Un’altra diatriba che riguarda la diversa interpretazione della competenza sull’impugnazione. L’atto di pignoramento è sicuramente di competenza del giudice ordinario in veste di giudice delle esecuzioni ma non sempre. Molte sentenze della suprema corte, ma anche dei giudici di merito, riferiscono che se la notifica degli atti prodromici al pignoramento sono difettosi e non raggiungono lo scopo allora la competenza è del giudice tributario ove si tratti di tributi. Ma in questo caso il puns dolens è proprio quello della regolare notifica delle cartelle esattoriali ed ancora prima degli avvisi di accertamento. Sia i giudici di primo che di secondo grado avevano sentenziato che tutti gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati, per cui, anche per il supremo giudice non vi era dubbio sulla giurisdizione ordinaria della questione. La nomofiliachia evidenziata riguarda l’interpretazione dell’art.2 del d.lgs 546 del 1992 in tema di contenzioso tributario, dove è delineato appunto l’ambito di applicazione delle liti fiscali. Non essendoci dubbi la Cassazione rimanda al giudice delle esecuzioni la decisione della questione.