di procedura civile è appunto quello di introdurre un limite di “ragionevolezza” alla durata dell’espropriazione forzata quando risulti evidente che le possibilità di realizzo della stessa si siano ridotte in maniera significativa. Per procedere ad una chiusura anticipata della procedura è necessario che si accerti la circostanza che i creditori non potranno avere un soddisfacimento adeguato delle proprie pretese da valutarsi sulla base dei seguenti indici: – costi per la prosecuzione della procedura; – possibilità di riuscita della vendita del bene; – valore stimato di realizzo. Il giudice dell’esecuzione non compie quindi un semplice conteggio aritmetico, ma deve operare un bilanciamento tra le istanze creditorie e quelle del debitore, disponendo la chiusura anticipata della vendita quando ritenga che non sia possibile giungere ad un soddisfacimento delle istanze dei primi poiché il prezzo della vendita sarebbe eccessivamente basso. La norma in commento ha una formulazione volutamente ampia poiché si afferma che non deve essere possibile raggiungere un ragionevole soddisfacimento delle istanze creditorie alla luce dei costi per mantenere attiva la procedura, nonché delle possibilità di riuscire a vendere il bene ottenendo un non trascurabile valore di realizzo, allo scopo di lasciare un margine discrezionale al magistrato, il quale può decidere di sospendere la procedura se i costi necessari al suo mantenimento superino il prezzo di vendita, oppure se come detto la presumibile vendita dovesse avvenire ad un prezzo molto basso. Tuttavia anche lo stesso punto legato alla prospettiva di realizzo deve essere valutato caso per caso, perché non è detto che se il bene viene venduto ad una somma pari alla metà del suo valore si possa domandare la chiusura del procedimento: occorre comunque valutare se la cifra che si andrebbe a realizzare sia economicamente apprezzabile e possa soddisfare il creditore. Nel caso proposto dal quesito, è quindi certamente possibile domandare la chiusura anticipata della procedura per sua infruttuosità quando il prezzo di vendita del bene sia notevolmente inferiore a quello di mercato, in una percentuale che deve superare almeno la metà del bene (nella prassi si parla anche dell’80% del valore) e al tempo stesso che questa cifra realizzi un’aggiudicazione svantaggiosa rispetto al credito vantato.
Giuseppe Catapano: Scoperta maxi evasione fiscale nel mondo del rally
Con l’operazione “pit stop”, la Guardia di finanza ha scoperto una imponente evasione nel mondo del rally. Sono 27 i milioni sottratti al fisco con un giro di fatture false per quasi 10 milioni di euro. Il Comando Provinciale di Treviso ha eseguito una complessa indagine nei confronti di cinque società, delle quali una estero e con sede fittizia in Austria, tre completamente sconosciute al fisco, un’associazione sportiva dilettantistica, tutte riconducibili a un noto imprenditore del coneglianese operante nel settore delle sponsorizzazioni delle gare di rally. Le società emettevano le fatture a fronte di quanto previsto nei contratti di sponsorizzazione, ,a non presentavano la dichiarazione dei redditi. La Guardia di finanza di Conegliano, oltre alla mancata dichiarazione dei ricavi per oltre 20 milioni di euro, il recupero di costi non documentati per 2,4 milioni di euro ed un’Iva dovuta per 4,4 milioni di euro, è riuscita a ricostruire un giro di fatture per operazioni inesistenti pari a circa 10 milioni di euro con il coinvolgimento di un centinaio di aziende operanti in tutto il Nord Italia. L’amministratore delle società è stato segnalato alle autorità giudiziarie per i reati di infedele e omessa dichiarazione, occultamento dei documenti contabili ed emissione di fatture false. Stessa sorte per tutti i 90 amministratori delle società che hanno utilizzato le fatture. Infine l’analisi dei flussi finanziari rilevati su tutti i conti correnti ha permesso di contestare anche la mancata segnalazione di operazione sospette, per circa 1.000.000 di euro, a carico di un importante istituto di credito.
Giuseppe Catapano comunica: Uscita soci al registro imprese
In caso di decesso, recesso ed esclusione del socio la comunicazione al registro delle imprese va effettuata entro 30 giorni dall’evento a prescindere dalla preventiva modificazione dell’atto costitutivo della società. Nei casi di mancato rispetto del termine tutti gli amministratori della società saranno assoggettati alla sanzione amministrativa ex art. 2630 c.c. È quanto prevede la direttiva emanata dal ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il ministero della giustizia in merito all’exit dei soci di società di persone. Il problema Nei casi di decesso, recesso o esclusione del socio di società personali, ex artt. da 2284 a 2290 del codice civile, ad oggi i comportamenti dei registri delle imprese italiane risultano estremamente disomogenei. Tale situazione, secondo il Mise rappresenta «un sicuro e grave ostacolo all’ordinato svolgimento dell’attività delle imprese, nonché all’affidabilità delle notizie ricavabili dai registi delle imprese». In accordo con l’unione italiana delle camere di commercio, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge 580/1993, viene quindi emanata una direttiva volta ad uniformare il comportamento degli uffici del Registro delle imprese sui temi in questione. Il decesso II decesso del socio di società di persone, di cui all’art. 2284 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo. Ne deriva, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 c.c., che, lo stesso, deve essere iscritto nel registro delle imprese. Questo adempimento pubblicitario dovrà essere eseguito dagli amministratori entro trenta giorni dalla data del decesso, pena l’applicazione delle sanzioni ex art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro), su ciascun amministratore, (sanzione eventualmente oblazionabile ndr). Da rilevare che la direttiva Mise non distingue la libera trasferibilità mortis causa o meno della partecipazione, in relazione alle previsioni dell’atto costitutivo, per cui gli amministratori sono obbligati alla comunicazione al RI in ogni situazione. A seguito dell’istanza degli amministratori l’ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del decesso sulla posizione del socio. Recesso del socio Anche il recesso, nelle società di persone di cui all’art. 2285 c.c., costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo e pertanto deve esser iscritto al registro delle imprese da parte degli amministratori, anche prescindendo dalla preventiva modifica dell’atto costitutivo della società. La posizione del Mise, quindi, si distacca da quella del notariato (ufficio studi del notariato nota del nov. 2008 e mass. Not. Triveneto O.A. 8/2014) che ritiene la dichiarazione di recesso notificata, un atto iscrivibile al registro delle imprese solo se riveste la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In merito alla tempistica dell’adempimento pubblicitario il Mise ritiene che i canonici trenta giorni, oltre i quali scatterebbe la sanzione di cui all’art. 2630 c.c., decorrano da quanto il recesso è divenuto efficace.
Catapano Giuseppe osserva: Pensioni, Renzi: non avrebbe senso dare 18 miliardi a chi sta già bene
“La sentenza della Consulta avrebbe imposto al governo di ripagare 18 miliardi di euro ma i cittadini sanno che non ha senso spendere 18 miliardi per dare i rimborsi anche a chi sta abbastanza bene o bene”. Così il premier Matteo Renzi a Porta a Porta, sottolineando “abbiamo risolto un problema in giro di 15 giorni e abbiamo recuperato credibilità in Europa”. “L’impegno del governo è chiaro ed è: liberiamo dalla Fornero quella parte di popolazione che accettando una piccola riduzione può andare in pensione con un po’ più di flessibilità. L’Inps deve dare a tutti la libertà di scelta”, ha detto Renzi, a Porta a Porta, sul progetto di revisione della riforma delle pensioni. “Senza fare promesse, altrimenti dicono che è una promessa elettorale,” dico che “con la legge di stabilità stiamo studiano un meccanismo non per cancellare la Fornero ma per dare un po’ di libertà se ad esempio a 61 anni vuoi andare in pensione e accetti di prendere quei trenta euro in meno”, aggiunge. “Gli italiani sono intelligenti. Bisogna dire che su tu vai in pensione a questo livello prendi x. Se vai in pensione a questo altro livello, prendi questo. Scegli tu!”. “Per cambiare la scuola bisogna avere il coraggio di vincere alcuni tabù”, ha detto Renzi. “Non avevo sottovalutato gli insegnanti, ero certo che sulla scuola ci sarebbe stata una manifestazione di piazza fortissima. No, non ho frenato ma non sono stato bravo a comunicare la riforma”. In mattinata era stato il ministro del lavoro Giuliano Poletti a spiegare a Repubblica: “Non ci siamo fatti uno sconto. Ci siamo assunti la responsabilità di decidere e di non fare giochetti come non raramente è capitato in questo Paese. Non abbiamo trattato i cittadini come se non fossero in grado di comprendere. Abbiamo detto con chiarezza quello che si poteva fare nel contesto dato”. Lo ha detto a Repubblica il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, spiegando che la decisione sul rimborso delle pensioni e’ stata presa “nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale e nelle compatibilità economiche possibili”. “Ai due miliardi e 180 mln che costerà il pagamento degli arretrati vanno aggiunti i 450-500 mln che dal 2016 ci costerà ogni anno l’indicizzazione dei trattamenti che finora erano stati bloccati”. La strategia dell’esecutivo riceve anche il plauso di Carlo Cottarelli. -“Il governo ha confermato gli obiettivi di deficit precedenti alla sentenza della Consulta. Oltre al fatto che le regole europee devono essere rispettate, il debito pubblico italiano e’ molto alto e c’era poco spazio per spendere di piu’. Il Governo ha fatto una cosa giusta”, ha detto l’ex commissario straordinario per la spending review ed attuale direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale intervenendo a Radio Anch’io. “La realtà – ha proseguito – è che la spesa per pensioni in Italia è intorno al 16,5% del Pil, la più alta di tutti i paesi europei. All’interno di questa ci sono delle voci che in altri paesi sono comprese sotto la voce ‘assistenza’. É un peso molto elevato sulla spesa pubblica che toglie spazio ad altre spese”. Alla luce della sentenza, secondo Cottarelli “occorrerebbe fare un provvedimento ben disegnato e si può pensare a vari modi per intervenire, prima fra tutti far sì che le pensioni siano calcolate in base ai contributi, sempre piu’ elevate rispetto ai contributi effettivamente versati dai cittadini”.Poletti è anche intervenuto sulla legge Fornero. Per il ministro è necessario modificarla e favorire una maggiore flessibilità in uscita, anche per favorire una vera staffetta generazionale.
Ue,bene impegno governo su rispetto vincoli bilancio
Un placet arriva anche dalla Commissione europea che, prendendo nota del decreto sulle pensioni con cui il governo ha annunciato ieri di voler attuare la sentenza della Corte Costituzionale sul blocco alle indicizzazioni, ha accolto con favore l’impegno del governo a mantenere gli obiettivi di bilancio per il 2015, pur riservandosi di esprimere un giudizio definitivo solo dopo che il testo ufficiale del decreto sara’ disponibile. La Commissione, prendendo atto del decreto pensioni, “accoglie con favore l’impegno del governo di mantenere gli obiettivi di bilancio indicati nel programma di stabilità 2015,” si legge in una nota di un portavoce dell’Esecutivo Ue.
“Sulla base degli annunci del governo, l’analisi della Commissione del programma di stabilità dell’Italia, basato sulle previsioni economiche 2015, rimarrebbe invariato,” aggiunge la nota, che però precisa che “una verifica definitiva dell’impatto del decreto sul bilancio sarà fatta quando il testo ufficiale (del decreto) sarà a disposizione.
Catapano Giuseppe scrive: JOB HOUR – INCONTRI IMPRESE – GIOVANI
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Formaper, nell’ambito del programma GARANZIA GIOVANI di Regione Lombardia, ha selezionato e formato giovani al ruolo:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – CONTABILE – PERSONALE
Le imprese hanno la possibilità di incontrare i giovani partecipando al JOB HOUR. Attraverso rapidi incontri one-to-one, potranno identificare i giovani, con cui poi successivamente potranno richiedere un colloquio approfondito.
Job Hour
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO- CONTABILE – PERSONALE
8 giugno ore 10.30/12.30
Palazzo Giureconsulti
Sala Esposizioni
Via Mercanti, 2 – Milano
Iscriviti!
La partecipazione è gratuita, previa registrazione.
Per le imprese che attivano un tirocinio e/o assumono un giovane, sono previsti incentivi e bonus occupazionali del programma “Garanzia Giovani” di Regione Lombardia.
Potranno richiedere la partecipazione al JOB HOUR aziende regolarmente iscritte al Registro Imprese, in regola con i pagamenti del diritto camerale, con dipendenti e studi professionali.
Per informazioni:
Ufficio Marketing & Comunicazione Formaper
Tel. 02/85155344
relazioni.esterne@mi.camcom.it
Ufficio Eventi Camera di Commercio di Milano
Tel. 02. 8515 4389-5344
ufficio.eventi@mi.camcom.it