Catapano Giuseppe informa: LA SENTENZA DELLA CONSULTA SULLE PENSIONI FOTOGRAFA UN QUADRO DESOLANTE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE

Archiviamo per il momento l’Italicum. Ormai è legge, anche se alla Camera è passato con meno voti della maggioranza di governo, con tutte le opposizioni sull’aventino e con il Pd lacerato per una cinquantina di voti contrari alla fiducia. Ma ci torneremo più in là, perché quella legge è come se fosse un tavolo senza una gamba: manca la riforma costituzionale del Senato. Che ha tempi lunghi e una difficoltà non banale: deve essere votata dal Senato stesso. Ed è proprio a Palazzo Madama che la gamba mancante dell’Italicum rischia di frantumarsi, e di far cadere il tavolo. Non va dimenticato, infatti, che al Senato l’Italicum fu votato coi voti decisivi di Forza Italia, ora persi dopo l’affondamento del patto del Nazareno. Non è un caso che Renzi alla Camera abbia messo la fiducia – scelta legittima sul piano formale ma politicamente scivolosa – per evitare un qualsiasi emendamento: se l’Italicum fosse tornato in Senato, sarebbe morto.

Ma c’è tempo, ora bisogna vedere che indicazione politica uscirà dalle elezioni regionali e comunali di fine maggio. Il timore è, come ha scritto bene Davide Giacalone, che prevalga il trasformismo di aggregazioni spurie – di cui quella della lista capeggiata da De Luca in Campania è un perfetto prototipo – buone per vincere nelle urne ma perniciose per l’effettiva governabilità. Che è stato il tratto distintivo di tutta la Seconda Repubblica a tutti i livelli amministrativi e di governo, a conferma che quella che stiamo vivendo non è affatto una transizione verso l’agognata Terza Repubblica.

Nel frattempo, in attesa che accada – purtroppo – quel che è perfettamente prevedibile, non rimane che prendere atto del grado di disfacimento subito dal nostro sistema istituzionale. Ci riferiamo alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco delle indicizzazioni delle pensioni del 2011. Quando il governo Monti si assunse la responsabilità di intervenire sulla incandescente materia previdenziale, dicemmo con chiarezza che era necessario, sia per ragioni di finanza pubblica (allora particolarmente stringenti) e sia per ragioni di salvaguardia delle pensioni future e di adeguamento del sistema previdenziale alla mutate condizioni di vita. E non mancammo di sottolineare il coraggio di quella scelta (peccato che fu sostanzialmente l’unica di quel governo…). Ma specificammo che mentre eravamo totalmente favorevoli all’aumento dell’età pensionabile, non altrettanto ci convinceva il blocco delle rivalutazioni, sia come strumento per far cassa, sia perché introduceva l’idea che pensioni da 3 mila euro fossero roba da ricchi, sia infine intervenire sul terreno dei diritti già acquisiti e in corso di fruizione apriva la porta a contenziosi. Tuttavia, giudichiamo la sentenza della Corte tardiva e fuori luogo. Quella fu, pur criticabile, una scelta politica, un atto di politica economica e di bilancio, cioè sfere che sono, e devono rimanere, prerogativa del governo e del parlamento. I diritti sociali sono per definizione condizionati dalle risorse pubbliche disponibile in un determinato momento storico, e il punto d’equilibrio tra diritti e risorse è una scelta politica che è mobile e muta nel tempo. Se poi le conseguenze di una sentenza come quella formulata dalla suprema Corte, quasi quattro anni dopo, sono una voragine di oltre 13 miliardi nel bilancio dello Stato, beh maggiore prudenza sarebbe stata opportuna. Tanto più che la decisione è avvenuta con il voto decisivo del presidente (l’obbligo di una maggioranza dei due terzi per decisioni del genere, no?).

Sarebbe bastato, come molte altre volte è successo, che la Consulta invitasse il legislatore a correggere la norma, precisando che, in mancanza e ove nuovamente investita della questione, avrebbe dichiarato l’illegittimità. Oppure la Consulta avrebbe potuto agire come quando ha dichiarato, con ragione, l’incostituzionalità della cosiddetta Robin Tax (Tremonti 2008), ma non ha imposto allo Stato la restituzione alle società energetiche del “maltolto” proprio in nome dell’articolo 81 della Costituzione, che fa riferimento alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al rispetto del patto di stabilità europeo.

Inoltre, è paradossale – per non dire di peggio – che tra organi istituzionali non viga la civile prassi di comunicazioni dirette, seppure informali. Perché delle due l’una: o il governo quando ha scritto il Def e mandato a Bruxelles i numeri del 2015 non sapeva nulla – strano, però, perché l’udienza in cui si è decisa l’incostituzionalità del blocco alla perequazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo è del 10 marzo, mentre il Def è di un mese dopo – e allora la Consulta si è presa una bella responsabilità, oppure era a conoscenza del fatto che di lì a poco sarebbe arrivata quella mazzata, e allora avrebbe dovuto prudenzialmente accantonare in bilancio le risorse necessarie (altro che tesoretto!). Il quadro che ne emerge è a dir poco desolante, anche perché è sempre più affollata la lista dei provvedimenti che finiscono sotto la mannaia della Corte. Da un lato, i governi continuano a fare norme attaccabili sotto il profilo costituzionale, o nella più beata ignoranza o nella consapevolezza che tanto passeranno anni e toccherà a qualcun altro beccarsi le conseguenze di provvedimenti volutamente sbagliati ma grazie ai quali si lucrano vantaggi politici immediati; dall’altro, la Consulta agisce con ritardo e in modo molto contradditorio. Questo, ahinoi, è lo stato del nostro Stato di diritto. E poi ci si stupisce se nella società italiana, sempre più sfiduciata, la parola d’ordine maggiormente gettonata è l’invocazione di una brutale semplificazione delle procedure istituzionali e democratiche identificata nel decisionismo dell’uomo solo al comando!

Catapano Giuseppe osserva: Fotocopia pass invalidi, non è reato

Non costituisce reato di contraffazione l’esporre, sul lunotto della propria auto, la fotocopia a colori del pass per invalidi. Lo ha messo nero su bianco la Cassazione con una sentenza pubblicata qualche ora fa. Così, per esempio, chi esibisce sulla propria vettura la fotocopia a colori di un permesso per invalidi, in modo da consentire all’anziano genitore l’accesso alla zona a traffico limitato (ZTL), non può subire il procedimento penale perché – scrive la Corte – “il fatto non costituisce reato”.

In verità la questione è stata da sempre molto dibattuta e non tutti i giudici sono d’accordo. Anche la stessa Cassazione si è pronunciata in modi diversi in più occasioni. Solo lo scorso anno i giudici supremi avevano detto che è contraffazione l’uso della fotocopia del permesso per invalidi anche nel caso in cui l’auto corrispondente non sia poi utilizzata. In quell’occasione, era stato detto che integra l’illecito la condotta di falsificazione di copie che sostituiscono gli originali qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale.

La Corte oggi, più che ripensarci, ha precisato un importante aspetto, utile per comprendere meglio i termini della questione: non è tanto la fotocopia del pass a costituire reato ma la falsificazione dell’attestazione di autenticità. Dunque, la fotocopia di un documento originale, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalità, non integra alcun falso documentale. Potrebbe, al massimo, ricorrere la truffa, ma solo qualora venisse riscontrata l’attitudine della fotocopia a trarre in inganno terzi. Invece, se l’utilizzatore della copia è, a tutti gli effetti, anche titolare del pass originale non può parlarsi di alcuna truffa.

Come detto, dunque, non è punito l’utilizzo della fotocopia del contrassegno, ma la falsificazione dell’attestazione di autenticità. Se, invece, quest’ultima non viene riprodotta sulla fotocopia, sicché è chiaro che il “clone” è destinato ad apparire tale e non a far credere che si tratti dell’originale, non scatta il delitto di falsità materiale. In tali casi, infatti, la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene tuttavia la sua natura di semplice riproduzione meccanica e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi.

Catapano Giuseppe: Pensione per chi ha la legge 104

La pensione anticipata per chi assiste parenti con disabilità grave è uno degli argomenti più dibattuti, in questi ultimi anni, poiché chi sopporta un simile onere ha, ovviamente, seri problemi nella prosecuzione del rapporto lavorativo: purtroppo lo Stato, sinora, non ha provveduto a creare una normativa previdenziale ad hoc, ed in linea generale non è prevista alcuna agevolazione. Bisogna osservare, però, nel dettaglio, che la possibilità di collocarsi a riposo con uno “sconto”, ovvero con i requisiti precedenti alla Riforma Pensioni del 2011, era stata inizialmente contemplata da un decreto emanato nel 2013. La disposizione, meglio conosciuta come Salvaguardia, in effetti, prevedeva una quiescenza anticipata, modificando il Decreto Salva-Italia, ma solo nei confronti dei soggetti che avessero fruito, nel corso dell’anno 2011, o di permessi in base alla Legge 104, o di congedi per assistere familiari gravemente ammalati; per ottenere il beneficio, perciò, non bastava soltanto l’assistenza, ma era indispensabile aver richiesto riposi , per tale motivazione, durante il 2011, indipendentemente dal protrarsi dell’assenza. Grazie alla norma del 2013, questi lavoratori si sono potuti pensionare nel 2014: non tutti, però, sono riusciti a raggiungere la quiescenza, ma solamente coloro che avevano raggiunto la quota 96 entro il primo gennaio 2014 (ad esempio, con un’età di 61 anni e 35 di contribuzione). Sono stati emanati, in seguito, altri decreti di Salvaguardia, sino ad arrivare alla Sesta: la normativa, di fatto, ha rinnovato quanto contemplato dalle precedenti normative in merito, ossia, oltre ad altre tipologie di eccezioni, la possibilità di andare in pensione, per gli aventi diritto a riposi per l’assistenza di familiari con Legge 104 nell’anno 2011, al raggiungimento dei parametri anteriori al Salva Italia (almeno 61 anni e 3 mesi compiuti, più 35 anni di contribuzione, con quota 97,3, oppure 40 anni di contributi a prescindere dell’età), entro il 6 gennaio 2016 (poiché, per chi beneficia della deroga alla Riforma Previdenziale, è applicata una finestra di 12 mesi). La disposizione, purtroppo, risulta scaduta dal 5 gennaio 2015, poiché tale data costituiva il termine ultimo per presentare richiesta al Ministero del Lavoro. Non bisogna dimenticare, peraltro, che la norma limitava la platea dei beneficiari a soli 1.800 soggetti in tutt’Italia. Fortunatamente, il nostro Parlamento è già al lavoro per la Settima Salvaguardia: lunedì 4 maggio, infatti, è stato depositato un nuovo disegno di legge in merito, che, tra le diverse categorie d’interessati, comprende sempre i fruitori di congedi e permessi per l’assistenza a parenti invalidi o gravemente malati. Data anche la caducità della Legge Monti Fornero, dichiarata illegittima, in alcune parti, dalla Corte Costituzionale, con una sentenza depositata lo scorso 30 aprile, non sarebbe una scelta sciocca ampliare il numero dei beneficiari, anche per evitare futuri contenziosi in merito alla disciplina previdenziale.

Catapano Giuseppe scrive: Anatocismo, come recuperare gli interessi dalla banca

La sentenza di ieri della Cassazione apre un nuovo spiraglio nell’infinito contenzioso tra clienti e banche e, in particolare, in tutte quelle cause rivolte a ottenere la restituzione degli interessi “maggiorati” per via dell’applicazione del cosiddetto “anatocismo”. In pratica, la “capitalizzazione degli interessi” (ossia l’applicazione degli interessi non solo sulla sorte capitale, ma anche sugli interessi già maturati in precedenza) sarebbe – secondo il nuovo indirizzo della Suprema Corte – sempre illecita: non solo, quindi, quando applicata trimestralmente (orientamento ormai pacifico in giurisprudenza), ma anche annualmente. La sentenza, peraltro, si somma all’ulteriore attacco all’anatocismo proveniente dalla disposizione della legge di Stabilità 2014 che ne ha vietato l’applicazione e che è stata, ancor più di recente, interpretata dal Tribunale di Milano, il quale ha chiarito che il divieto è già operativo e non necessita di decreti attuativi del CICR (come invece la norma lascia intravedere). Ora, quindi, non ci sono più scappatoie e, con la precisazione della Cassazione intervenuta ieri (leggi “Stop anatocismo anche annuale”), i clienti potranno pretendere la restituzione delle somme illegittimamente prelevate sino ad oggi. Val la pena evidenziare il passaggio “chiave” della sentenza della Suprema Corte. Nel provvedimento in questione si legge che l’illegittimità dell’anatocismo era stata, in effetti, già affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il fatto però che la giurisprudenza abbia dichiarato illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi (per l’assenza di un uso normativo atto a legittimarla), non significa che va ritenuta invece lecita la capitalizzazione annuale. Insomma, così come non esistono usi dai quali si possa ritenere valido l’anatocismo applicato una volta ogni tre mesi, non ne esistono neanche con riferimento a quello applicato una volta all’anno. Una deduzione certo strumentale, su cui hanno fatto leva, per tutti questi anni, le banche. “Usi siffatti – prosegue la sentenza – non si rivengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (…) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori”. Difatti, le banche hanno ritenuto di poter applicare la capitalizzazione annuale degli interessi passivi a condizione di applicarla anche su quelli attivi: in pratica, sino a ieri si è erroneamente creduto che l’anatocismo fosse legittimo a patto di garantire la stessa periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi. Ma, evidentemente, la Cassazione ha sconfessato anche questa falsa credenza. Deve pertanto ritenersi – e qui il passaggio chiave della sentenza – che la capitalizzazione annuale degli interessi sia un uso illegittimamente applicato: non rileva, infatti, l’arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione. Che fare? Prima di imbarcarsi in una causa costosa, è opportuno affidarsi a un professionista serio che effettui i conteggi sugli estratti conto e, valutata anche l’eventuale prescrizione, verifichi le somme a cui, eventualmente, il cliente abbia diritto alla restituzione. Per piccoli importi potrebbe essere non conveniente intraprendere una causa: e questo perché, oltre all’avvocato e al contributo unificato, potrebbero scattare i costi della perizia tecnica d’ufficio, salvo che il giudice ritenga di addebitarne l’acconto alla banca. In ogni caso, c’è sempre la possibilità di affidarsi all’Arbitro Bancario Finanziario, che certo non è organo terzo come il giudice, ma il ricorso presentato dal cittadino garantisce celerità, economicità e facilità di accesso: ricorso che, ricordiamolo, è possibile solo dopo aver fatto reclamo alla banca o alla finanziaria e aver ricevuto una risposta non soddisfacente oppure non aver ricevuto risposta dopo 30 giorni dal reclamo (l’Arbitro, però, deve essere interpellato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo, altrimenti bisogna ricominciare la procedura da capo). Cosa chiedere al giudice? Chi intende intraprendere la causa contro l’anatocismo, dovrà: – chiedere al tribunale che venga ricalcolata la misura degli interessi dal momento dell’apertura del conto corrente o della stipula del contratto di finanziamento anche attraverso una CTU (consulenza tecnica d’ufficio). In tal caso il magistrato riconosce, di norma, al consulente da questi incaricato, il diritto a ottenere un anticipo sull’onorario, che viene posto a carico di chi ne propone istanza (ossia su colui che solleva l’eccezione che, in questo caso, è il cliente); – chiedere che venga dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi; – proporre l’azione di ripetizione dell’indebito attraverso cui può domandare la restituzione delle somme che gli sono state illegittimamente addebitate a titolo di interessi anatocistici. Quali documenti procurarsi? Chi intende procedere con la causa contro la banca dovrà recuperare: – il contratto di conto corrente o di apertura credito da cui sia possibile individuare il tasso di interesse concordato tra le parti e applicato dalla banca; o, in alternativa, il contratto di finanziamento da cui possa evincersi il calcolo di interessi passivi (per es.: un mutuo o un leasing magari con addebito di interessi in conto corrente); – il foglio informativo, cioè il documento disponibile presso ogni filiale della banca che espone le caratteristiche e le informazioni di un determinato prodotto bancario; – il documento di sintesi, cioè il documento che contiene le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo all’operazione bancaria; – le scritture contabili collegate al contratto cioè gli estratti conto e la documentazione contabile attestante i versamenti effettuati. Con questi documenti, il cliente può fornire la prova di possibili anomalie nell’addebito degli interessi sospetti di anatocismo. Entro quali termini? Ricordiamo che il termine di prescrizione per intraprendere l’azione di restituzione delle somme prelevate a titolo di anatocismo è di dieci anni. Se però i versamenti sono stati effettuati su un conto corrente con apertura di credito con l’obiettivo di ripristinare la provvista, la prescrizione parte dalla data di chiusura del conto corrente. Qualora invece i versamenti siano stati effettuati su un conto con apertura di credito con lo scopo di estinguere il debito, la prescrizione parte dalla data di ciascuno pagamento effettuata a titolo di rimessa.

Catapanao Giuseppe informa: Equitalia, quale difesa contro il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. Esso consiste nel provvedimento con cui l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi dal porre in atto qualsiasi azione il cui scopo sia quello di sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i loro frutti, con la dichiarazione che qualsiasi azione compiuta su di esso non sarà valida. In sostanza con il pignoramento il bene oggetto dell’atto viene sottratto alla disponibilità del suo proprietario. La disciplina dell’espropriazione forzata ordinaria è contenuta nel Codice di procedura civile. Le regole invece dell’espropriazione esattoriale sono speciali e prevedono l’incasso diretto delle somme a ristoro del debito da parte degli agenti della riscossione, in seguito all’esito positivo della procedura di verifica. Il procedimento è notevolmente più veloce rispetto a quello ordinario, in quanto: – non richiede che venga designato un difensore; – non necessita l’autorizzazione dal Giudice dell’esecuzione; – non prevede che venga fissata un’udienza; – non prevede la citazione del terzo pignorato, né il conseguente passaggio dal giudice dell’esecuzione; – il terzo è tenuto a effettuare il versamento in base all’atto ricevuto dall’agente della riscossione, senza che vi sia un’ordinanza di assegnazione da parte dell’autorità giudiziaria. Il procedimento esecutivo presenta, quindi, un carattere derogatorio rispetto alla disciplina prevista dal codice di procedura civile. L’Agente della riscossione, nel caso in cui il contribuente non abbia versato la somma iscritta a ruolo entro i sessanta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento, ovvero i novanta giorni successivi alla notifica dell’accertamento esecutivo, ha la possibilità di avviare l’espropriazione forzata potendo inoltre scegliere se procedere al pignoramento di un bene immobile o di un bene mobile o di un credito del contribuente debitore. La procedura del pignoramento dei crediti presso terzi L’Agente della riscossione ha titolo a pignorare un credito vantato dal contribuente nei confronti di un terzo (ed un deposito bancario è, in sostanza, un credito che il correntista vanta nei confronti dell’Istituto di credito) sia con le modalità ordinarie (dettate dalla disciplina processualcivilistica) sia con quelle specifiche. L’atto con cui vengono pignorati i crediti del debitore verso soggetti terzi può contenere l’ordine impartito al terzo di pagare direttamente il credito all’Agente della riscossione fino a concorrenza del credito per il quale si procede (la banca può quindi essere obbligata a versare all’erario la giacenza esistente sul conto corrente nonché gli eventuali accrediti che su di esso vengano a confluire). In questo caso l’intervento del Giudice dell’esecuzione è eventuale in quanto relegato al solo caso di inottemperanza da parte del terzo, all’ordine di effettuare il pagamento (il giudice interviene solo se la banca non esegue il trasferimento a favore del’Erario delle giacenze sul conto corrente pignorato). Allo scopo di evitare l’inottemperanza e quindi la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Agente della riscossione può adottare la procedura cosiddetta preventiva, richiedendo ai soggetti terzi che sono debitori del contribuente iscritto a ruolo di comunicargli per iscritto le cose o le somme che sono da loro dovute al contribuente debitore. L’atto di pignoramento dei crediti del debitore presso terzi può contenere, in luogo della citazione prevista dal Codice di procedura civile l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: – nel termine di sessanta giorni a partire dalla data della notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; – alle rispettive scadenze, per le restanti somme. In sostanza il termine entro cui il debitore del pignorato deve adempiere al versamento diretto nei confronti del concessionario della riscossione è di 60 giorni, termine che decorre dalla data in cui è stato notificato l’atto di pignoramento. L’atto di espropriazione forzata esattoriale di crediti può essere redatto anche da parte di dipendenti dell’Agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione. La disposizione non trova applicazione relativamente ai crediti pensionistici e con i limiti stabiliti per le ipotesi contemplate dal codice di procedura civile secondo cui le somme che sono dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate non oltre la misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Limiti di pignorabilità Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad: – 1/10 per importi fino a 2.500 euro – 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro – 1/5 per importi superiori a 5.000 euro. Resta in ogni caso ferma la misura della pignorabilità pari ad un quinto, nel caso in cui le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. Inoltre, nel caso di accredito delle somme (quali stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento) oggetto di pignoramento sul conto corrente intestato al debitore, l’obbligo del terzo pignorato (la banca) di trattenere tale importo per poi girarlo all’Agente della riscossione non si estende all’ultimo emolumento accreditato a favore del debitore. In sostanza, l’Istituto di Credito, nel caso in cui venga accreditato sul conto corrente, già pignorato dall’Agente della riscossione, l’ultimo stipendio deve comunque rendere disponibile tale somma al debitore senza poterla acquisire a scomputo delle iscrizioni a ruolo. Rimane esclusa la pignorabilità delle cd. rimesse, vale a dire i versamenti che nel contratto bancario di apertura di credito vengono effettuati dal titolare del conto corrente per ridurre o estinguere il saldo debitore del conto medesimo. L’Agente della riscossione ha poi la possibilità di utilizzare tutti i dati che affluiscono nell’anagrafe tributaria da parte di tutti gli intermediari e, in generale, gli operatori finanziari, compresa Poste Italiane s.p.a. Ciò mette il Concessionario nelle condizioni di conoscere dove i contribuenti hanno depositate le loro somme o dove sono impiegati i loro risparmi. Quali sono le tutele giurisdizionali per il contribuente esecutato Ci si chiede, a questo punto, quali siano gli strumenti giuridici che possono essere utilizzati da parte del contribuente/debitore esecutato al fine di ottenere una tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto esecutivo. Secondo la tesi interpretativa prevalente resterebbero escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti dell’esecuzione successivi alla notifica della cartella di pagamento. In campo tributario permane infatti l’esclusione delle ordinarie opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. Di conseguenza il debitore contribuente potrebbe esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando l’atto di pignoramento. innanzi la giurisdizione ordinaria, davanti al giudice dell’esecuzione. Per i crediti tributari, tuttavia, le opposizioni sono ammesse solo nei seguenti casi: – facendo riferimento all’opposizione all’esecuzione, solo per contestare la pignorabilità dei beni; – relativamente all’opposizione agli atti esecutivi, per tutti i casi che non riguardino la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Non è quindi possibile un’azione di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o l’irregolarità formale della stessa. Altra corrente interpretativa sostiene invece che il contribuente esecutato abbia legittimamente possibilità di impugnare di fronte alla giurisdizione tributaria quello che rappresenta un vero e proprio atto di “esecuzione forzata”, che non contiene la citazione del terzo dinanzi al giudice dell’esecuzione. D’altra parte, nel caso in cui il contribuente eccepisse il difetto di notifica la norma prevede espressamente che la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (quale ad esempio la cartella esattoriale) ne consente l’impugnazione unitamente all’ultimo atto notificato (ovvero l’atto di pignoramento presso terzi). Mancato rispetto dei doveri di diligenza: è possibile ipotizzare una azione di responsabilità verso l’Istituto di Credito? È già stato osservato che la procedura di pignoramento esattoriale presso terzi si concretizza in un rapporto diretto tra Agente della riscossione e terzo (banca), senza che la normativa imponga un obbligo specifico per il terzo di informare tempestivamente il cliente. È possibile, quindi, che l’atto di pignoramento non venga ritualmente notificato al contribuente/debitore, ovvero che sia notificato contestualmente a quello che viene indirizzato all’Istituto di credito che, solitamente, si affretta ad eseguire l’ordine imposto dall’Agente della riscossione. Ci si chiede quindi se si possa ipotizzare nei confronti dell’Istituto di Credito che, ricevuto l’ordine di versare direttamente nelle casse erariali il credito vantato dall’Agente della riscossione, si affretta ad adempiere a quanto intimato senza notificare alcunché all’intestatario del conto, una responsabilità in merito al dovere dare diligente esecuzione del mandato, tenuto conto che secondo quanto viene previsto dal Codice civile la banca risponde secondo le regole del mandato, per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. A tale riguardo appaiono certamente interessanti le conclusioni cui è pervenuto l’Arbitro Bancario e Finanziario – Collegio di Roma che ha chiarito che il formale rispetto delle disposizioni in tema di pignoramento presso terzi non esaurisce il panorama degli obblighi gravanti sulla banca, atteso che il rapporto negoziale in essere con il cliente impone alla medesima doveri di trasparenza ed informazione e, pertanto, non può escludersi, a priori una responsabilità dell’Istituto di credito discendente dal dovere generale di diligente e corretta esecuzione del mandato.

Giuseppe Catapano informa: Equitalia, solo l’avviso di ricevimento prova la notifica della cartella

Per dimostrare di aver correttamente notificato la cartella esattoriale, Equitalia è tenuta a esibire l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomanda spedita al cliente. Non ci sono altri mezzi per fornire tale prova. Non vale la fotocopia e, ancor di più, il semplice estratto di ruolo. Va bene, dunque, che ormai la giurisprudenza abbia ritenuto valida la notifica diretta, a mezzo posta, da parte dell’esattore, ma almeno la prova della correttezza di tale adempimento deve essere certa e cristallina: e non c’è altro modo di fornirla se non producendo il cosiddetto “a.r.” in originale. Del resto, è proprio l’avviso di ricevimento che può fornire la dimostrazione incontrovertibile della data di spedizione e di ricezione (essenziale per verificare se Equitalia sia decaduta dal potere di riscuotere e se il contribuente abbia presentato il ricorso nei termini). Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di questa mattina. Attenzione però: non è necessario che Equitalia porti in causa anche la copia della cartella (salvo – aggiungiamo noi – che il contribuente contesti anche il contenuto del plico stesso, nel qual caso spetta al notificante fornire la prova contraria e dimostrare cosa la busta contenesse: leggi “Equitalia deve dimostrare l’esatto contenuto della cartella di pagamento”). Con una lunga motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data può essere fornita solo mediante la produzione dell’avviso di ricevimento. Come detto però, la copia della cartella di pagamento non deve necessariamente essere presentata al giudice: la cartella, infatti – si legge in sentenza – una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi consegnata a quest’ultimo. Essa, in pratica, già si “presume” conosciuta con la semplice esistenza dell’avviso di ricevimento, salvo prova contraria da parte del contribuente. Quest’ultimo, cioè, dovrebbe dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. La sentenza contiene poi un’ultima importante precisazione. L’omissione della notifica della cartella di pagamento è un vizio che ha come conseguenza la nullità del pignoramento di Equitalia. E l’opposizione al pignoramento va presentata davanti al giudice dell’esecuzione (tribunale ordinario e non CTP), anche quando ne venga fatta valere la nullità per omessa notifica della cartella (o dell’intimazione ad adempiere); in tale caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica all’esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale. Sul problema della giurisdizione competente a decidere l’opposizione al pignoramento di Equitalia si era pronunciata la stessa Cassazione qualche giorno fa e da noi segnalata in “Competenza e giurisdizione contro l’esecuzione forzata di Equitalia”.

Catapano Giuseppe: I comportanti scorretti del recupero crediti

Solleciti telefonici, continue richieste per lettera, email, sms, visite domiciliari non solo presso l’abitazione del debitore ma anche presso i vicini di casa: esiste una sorta di elenco di comportamenti che le società di recupero credito non possono mai porre in essere. La verità è che, alla fine, qualcuno si lascia spesso prendere la mano e la querela per le molestie è dietro l’angolo. L’Antitrust è intervenuto più volte per punire il comportamento scorretto di società di recupero crediti: spesso si tratta di somme avanzate da banche, da società fornitrici di utenze domestiche (energia elettrica, gas, telefonia fissa). Ma cosa non possono fare, concretamente, le società di recupero crediti? Non possono chiamare da numerazioni anonime. Il debitore ha diritto di sapere da quale numero telefona l’operatore. Non possono negare le proprie identità: il debitore ha diritto di conoscere nome e cognome del telefonista e la società dalla quale questi sta chiamando. Spesso, invece, gli operatori tendono a far credere di essere dipendenti della società titolare del credito: non è quasi mai così. Infatti, quando un’azienda deve riscuotere un proprio credito incarica società esterne. Non possono telefonare in orari irragionevoli: così, per esempio, non possono chiamare alle 6 di mattina, né alle 9 di sera. Non possono chiamare con una frequenza eccessiva: una o due volte per settimana può essere più che sufficiente per ricordare l’imminente scadenza del pagamento. Non possono chiamare presso il luogo di lavoro o presso parenti. Né possono chiedere il numero di telefono del debitore ai vicini di casa o ai parenti, rivelando le ragioni di tale necessità. Non possono essere offensivi, non possono usare parole violente, né minacce. L’avvertimento di una probabile causa, in caso di mancato pagamento, non è un illecito. Ma minacciare l’arrivo dell’ufficiale giudiziario o l’iscrizione di un’ipoteca sulla casa è illegale perché non corrisponde al vero: affinché ciò avvenga, infatti, devono essere prima avviati gli “atti legali” tramite un avvocato e deve essere data possibilità al debitore di difendersi (di norma viene notificato un decreto ingiuntivo o una citazione in giudizio e, al termine di tali procedimenti, viene inviato un atto di precetto). Non possono minacciare iniziative legali sproporzionate: così, per un residuo debito di cinque euro non si possono paventare conseguenze catastrofiche come una dichiarazione di fallimento. Non possono richiedere il pagamento di debiti scaduti (o meglio prescritti). Non possono pretendere che apriate la porta al loro incaricato (che si fa impropriamente chiamare “esattore”, quando invece si tratta di un soggetto privato). Non possono affiggere sulla porta della vostra abitazione un avviso di mora.

Giuseppe Catapano: S’impenna l’Irpef delle regioni

Impennata delle addizionali regionali Irpef . Per il 2015, il Lazio ha ridotto le aliquote da tre a due, incrementando tuttavia di un punto l’aliquota più alta (da 2,33 a 3,33%). Il Piemonte ha mantenuto cinque aliquote, innalzando però la massima dal 2,33 al 3,33%, mentre l’Abruzzo è passato da tre (1,54, 1,66, 1,73%) a una sola, scegliendo quella massima dell’1,73% che è dunque valida per tutti gli scaglioni di reddito. Percorso simile per la provincia di Trento, che è passata da due aliquote (0,50 e 1,23%) a una sola, quella massima dell’1,23%. È quanto emerge da un’analisi dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale regionale all’Irpef che sono stati trasmessi dalle regioni entro il 30 aprile e già inseriti dal Dipartimento delle finanze nel sito http://www.finanze.it. Dalle informazioni elaborate in questi ultimi giorni si evince che sono nove le regioni che hanno deciso di adottare una sola aliquota: Sardegna, Trento, Bolzano, Valle d’Aosta, Veneto (1,23%), Abruzzo, Calabria, Sicilia (1,73%) e Campania (2,03%). Le altre 12 invece hanno preferito adottare aliquote differenziate. Di queste, nove, cioè Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, hanno stabilito cinque aliquote, in osservanza delle disposizioni dell’art. 6, comma 4, del dlgs 68/2011, fissandole in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, norma che trova applicazione dal 2015. Tre regioni, invece, hanno adottato un minor numero di aliquote: Basilicata tre, Friuli-Venezia Giulia e Lazio due.

Catapano Giuseppe informa: Pensioni, rimborsi senza ricorso. In Gazzetta la sentenza della Consulta. Il governo studia le contromisure

Il governo è ancora al lavoro per trovare la soluzione al problema sul capitolo pensioni dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato lo stop alla rivalutazione degli assegni nel biennio 2012-13 e aperto la strada a rimborsi che secondo alcune stime potrebbero raggiungere quota 16,6 miliardi di euro. Rimborsi che arriveranno per tutti, perché la sentenza della Corte costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale è già efficace, se il governo non riscriverà la norma e alzerà il tetto del blocco alle perequazioni. D’altra parte lo hanno già fatto i governi Prodi nel 1998 e Berlusconi nel 2007: in quelle occasioni la Consulta non ebbe nulla da ridire anche perché l’Ulivo vietò l’adeguamento per gli assegni oltre 5 volte il minimo e il Pdl fissò l’asticella a 8 volte il minimo. L’esecutivo, in ogni caso, per evitare ripercussioni gravi sul deficit, starebbe studiando l’ipotesi di restituire ai pensionati gli aumenti arretrati delle pensioni in titoli di Stato. In questo modo verrebbero neutralizzati gli effetti sull’indebitamento netto rilevanti ai fini europei, anche se naturalmente lo Stato dovrebbe fare più debito per onorare i propri impegni. Resta la necessita’ di trovare risorse finanziarie fresche per garantire l’effetto della mancata rivalutazione 2012-2013 per gli anni a venire e questo avverrà con la nuova legge di stabilità. Il governo sta comunque procedendo per tappe: il primo obiettivo è definire in modo esatto l’impatto finanziario della sentenza della Consulta e quindi sul piano giuridico definire nuove modalità di rivalutazione che permettano di rispettare la sentenza limitando però l’impatto sui conti. Poi, una volta fissata la platea, andrà messo a punto un provvedimento che regoli il passato, mentre il reperimento dei fondi dal 2016 in poi potrebbe essere appunto definito il prossimo anno.
Sul tema dei rimborsi degli arretrati ai pensionati si è occupato anche il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, secondo cui “sarebbe una follia rimborsare tutti”, mentre 5.000 euro potrebbe essere una soglia possibile.
Intervenendo ad Agorà su Raitre il sottosegretario ha spiegato come “non è giusto pensare di rimborsare tutte le pensioni, anche quelle più alte. Siamo in un contesto dove la sostenibilità del sistema pensionistico è stato mantenuto con sacrifici chiesti molto grandi ai pensionati di domani, col passaggio al contributivo, e ai quasi pensionati, spostando in avanti il momento dell’uscita”.
“E’ giusto quindi rispettare la sentenza, ma anche l’equità intergenerazionale. Sarebbe ingiusto dare il rimborso anche alle pensioni elevate, per Scelta Civica sarebbe una follia. Cinquemila euro – ha precisato- potrebbe essere una soglia, al di sopra di quella soglia sarebbe ingiusto rimborsare, verrebbe meno il requisito di giustizia sociale”.
A proposito delle risorse che si renderebbero necessarie per rimborsare tutti, “in un contesto di questo tipo, pensare di inserire somme cosi’ rilevanti facendo ricorso a ulteriori tagli come quelli previsti per rispettare la sentenza verso tutti è sinceramente impossibile. A quel punto non si va a tagliare l’inefficienza, ma si va a devastare un sistema”, ha sottolineato Zanetti. In totale disaccordo con Zanetti il viceministro all’Economia, Enrico Morando, che in un’intervista ad Affaritaliani.it ha messo in evidenza come “le decisioni devono ancora essere prese, quindi non sono in grado di fare valutazioni su questo punto. Bisogna realizzare un intervento molto rapidamente, affrontando il tema posto dalla Consulta. La sentenza, per come e’ scritta e non voglio commentarla, lascia spazio a interventi che possono essere anche significativamente diversi. Vedremo nei prossimi giorni che cosa decidere, ci sto lavorando. Ma trovo che sia negativo fare dichiarazioni senza prospettare soluzioni precise”.
Morando non si e’ sbilanciato sulle cifre spiegando che “dipende da che cosa si decide di fare. A seconda di come si intende attuare la sentenza si determinano esigenze finanziarie diverse. Certamente, quello che è sicuro – ha detto – è che il problema non è semplicemente sull’arretrato, perché, a differenza di quello che c’e’ scritto nella sentenza, la relazione tecnica al decreto originario del 2011 era molto chiara nel definire il risparmio di spesa che si realizzava con quella misura a partire dal 2012 e per tutti gli anni a venire. Quindi le cifre che abbiamo letto sui giornali si riferiscono a oneri annuali e non a oneri complessivi”.

Giuseppe Catapano scrive: OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE: SOTTO ACCUSA LA SOCIETÀ. CARTELLA LEGITTIMA ANCHE PER LA SOCIA CHE, AD ANNO IN CORSO, HA CEDUTO LE PROPRIE QUOTE

“Omesso versamento di imposte”: questa la contestazione nei confronti della società. A essere chiamati in causa, però, sono anche i soci, con relative “cartelle”.
Per una socia, però, i giudici tributari regionali ritengono corretto annullare una singola “cartella”, relativa all’anno 1999, perché essa concerneva “un periodo temporale” in cui la donna “non ricopriva più” il ruolo di componente della compagine societaria.
Tale visione, però, è ritenuta eccessiva dai giudici della Cassazione, i quali, di conseguenza, considerazioni illegittimo l’azzeramento della “cartella”. Ciò innanzitutto perché, alla luce della “disciplina in tema di responsabilità dei soci per debiti della società”, deve “escludersi che la donna fosse esonerata dalla responsabilità per il periodo durante il quale, nell’anno 1999” ella “ricopriva ancora la qualità di socia”.
Allo stesso tempo, va evidenziato che “la Commissione tributaria regionale è partita dal presupposto che le somme portate dalla cartella per l’anno 1999 si riferissero all’intera annualità e non al periodo durante il quale la donna era stata socia”, mentre l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto “di avere indicato nel corso del giudizio i documenti dai quali risultava che la cartella impugnata aveva riguardato unicamente il periodo” dell’anno in cui la donna “era stata socia”.
Peraltro, aggiungono i giudici in conclusione, una volta acclarata “la circostanza che la cartella” è stata “ridotta nell’importo rispetto alla maggiore pretesa relativa all’anno 1999, correlata alla partecipazione societaria della contribuente”, il giudice di merito avrebbe comunque dovuto “rideterminare la pretesa fiscale nella parte ritenuta dovuta”, senza poter optare per “l’annullamento dell’intera cartella”, dovendo il giudice “dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute”.
Tutto ciò conduce i giudici della Cassazione a tenere aperta la vicenda giudiziaria, affidandola nuovamente alle valutazioni dei componenti della Commissione tributaria regionale.