Giuseppe Catapano: Reverse charge leggero

Non si applica la sanzione per omesso reverse charge, poiché la violazione commessa ha natura formale. Questo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza del 15/4/2015, n. 7576. La Corte, dopo una serie di decisioni altalenanti, non ha quindi potuto non tenere in considerazione la sentenza del 11/12/2014 (C-590/13) della Corte di giustizia europea, che aveva considerato la mancata registrazione della fattura integrata o dell’autofattura una violazione non sostanziale ma solo formale in assenza di danno erariale.

In particolare, il contenzioso riguarda l’omessa integrazione delle fatture da parte di un società italiana per acquisti intracomunitari di beni. Il contribuente, non aveva annotato le autofatture nei registri Iva, secondo quanto disposto dall’art. 47 del dl 331/1993 e non aveva redatto il modello Intrastat.

L’Agenzia delle entrate, considerava l’omissione una violazione sostanziale, e procedeva all’irrogazione delle sanzioni e negava il diritto alla detrazione dell’Iva. Il contribuente proponeva ricorso, dinanzi la Commissione tributaria, sostenendo che la violazione è di natura squisitamente formale in quanto l’Iva a debito non inserita nel registro vendite si compensa con l’Iva a credito non riportata nel registro acquisti , quindi non si ha alcun danno erariale. I giudici di merito, in primo e secondo grado, accoglievano il ricorso del contribuente.

L’Agenzia avverso la decisione della Ctr Umbria proponeva ricorso per Cassazione. La Corte ha affermato che l’Agenzia delle entrate disponeva di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali erano stati soddisfatti e quindi non può imporre ai fini della detrazione dell’Iva, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo.

Catapano Giuseppe scrive: Come adottare un bambino in Italia

La legge italiana inquadra l’adozione non come un diritto degli adulti, ma come uno strumento finalizzato a permettere ad ogni bambino di vedere realizzato il diritto di avere una famiglia. L’iter prevede che la coppia desiderosa di adottare un minore si dichiari disponibile all’adozione e si sottoponga ad accertamenti per verificare che sia idonea ad adottare. La prima tappa della procedura prevede l’affidamento familiare dei minori. Quando la famiglia di origine del minore si trova in accertate, ma temporanee difficoltà (soprattutto economiche), il minore viene affidato ad altra famiglia che provvede al suo mantenimento e alla sua educazione in vista di un ritorno a quella d’origine. L’affidamento è, di solito, concordato tra genitori ed ente locale (con la mediazione dei servizi sociali) ed ha carattere temporaneo; non modifica perciò lo stato di famiglia del minore: è diretto al recupero delle relazioni del minore con la propria famiglia e non alla sostituzione di questa con una nuova. Nel caso in cui i genitori naturali non concordino nell’affidamento, l’affidamento, ove ritenuto necessario, sarà disposto direttamente dal Tribunale per i minorenni. Se però la famiglia di origine sia del tutto inidonea ad occuparsi del minore ed in modo permanente, lo stesso può essere adottato da una famiglia idonea. L’adozione è quindi ammessa solo a favore di minori che si trovano in stato di abbandono materiale e morale dovuto a difficoltà permanenti e non transitorie della famiglia d’origine. Gli adottanti devono essere una coppia di coniugi sposati da almeno tre anni e non separati, nemmeno semplicemente di fatto. Se il minore ha compiuto i 14 anni occorre il suo consenso all’adozione. L’adozione interrompe ogni rapporto tra il minore e la sua famiglia d’origine e lo inserisce, come figlio legittimo, nella famiglia adottiva. L’adozione si perfeziona con un procedimento che si svolge dinnanzi al Tribunale per i minorenni. Le fasi della procedura sono le seguenti: 1) la coppia presenta domanda di adozione al Tribunale per i minorenni: si tratta di una domanda in carta semplice valida per tre anni e rinnovabile; 2) la domanda deve essere accompagnata da tutti i documenti utili a dimostrare la presenza de i requisiti indispensabili (per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al Tribunale per i minorenni): quelli generalmente richiesti sono il certificato di nascita, lo stato di famiglia, la dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi (in caso di decesso bisogna produrre il certificato di morte); la busta paga o modello 740, il certificato del casellario giudiziale dei coniugi, la dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi; 3) ricevuta la domanda di adozione, il Tribunale per i minorenni dispone accertamenti volti a verificare se la coppia richiedente sia idonea all’adozione: in questa fase sarà valutata la capacità dei coniugi di educare il bambino, di prendersene cura economicamente e affettivamente. Il compito di effettuare queste indagini è sovente delegato ai servizi socio-assistenziali degli enti locali in collaborazione con le AUSL; 4) esauriti questi accertamenti, il Tribunale per i minorenni valuta la relazione prodotta dai servizi e decreta se la coppia è idonea o meno all’adozione. E’ bene sapere che i genitori non possono scegliere il bambino da adottare: è il Tribunale stesso a scegliere la coppia più adatta al minore adottabile. Verrà quindi disposto l’affidamento preadottivo (della durata di l anno) e al termine di questo periodo verrà emesso il decreto di adozione. Gli effetti del decreto di adozione sono: – un effetto legittimante per cui il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome; – un effetto risolutivo, che fa cessare i rapporti giuridici (di parentela) tra il bambino e la sua famiglia di origine. L’adozione non può essere revocata a meno che il minore si trovi nuovamente in stato di abbandono.

Catapano Giuseppe osserva: Stop anatocismo, commissioni e spese sul conto corrente

Se il giudice dichiara illegittima la clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo disposto dal codice civile, deve essere rifatto tutto il conteggio degli interessi dovuti dal correntista, che andranno determinati senza alcuna capitalizzazione, neanche quella di tipo annuale. Non solo: non basta che il contratto faccia un generico riferimento alle “commissioni” per legittimare la misura della commissione di massimo scoperto e ogni altra spesa di tenuta del conto non pattuita in modo chiaro. Questi gli importanti principi affermato dal Tribunale di Bari in una recente sentenza che, così facendo, ha condannato un istituto di credito a rifondere, nei confronti del cliente, circa 72 mila euro: mica poco se si considera che a tanto ammontavano gli interessi calcolati illegittimamente sul conto con la tecnica (vietata dalla legge) dell’anatocismo. Secondo quanto giustamente ha affermato il giudice pugliese, una volta pronunciata la nullità della clausola di previsione degli interessi, non si può neanche stabilire la capitalizzazione annuale degli stessi (che, al contrario di quella trimestrale, è consentita dalla giurisprudenza). Una volta, infatti, annullata la relativa previsione contrattuale per contrasto con la legge, non solo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è illegittima perché viola il divieto di anatocismo, ma la stessa circostanza esclude che si possa applicare anche la capitalizzazione annuale (e ogni altra) sugli interessi debitori. Si tratta, infatti, di un risultato ormai acquisito nella giurisprudenza della Cassazione che, dal 1999, ha dichiarato illegittima la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi passivi, per quanto radicata nella prassi bancaria e contenuta nelle norme bancarie uniformi sui conti correnti. Non è mai esistito – chiarisce la Corte – un uso normativo in grado di derogare al divieto contenuto nel codice civile che, pertanto, resta fermo e inviolabile. In ogni caso risulta escluso che nel ricalcolo dei rapporti dare/avere fra correntista e banca si debba applicare la capitalizzazione annuale degli interessi. E questo in conformità con quanto, di recente, affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: “Qualora nell’ambito de contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”. La sentenza inoltre afferma la nullità della clausola cosiddetta “uso piazza”, ossia quando gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura. La clausola è nulla per via della necessità di forma scritta per la determinazione degli interessi convenzionali ultralegali. La commissione di massimo scoperto, inoltre, non può essere desunta dal generico riferimento contenuto nel contratto che fa riferimento alle “commissioni” senza alcuna ulteriore specificazione; allo stesso modo, in assenza di una espressa preventiva pattuizione delle spese di tenuta di conto (ossia delle spese per operazione e di quelle fisse di chiusura), anche queste ultime non sono dovute dal correntista.

Catapano Giuseppe informa: Firmato l’Accordo per il Credito 2015

È stata firmata l’intesa sull’Accordo per il Credito 2015 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni d’impresa maggiormente rappresentative.
L’Accordo consente di sospendere anche i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti.

Dal 2009 le Pmi hanno potuto sospendere il pagamento della quota capitale di oltre 415 mila finanziamenti, ottenendo liquidità aggiuntiva per circa 24 miliardi di euro.

L’Accordo per il Credito 2015, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, prevede tre iniziative:

  • Imprese in ripresa
  • Imprese in sviluppo
  • Imprese e Pubblica Amministrazione.

IMPRESE IN RIPRESA

Prevede la possibilità per tutte le Pmi di:

  • sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing, anche agevolati o perfezionati con cambiali;
  • allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario.

Risultano pertanto confermate le misure di sospensione e allungamento dei mutui bancari previste dai precedenti accordi.

Le operazioni di sospensione potranno avvenire con le seguenti modalità:

  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine dei mutui PMI, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • sospensione per 12 mesi oppure per sei mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”.

Le operazioni di  allungamento dei finanziamenti alle imprese (tale misura non è prevista per le operazioni in leasing) potranno riguardare la durata dei mutui (allungamento pari al 100% della durata fino ad un massimo di 3 anni per i mutui chirografari e 4 per gli ipotecari), le scadenze del creduto a breve termine (270 giorni) e quelle del credito agrario (fino a 120 giorni).

IMPRESE IN SVILUPPO

L’accordo prevede che le banche aderenti costituiscano dei plafond individuali – con un obiettivo di dotazione complessiva pari a 10 miliardi di euro – destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle Pmi.
La nuova misura si estende anche al finanziamento dell’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi investimenti realizzati o in corso, come anche della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.

IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riprende lo schema precedente per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la Pa, aggiornandone i contenuti alle recenti disposizioni legislative.