Catapano Giuseppe osserva: Divorzio, i sei o dodici mesi di separazione decorrono dalla prima udienza

Il 22 aprile scorso la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato a larghissima maggioranza (398 sì, 28 no e 6 astenuti) la c.d. legge sul divorzio breve. Certamente, non si tratta di una rivoluzione copernicana. C’è già chi parla di un’occasione mancata di eliminare il doppio passaggio separazione – divorzio adeguando, così, la normativa italiana a quella degli Stati che prevedono il divorzio diretto (senza passare attraverso un periodo di separazione). Ad ogni modo, con la contrazione del tempo necessario per addivenire alla domanda di divorzio si riduce drasticamente, quel “periodo di riflessione” fonte di tanto contenzioso.

Tempi – Per quanto concerne le separazioni giudiziali è prevista la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente di presentare la domanda di divorzio. I dodici mesi decorrono dalla data di presentazione dei coniugi dinnanzi al giudice per l’udienza presidenziale di separazione. Ovviamente, ciò avrà come inevitabile conseguenza il fatto che al momento della presentazione della domanda di divorzio sarà ancora pendente (presumibilmente in primo grado) il procedimento di separazione giudiziale. Tuttavia in queste ipotesi la causa non dovrà essere assegnata al giudice della separazione personale (contrariamente a quanto previsto dalla Camera in prima lettura).

Nelle separazioni consensuali è prevista la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che consente la presentazione del ricorso per ottenere divorzio. Tale termine breve si applica anche ai giudizi inizialmente contenziosi, che poi, in virtù dell’intervenuto accordo delle parti, si trasformano in congiunti.

Comunione legale – La norma prevede, altresì, la riduzione dei tempi per ottenere la separazione dei beni, per il caso in cui i coniugi durante l’unione matrimoniale abbiano optato per il regime della comunione legale. Fino ad oggi lo scioglimento della comunione avveniva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale. La nuova norma prevede, invece, che lo scioglimento della comunione avvenga nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.

L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati viene comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione. Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla stessa data.

La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi potrà essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio. Fino ad oggi il presupposto della domanda di divisione era la pronuncia definitiva di separazione quindi, prima di tale momento, mancava il titolo per richiederla.

La nuova norma prevede infine la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti temporanei ed urgente emessi dal Presidente in sede di separazione anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. Nulla è invece cambiato in ordine alle procedure di negoziazione assistita.

IL TESTO
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 22 aprile 2015, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

Articolo 1
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Articolo 2
1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Articolo 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Catapano Giuseppe informa: Il resoconto dell’incontro “Credito: tutti per uno, tutela per tutti”

E’ stato un successo il primo incontro organizzato da StopSecret Magazine a Roma il 22 aprile 2014 presso la Camera dei Deputati, la sala dei gruppi parlamentari era gremita (oltre 350 iscritti che sono venuti a sentire e vivere questa bella esperienza), avvocati, ufficiali giudiziari, investigatori, credit manager, società di recupero crediti e di informazioni commerciali e, soprattutto, di associazioni di categoria, dei consumatori ed istituzioni.

Il risultato è stato un interessante e articolato confronto, sincero e appassionato, sul tema della gestione dei dati nel processo di recupero stragiudiziale e giudiziale, tra il Garante della Privacy, le associazioni dei consumatori, quelle dei professionisti di questo settore (ACMI, FEDERPOL, UIRS e AUGE), il Sottosegretario al Ministero di Giustizia, l’On. Cosimo Maria Ferri, che ha promosso la riforma della giustizia e l’On. Giuseppe Berretta che, in Commissione Giustizia è stato il promotore e il protagonista di questa innovazione che rappresenta un punto di svolta per il paese e non solo per i professionisti coinvolti nel processo civile.

Una giustizia civile efficiente, infatti, non fa paura a nessuno, al contrario aumenta la competitività e l’appeal del nostro bel paese in ambito internazionale. Lo rende appetibile per gli investitori stranieri, che, come noto, cercano prioritariamente la certezza del diritto come prerequisito per la scelta sui loro investimenti.

In particolare, il dibattito della lunga mattinata si è articolato, senza sosta, in due momenti: una prima tavola rotonda sulla gestione delle informazioni nel processo di recupero stragiudiziale ottimamente introdotta dal segretario generale di FEDERPOL Roberto Gobbi. L’Avv. Gobbi ha, infatti, sostanzialmente raffigurato alle istituzioni presenti in sala come il comparto economico rappresentato da FEDERPOL sia oggi un mondo imprenditoriale evoluto, fatto di regole, formazione e come al contempo, le imprese del settore sviluppino occupazione in modo significativo (al punto da aver da poco stipulato un CCNL di categoria). Tanto premesso ha lanciato il suo messaggio chiedendo apertamente “che i poteri d’indagine degli investigatori in ambito penale siano traslati anche nel processo civile, in modo da rendere maggiormente efficiente la macchina della giustizia”.

Alla prima tavola rotonda hanno partecipato: Carmine Evangelista di AZ Holding, il gruppo Cerved (che ha partecipato anche alla seconda tavola rotonda con l’Avv. Tanzarella), il credit Manager, Giovanni Restelli, di Gtech SPA – Lottomatica – ed infine il dott. Andrea Zito per Serfin 97.

Il dibattito ha consentito l’approfondimento ed il confronto sui principali problemi nella gestione dei dati dei debitori nel processo di recupero stragiudiziale (in particolare quelli non forniti dal cliente in sede di stipula del contratto).

Prima della seconda tavola rotonda dedicata al recupero giudiziale dei crediti, c’è stato un vivace break istituzionale che ha avuto come protagonisti il Sottosegretario al Ministero della Giustizia Cosimo Maria Ferri che ha letto i più recenti provvedimenti giurisprudenziali in tema di accesso alle banche dati, alla luce della riforma della giustizia dell’On. Giuseppe Berretta, uno dei padri della riforma della giustizia.

L’ intervento di ambo i rappresentanti del Governo e del Parlamento non si è limitato al solito saluto distaccato delle istituzioni, come avviene in molti convegni, ma è stato molto vivace e sentito, in particolare il sottosegretario si è sottoposto subito dopo il proprio intervento ad un fuoco di fila di domande dalla sala, soprattutto dalle Associazioni di categoria presenti che hanno chiesto a gran voce l’allargamento anche ai loro comparti dei nuovi poteri di indagine (FEDERPOL) e importanti chiarimenti (l’AUGE).

A seguire ha preso la parola il dott. De Paoli, dirigente presso il Garante per la Privacy, che ha ripercorso a beneficio dei presenti le ultime iniziative del suo ufficio, in particolare i principali tavoli di lavoro su cui questa autorità è impegnata per ammodernare l’assetto di regole relative alla gestione dei dati nel nostro paese (il tavolo per la riforma dei Sistemi di Informazione Creditizia, quello dei SIT per la creazione della nuova centrale antifrode in ambito telefonico) ed infine, ha ricordato l’adozione di un nuovo codice deontologico per gli operatori delle informazioni commerciali.

Gianluca Di Ascenzo Vice Presidente del CODACONS, che partecipa a quei tavoli di lavoro sin dalla loro partenza insieme ad altre poche associazioni dei consumatori come ad esempio Acu e Konsumer Italia, ha evidenziato anche il cambio di passo da parte del mondo consumeristico italiano, volto a dare una reale tutela ai cittadini ma in un’ottica di promozione sociale capace di contribuire all’educazione dei consumatori con iniziative concrete.

La mattinata si è conclusa con la tavola rotonda sulla gestione dei dati in ambito giudiziale aperta dal Presidente di ACMI Roberto Daverio, cui hanno partecipato come detto l’AUGE (Associazione degli Ufficiali Giudiziari) con Adele Carrera e Francesco Laquidara, Nazzareno D’Atanasio di MARAN (società leader nel mondo del recupero crediti), Luca Polverino avvocato ed esperto del comparto NPL ed asset management, e il già ricordato Rocco Tanzarella di CERVED, tutti concordi nel chiedere alle istituzioni, la rapida emanazione dei decreti attuativi, dell’art. 492 bis del Codice di procedura Civile.

I lavori sono finiti alle ore tredici con l’inusuale rispetto dei tempi programmati.

Questo primo evento, ha commentato Cosimo Cordaro AD di Stop Secret S.r.l., “è stato un vero successo e siamo solo al primo passo di un lungo cammino – e con orgoglio ha proseguito dicendo – la gestione delle informazioni merita un approfondimento costante per gli operatori e, insomma, basta segreti o meglio StopSecret!”.

A tal riguardo a breve sul sito verrà proposto il calendario degli eventi per questo 2015.

Giuseppe Catapano informa: Dis-coll: la disoccupazione ai co.co.co.; come funziona

Anche chi ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), sia pure a progetto (co.co.pro.) potrà ottenere l’indennità di disoccupazione. Il nuovo ammortizzatore sociale si chiama dis-coll. In verità la misura è sperimentale per il 2015, questo perché il Governo dovrebbe eliminare per sempre i co.co.pro., mentre i co.co.co. dovrebbero rimanere.

Destinatari

I destinatari di questo nuovo trattamento sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps (quindi non iscritti contestualmente ad altre Casse o gestioni). Sono esclusi amministratori e sindaci.

I collaboratori devono, inoltre, non essere pensionati e non avere partita Iva.

Condizioni soggettive
Condizione per ottenere la dis-coll è la perdita involontaria del lavoro. Viene escluso quindi il lavoratore che sia receduto dal contratto per propria volontà.

Inoltre è richiesto il possesso dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda dell’indennità.

A differenza della indennità “una tantum” prevista dalla precedente normativa, non è più necessario il requisito della condizione di monocommittenza del collaboratore coordinato e continuativo. Non vi sono neanche limiti di reddito nell’anno precedente.

Requisiti contributivi
Il richiedente deve aver:

– versato almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso e,
– nell’anno solare dell’evento di cessazione dal lavoro,versato almeno un mese di contribuzione oppure avere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Esempio:
Un collaboratore che perde il lavoro a giugno 2015 (per un rapporto iniziato a febbraio 2015 e senza attività lavorativa nel2014) potrebbe maturare il diritto alla DIS-COLL se in questo periodo sono stati versati e accreditati contributi ai fini pensionistici per almeno 1.166,10 euro (4.664,40112×4).

A quanto ammonta
Nei casi in cui il reddito di riferimento del collaboratore sia pari o inferiore nel 2015 a 1.195 euro l’importo dell’indennità corrisponde al 75% del reddito medio mensile calcolato sull’anno di cessazione dal lavoro e sull’anno solare precedente.

Se il reddito di riferimento è superiore a 1.195 euro, il 75% di tale importo è incrementato del 25% della parte che eccede i 1.195 euro.

L’importo complessivo, comunque, non può superare 1.300 euro.

È prevista una riduzione progressiva della prestazione pari al 3% dell’indennità di ogni mese a decorrere dal 4° mese di godimento.

Per la Dis-Coll non è previsto il riconoscimento di contributi figurativi, mentre è ugualmente assoggettata a imposizione fiscale, essendo sostitutiva del reddito.

Durata
La durata del beneficio è parametrata alla storia contributiva dei lavoratori. Pertanto la corresponsione dell’indennità è prevista per un numero di mensilità pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso. Naturalmente non vengono computati nel calcolo per definire la durata della prestazione i periodi già considerati per l’erogazione di altre prestazioni di disoccupazione.

La durata massima dell’indennità è 6 mesi.

La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e fino al predetto evento.

Per continuare a godere dell’indennità è necessario che il collaboratore conservi lo stato di disoccupazione, oltre che partecipare regolarmente alle iniziative di attivazione del lavoratore e di ricerca attiva di una nuova occupazione e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Presentazione della domanda
Per ottenere l’indennità bisogna presentare domanda in via telematica all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto alla prestazione decorre non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure, superato questo termine, dal giorno successivo la presentazione della domanda.

Anche se la bozza di Dlgs sulle tipologie contrattuali prevede l’eliminazione del lavoro a progetto, non sono tuttavia eliminati i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In questo, peraltro, si trova coerenza nella previsione della Dis-Coll non solo per i lavoratori a progetto, ma appunto genericamente per i collaboratori coordinati e continuativi. Appunto perché non scompariranno a decorrere dal 1° gennaio 2016 tali figure, la Dis-Coll potrebbe essere estesa ad anni successivi al 2015, saranno necessari nuovi ed appositi stanziamenti.

Catapano Giuseppe: La patente è equiparata alla carta di identità?

La nuova patente di guida (quella con il tesserino plastificato) è valida come “documento di riconoscimento” allo stesso modo della carta d’identità e del passaporto? Una domanda che si pongono in tanti, specie quando si ha la necessità di presentare i propri documenti da un notaio o all’interno di una pubblica amministrazione, per il rilascio di un certificato, di un’autentica di firma, di un atto pubblico, ecc. E questo perché se è normale portare sempre con sé la patente, non è altrettanto frequente che i cittadini tengano nel portafoglio anche il passaporto, il codice fiscale o la carta d’identità. E allora, la speranza è sempre che la prima possa sostituire i secondi ai fini dell’identificazione ufficiale del soggetto titolare. Ebbene, la risposta a questo comune interrogativo è affermativa. In ordine alla validità della patente di guida, ai fini dell’identificazione dei relativi titolari, anche nel nuovo formato plastificato si è espresso in senso positivo il ministero dell’Interno, con una circolare del 14 marzo 2000. Il carattere di documento di identificazione personale contraddistingue tuttora la patente di guida, anche in formato plastificato, in quanto contiene i requisiti prescritti dalla legge (e in particolare dal regolamento del Tulps, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che considera equipollente alla carta d’identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un’amministrazione dello Stato. La funzione di documento di riconoscimento attribuita alla patente di guida è stata confermata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In particolare, quest’ultimo indica come documenti equipollenti alla carta d’identità: – il passaporto, – la patente di guida, – la patente nautica, – il libretto di pensione, – il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, – il porto d’armi.

Catapano Giuseppe: Grecia scivola verso una Cipro Bis: banche chiuse e capitali bloccati

Banche chiuse e capitali bloccati, proprio come già fece Cipro in tempo di default. Questa la prospettiva che si apre per la Grecia secondo il rapporto di Prometeia, che spiega come il governo di Atene per far fronte alla crisi potrebbe già nei prossimi 3 o 6 mesi essere costretta a seguire la strada di Cipro. Intanto gli economisti europei, da Mario Draghi della Bce al presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, attaccano senza pietà Yanis Varoufakis, ministro delle Finanze greco, definendolo “perditempo e dilettante“.
Il rapporto di previsione presentato a Bologna da Prometeia non esclude una circolazione interna alla Grecia di strumenti di pagamento paralleli (tipo I Owe You) per sopperire alla mancanza contingente di fondi. Si tratta di una previsione a medio e breve termine, quindi nell’arco dei prossimi mesi. A differenza di Cipro, tuttavia, questi ipotetici provvedimenti, spiega l’associazione bolognese, andrebbero a gravare su una situazione già provata da sei anni consecutivi di recessione. Una situazione sociale già compromessa quindi, fatto che pone davanti alla politica, in primis alla Ue, una serie di interrogativi a cui, appunto, solo la politica potrà dare una risposta definitiva.
Prometeia non avanza ipotesi su quale sia la probabilità che questo scenario di verifichi, giudicandolo semplicemente possibile, e fa previsioni che sono compatibili sia con la “normalità vista sinora”, ma senza nemmeno escludere invece un nuovo scossone che provvedimenti più estremi, come l’inserimento di strumenti di pagamento paralleli per un periodo di tempo limitato, potrebbero implicare. Entrambe le possibilità mantengono però alla fine elevata la sfiducia nei confronti della Grecia con effetti negativi anche sulle economie più fragili dell’Uem e sulla Grecia stessa. Prometeia stima infatti che fino ai mesi estivi lo spread rispetto al bund dei rendimenti dei paesi periferici tenda ad ampliarsi e che quest’anno la Grecia torni a registrare una nuova contrazione del Pil.
Mario Draghi ha ribadito alla Grecia che l’aiuto della Bce potrebbe arrivare ma il tempo di Atene per mettersi in paro con le richieste dell’Europa sta finendo:
“La liquidità d’emergenza (Ela) sarà data fino a che le banche (greche ndr) saranno solvibili e ci sarà collaterale adeguato, ma vista l’attuale fragilità della situazione la Bce potrebbe dover tornare indietro e rivedere l’haircut sul collaterale. Il tempo sta finendo, la rapidità è essenziale”.
A condividere le idee di Draghi e arrivare a definire “perditempo e incompetente” il ministro Varoufakis è Dijssemlbloem, presidente dell’Eurogruppo, che ha detto:
“Bisogna fare di più, c’è il senso d’urgenza, i greci sanno che il tempo sta finendo, ma aprile ancora non è finito. E’ stato perso troppo tempo, c’è bisogno di progressi significativi così che le istituzioni possano dare luce verde alla lista di riforme e l’Eurogruppo all’accordo – precisando che la prossima revisione del caso greco sarà all’Eurogruppo dell’11 maggio -. E’ stata una discussione molto critica, abbiamo fatto un accordo due mesi fa, ora credevamo di poter prendere una decisione, ma invece siamo molto lontani e quindi sì, è stato un dibattito molto critico”.

Catapano Giuseppe: MENTRE GIOCHIAMO CON L’ITALICUM BANKITALIA FA BENE A RICORDARCI CHE LA POLITICA ECONOMICA MANCA DI CORAGGIO E LUNGIMIRANZA

In attesa che la stucchevole partita tra Renzi e Bersani su legge elettorale e riforma del Senato ci consegni un presunto vincitore, sarà meglio tornare a buttare un occhio all’economia. A consigliarlo sono le parole usate dalla Banca d’Italia in una recente audizione parlamentare, in cui, pur con la consueta prudenza, non ha sottaciuto alcune riserve alla politica economica del governo. Cosa di per sé rilevante, ma che assume ancora più peso se si pensa che negli ultimi tempi il Governatore Visco era apparso, in alcune uscite, quasi filo-governativo. Vediamo in dettaglio.

La prima riserva riguarda la politica di bilancio. A dispetto della retorica del tesoretto – che, notiamo con piacere nonostante il ritardo, viene ora disconosciuta dal viceministro Morando – Bankitalia ricorda che per centrare l’obiettivo assunto dal governo in sede Ue di contenimento del deficit al 2,6% del pil, occorre trovare circa 8,5 miliardi, e sottolinea che finora l’unica cosa definita è che si tratterà di riduzione della spesa. Come, su quali voci, con quale intensità, si voglia realizzare questo taglio, non è dato sapere. Dunque, è assolutamente improprio parlare di tesoretto da spendere. Mentre è chiaro che se il taglio della spesa arriverà a 10 miliardi ci sarà un margine di 1,5 miliardi da poter usare – speriamo non per populistiche attività benefiche – e se al contrario sarà inferiore agli 8 miliardi e mezzo, rimarrà un buco. Ma è altrettanto chiaro che, volendo, se il coltello nel burro della spesa corrente e improduttiva fosse una volta tanto spinto fino in fondo, si potrebbe creare ben altro tesoretto, magari da usare per una politica che finalmente si ponga sul serio il tema degli investimenti per lo sviluppo. Stesso discorso vale per il debito: non c’è null’altro se non il rinvio agli avanzi primari, via virtuosa ma secolare alla riduzione dello stock. Qui abbiamo l’impressione – a dirlo siamo noi e non Bankitalia, ma abbiamo la presunzione di pensare che a via Nazionale la pensino in modo non difforme – che anche questo esecutivo, come tutti quelli della Seconda Repubblica, creda che immaginare interventi straordinari di riduzione dell’indebitamento pubblico sia catalogabile come politica di austerità fine a se stessa. Invece, sono ben due i motivi per cui andrebbe realizzata. Il primo è che occorre, come dice Bankitalia, “mettere il Paese in sicurezza” rispetto agli umori dei mercati. E che serva, lo dimostra il balzo fatto negli ultimi giorni dallo spread (130 punti) a seguito delle preoccupazioni relative alla Grecia: è bastato poco per risalire rapidamente, a dimostrazione che la situazione non è affatto stabilizzata. Il secondo motivo, a nostra giudizio ancora più importante, è che l’intervento sul debito può essere, a certe condizioni, una misura espansiva e non costrittiva. Per farlo, infatti, c’è un solo modo virtuoso: mettere mano al patrimonio pubblico. E smobilizzarlo significa liberare risorse che possono sia tagliare il debito (per esempio, portandolo sotto il tetto del 100% del pil) sia costituire un pacchetto di investimenti produttivi (diretti e/o indiretti, attraverso il taglio del peso fiscale a carico delle imprese), e quindi finalizzati allo sviluppo. Ma di tutto questo, appunto, neanche l’ombra.

E che per lo sviluppo ci si limiti ad accendere ceri e sperare che le condizioni congiunturali esterne restino per molto tempo così virtuose come lo sono da qualche mese, lo si evince dalle stime sul pil espresse nel Def e dalla critica, pur di sponda, espressa sempre da Bankitalia. Perché quelle previsioni – +0,7% quest’anno, il doppio nel prossimo biennio – sono nello stesso tempo troppo e troppo poco. Troppo, perché appaiono in eccesso rispetto a quelle formulate da organismi internazionali, da ultimo il Fondo Monetario. Troppo poco perché, quand’anche si rivelassero fondate o addirittura sbagliate per difetto – come curiosamente le ha commentate lo stesso governo, che però non dovrebbe indulgere né in ottimismo né in pessimismo, ma indicare stime realistiche, visto che su quelle poggia tutta la sua azione – sarebbero comunque tassi di crescita inadeguati. Infatti, pur in un contesto economico mai così favorevole (euro, tassi e petrolio bassi, liquidità senza limiti), la ripresa in corso è debole, frammentaria e a macchia di leopardo, tanto che il nostro tasso di sviluppo continua ad essere la metà della media europea e le proiezioni dello stesso Def ci dicono che per tornare ai livelli del 2007 (peraltro poverelli) e recuperare il perduto (10 punti di pil, un quarto della produzione industriale, un sesto della capacità manifatturiera, oltre due milioni di posti di lavoro) occorre attendere, se tutto va bene, il 2022. Dunque, piuttosto che annunciare “tesoretti” e studiare elargizioni pre-elettorali, bisognerebbe finalmente imprimere una svolta radicale alla politica economica: tagliare la spesa pubblica improduttiva, ridurre il carico fiscale e portare il debito sotto il 100% del pil, investendo in conto capitale in solidi progetti industriali. Servirebbero 600-700 miliardi e un progetto paese in testa. Basta avere coraggio.

Ora, non sappiamo se il presidente del Consiglio, di fronte a questi rilievi, abbia iscritto la Banca d’Italia, e noi a maggior ragione, d’imperio nel registro dei gufi, ma vorremmo che fosse chiaro che noi non ci sentiamo affatto all’opposizione di questo che continuiamo a ritenere l’unico governo possibile, e non solo per mancanza di serie alternative. Solo che vorremmo da un uomo di rupture come Renzi maggiore coraggio e maggiore lungimiranza.

Catapano Giuseppe scrive: 730 precompilato senza detrazioni

Precompilata senza detrazioni Irpef per molti lavoratori dipendenti e pensionati. Bonus degli 80 euro in alcuni casi richiesto indietro ai contribuenti. Dati inesatti su interessi passivi dei mutui e polizze assicurative. Insomma, il software utilizzato dal fisco per la precompilata scarta spesso importi a favore del contribuente determinando un debito d’imposta virtuale non corretto.

Detrazioni mancanti. Aumentano le segnalazioni sul mancato inserimento dei giorni di lavoro nell’anno con il conseguente azzeramento della detrazione Irpef spettante per redditi di lavoro dipendente o pensione.Di questo problema si è accorto, a proprie spese, Luca che sul web afferma: «In tutti i casi in cui vi sono più Cu il precompilato non inserisce i giorni di lavoro perché sarebbero superiori a 365 e quindi azzera le detrazioni». In effetti pare essere proprio l’esistenza di più certificazioni di redditi in capo allo stesso contribuente a mandare in tilt il software della precompilata. Al riguardo la stessa Agenzia delle entrate tra le possibili cause del mancato inserimento delle detrazioni o dei giorni di lavoro ammette testualmente: «Risultano più Certificazioni uniche (Cu) in cui è stata compilata la sezione relativa ai conguagli». La soluzione al problema indicata sul sito dell’Agenzia è lapidaria: «Verificare i dati riportati nelle singole Cu e che le operazioni di conguaglio siano state effettuate correttamente. Infine, inserire i dati mancanti nella dichiarazione». Che in parole povere altro non significa che: modello 730 da ricalcolare.

Giuseppe Catapano informa: COMPETENTE IL LUOGO DI COMMISSIONE DEL REATO NEL CASO DI OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE

Una Corte di Appello ha confermato la colpevolezza di un soggetto per avere omesso, quale legale rappresentante di una società il versamento di ritenute certificate in relazione ad un anno di imposta 2006 secondo quanto previsto dall’art. 10 bis DLgs n. 74/2000, rilevando, per quanto qui interessa, che ai fini della competenza territoriale, occorreva considerare il luogo di consumazione del reato dove la società aveva la sede legale ed il domicilio fiscale, secondo quanto risulta dalla stessa dichiarazione dei redditi. Ha rilevato inoltre che la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate sulle retribuzioni dal datore di lavoro quale sostituto di imposta può essere fornita dal PM anche mediante indizi, rappresentati, nel caso di specie, dal modello 770 in cui venivano riepilogate le ritenute certificate. Inoltre in merito alla dedotta assenza dell’elemento psicologico, il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante lo stato di difficoltà economica. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata. La cassazione ritenendo fondate le censure poste dalla ricorrente, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al P.G. Repubblica presso il Tribunale. Preliminarmente rileva la Suprema Corte la sussistenza del difetto di competenza come denunciato e previsto a mente dell’art. 18 del DLgs. n. 74/2000 il quale, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio dei reati tributari che a parte le dovute eccezioni per casi specifici, che non riguardano la questione in esame, stabilisce che la competenza per territorio si determina a norma dell’articolo 8 del c.p.p. e, solo qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base di tale ultima disposizione, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Inoltre, il reato di omesso versamento di ritenute certificate si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all’anno precedente, a seconda dell’utilizzo del Modello 770 semplificato o ordinario ed il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l’omissione del versamento imposto dal precetto normativo. Nel caso in esame alle luce dei principi enunciati, tale luogo, corrispondeva, per la società, a quello ove si trovava la sede effettiva dell’impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale, dovendo aversi riguardo al principio di effettività.

Giuseppe Catapano osserva: Approvati degli schemi di dati da trasmettere per l’applicazione del regime speciale IVA (denominato “Mini One Stop Shop”)

Dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate dalla Direttiva 2008/8/CE alla Direttiva n. 112/2006/CE, è in vigore il nuovo regime IVA opzionale denominato Mini one stop shop (MOSS) applicabile agli operatori nazionali, alle stabili organizzazioni italiane di operatori extra Ue e agli operatori extra Ue non identificati in alcuno Stato membro.

La registrazione al mini sportello unico consente agli operatori di dichiarare e versare l’IVA dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C) senza necessità di doversi identificare in ciascuno Stato membro per effettuare gli adempimenti IVA dovuti.

Le disposizioni europee sono state recepite dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 (in riportato nella rivista in .pdf allegata) (pubblicato in G.U. n. 90 del 18 aprile 2015).

Con il provvedimento (riportato nella rivista in .pdf allegata), l’Agenzia delle Entrate approva lo schema di dati (allegati A, B, C e D) da trasmettere telematicamente nell’ambito del predetto regime.

Allegati A e C: chi deve presentarli

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti o identificati in alcuno Stato membro, devono presentare la richiesta di adesione al Moss (cd. Regime Non UE), in via telematica, seguendo lo schema dell’allegato A al provvedimento dell’Agenzia delle entrate pubblicato oggi. Entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, dovrà inoltre essere presentata la dichiarazione IVA Trimestrale compilata sulla base dello schema dell’allegato C dello stesso provvedimento, anche in assenza di operazioni IVA.

Allegati B e D: chi deve presentarli

I soggetti residenti o domiciliati nel territorio italiano che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia (compresi quelli domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano), invece, devono utilizzare l’allegato B (cd. Regime UE). Anche in questo caso, dovrà essere presentata la dichiarazione IVA trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, seguendo lo schema dell’allegato D.
Inoltre, il provvedimento definisce le modalità per la comunicazione di variazione dei dati e di cancellazione volontaria per cessata fornitura dei servizi o perdita dei requisiti necessari per aderire al Moss.
L’intero processo per l’identificazione, l’opzione, la comunicazione di variazioni di dati, la cancellazione e la dichiarazione trimestrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in un’apposita sezione, redatta anche in lingua inglese.

I vantaggi del nuovo regime

Grazie al Moss, non è più obbligatoria l’identificazione dei fornitori in ciascuno degli Stati membri in cui vengono effettuate le operazioni IVA.
Infatti, le dichiarazioni IVA trimestrali e i versamenti trasmessi telematicamente al Moss saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

Catapano Giuseppe informa: Italicum, Renzi sempre più isolato, anche opposizioni lasciano

Il premier Matteo Renzi è sempre più isolato sulla nuova legge elettorale dopo che la commissione incaricata di discutere dell’Italicum è stata purgata dei dissidenti del Partito Democratico, anche le opposizioni lasciano.

“La riforma se la voti da solo”, hanno protestato le opposizioni dopo l’espulsione di dieci esponenti ‘ribelli’ del partito al governo. “È evidente che Renzi tratta la Commissione come una sezione del PD”, si è lamentato il capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, Arturo Scotto, facendo riferimento alla decisione dell’esecutivo di cacciare dalla Comissione Affari Costituzionali di Montecitorio i dieci deputati Dem che avevano protestato contro l’Italicum.

La minoranza del PD e il suo segretario Renzi sono ai ferri corti. La spaccatura in seno alla formazione di centro sinistra è sempre più probabile.

A essere cacciati sono stati i deputati che hanno dichiarato di non voler votare né gli articoli né il mandato al relatore dell’Italicum. Pur protestando, per lealtà al partito sinora l’ala sinistra della minoranza PD aveva votato la riforma della legge elettorale in aula.

“L’assemblea del gruppo del Pd ha già deliberato di sostituire chi in Commissione non vota il mandato al relatore sull’Italicum”, ha spiegato il vicepresidente vicario del gruppo Pd, Ettore Rosato, a margine dei lavori della commissione Affari costituzionali.

“Verremo sostituiti d’imperio – ha osservato uno degli ‘epurati, Andrea De Giorgis – perché nessuno ha chiesto di essere sostituito. Siamo nove sicuri: io, D’Attorre, Fabbri, Agostini, Lattuca, Cuperlo, Bersani, Pollastrini, Bindi.
E forse Lauricella. Ci sono già state le telefonate”.

“Non ci sono – ha aggiunto – altre decisioni da assumere. Stasera verranno comunicate all’ufficio di presidenza della Commissione e prima dell’inizio delle votazioni sugli emendamenti saranno comunicati coloro che sostituiranno i componenti rimossi”.

L’esame del disegno di legge elettorale alla Camera entrerà nel vivo in settimana. Il governo conta di approvare entro maggio l’Italicum, che riconosce un premio di maggioranza alla Camera alla lista che arriva prima al primo turno con almeno il 40% dei voti oppure al ballottaggio.

In parallelo il Parlamento sta esaminando una modifica della Costituzione per ridurre il Senato nel numero di componenti e nelle funzioni, privandolo della possibilità di votare la fiducia al governo. L”obiettivo è rendere più snello il processo legislativo, ma l’ala sinistra del PD non ha apprezzato il modo con cui è stato portato avanti l’iter parlamentare. Renzi punta infatti a far passare il ddl passi in commissione senza modifiche.

Secondo Pippo Civati, un altro esponente molto critico nei confronti della maggioranza del partito, che si è astenuto dal voto sull’Italicum, ha definito “fuori dalla Costituzione”, la decisione di sostituire dalla commissione Affari Costituzionali della Camera tutti i componenti della minoranza Pd contrari alla legge elettorale.

Lo ha scritto sul suo blog: “Pazienza se esiste l`articolo 67 della Costituzione, che impone che non ci sia alcun mandato imperativo dei parlamentari: un articolo sbaragliato da queste due decisioni. La sostituzione di massa non ha precedenti nella storia repubblicana, la fiducia sulla legge elettorale è collegata a un episodio del 1953, quando si votò la legge truffa”.

Come ha spiegato il vincitore delle ultime elezioni ed ex ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani a Servizio Pubblico giovedì scorso, la minoranza del PD è contraria alla ‘deriva autoritaria’ del modus operandi del governo che ha varato una legge elettorale che non piace ai bersaniani in particolare per la parte dell’abolizione del Senato elettivo. La minoranza di sisnistra chiedeva modifiche al ddl costituzionale e all’Italicum.

Il MoVimento 5 Stelle ora minaccia di lasciare a sua volta. “Se Renzi espellerà minoranza, ritireremo i nostri emendamenti e lasceremo la commissione. Inutile partecipare alla farsa con i burattini che dicono sì a comando”, ha scritto su twitter Danilo Toninelli, deputato M5S e componente della commissione Affari Costituzionali della Camera, dove si sta discutendo la legge elettorale.