Catapano Giuseppe: CONTENZIOSO COL FISCO: DIFESA DEL CONTRIBUENTE POGGIATA SUL RICHIAMO A PROPRI ERRORI. INAPPLICABILE IL TERMINE ANNUALE PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE ‘INTEGRATIVA’

Contestazioni della società nei confronti del Fisco per la “cartella di pagamento” in materia di Irpef, fondata sulla “dichiarazione” da essa presentata. Ciò nonostante, è illogico parlare di “dichiarazione integrativa”, e di conseguenza, come fatto invece dall’Agenzia delle Entrate, sostenere l’applicabilità del relativo “termine annuale”.
Confermata, perciò, la vittoria della società, il cui operato in sede di contenzioso è pienamente legittimo, e azzerata la “cartella di pagamento”.
Per i giudici della Cassazione, difatti, è un riferimento certo “l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione”. Allo stesso tempo, però, “il termine annuale previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa” non può esplicare “alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria”, anche se “fondato su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente”. È evidente, difatti, “il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario”, e conseguente è “l’inapplicabilità” in sede di contenzioso “di decadenze relative alla sola fase amministrativa”.
Più in particolare, i giudici sottolineano che “laddove ci si opponga ad un atto impositivo emesso sulla base di dati forniti dal contribuente, non si verte in tema di dichiarazione integrativa, bensì in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi addotti dalle parti, nel rispetto dei relativi oneri probatori”. Di conseguenza, “va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine annuale” previsto per la presentazione della “dichiarazione integrativa”.
Corretta, quindi, la linea d’azione – rivelatasi fruttuosa – seguita dalla società in sede di contenzioso. Per questo motivo, è definitivo l’azzeramento della “cartella di pagamento”.

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