Catapano Giuseppe: L’Italicum è legge: non più il suffragio universale

L’Italicum è legge. Dalle 18.20 del 4 maggio Anno Domini MMXV, con 334 voti a favore, 4 astenuti e 61 contrari, alla Camera.

Quella Camera che se ne avvarrà per i propri eletti. Perché il Senato lo si vorrebbe non elettivo, anche se questo sarà possibile solo e soltanto in virtù di una modifica costituzionale in assenza della quale i problemi potrebbero essere non pochi.

Tuttavia, un pezzetto alla volta. Per “non elettivo” si intende in realtà eletto non dai cittadini bensì dai consiglieri regionali, specchiati esempi di dedizione e moralità. Supereremo così quel bicameralismo perfetto figlio di fascistici timori che certo non aiutò ed aiuta alla speditezza del buon italico governo.

Epperò già la consulta sancì a proposito del Porcellum che non può esistere un sistema con due differenti legge elettorali per le due camere.

Certo, cambiando la costituzione per tempo… ma perché? Perché mai si dovrebbe apportare una modifica limitativa della potestà di voto democratico a ciascuno di noi? Perché mai l’elezione dell’Aula di Palazzo Madama non dovrebbe passare per le forche caudine del suffragio universale? Ve ne siete accorti che c’è questo in gioco?

Una piccola magia e voilà, il suffragio universale se n’è andato. Eppure qualche lotta c’era costato. C’era scappato pure qualche morto… Come niente.

Ma tornando alla modalità elettiva della Camera, l’Italicum prescrive che delle due sole preferenze possibili una dovrà andare a candidato di genere diverso dall’altro. A me, forse troppo kraussiano, pare la fase finale dell’imbarbarimento, quella che vede l’intelletto sostituito da un organo genitale. Roba da Ultimi giorni dell’umanità, da involuzione evoliana: dall’oro al ferro.

Proporrei allora, pur sapendomi per certo inascoltato, di sostituire al concetto di parità il concetto di eccellenza. Il primo è duale, implica una contrapposizione, ed implicandola la perpetua. Il secondo nulla ha a che vedere con l’identità di genere ma solo con l’identità personale. Sinceramente non ne conosco altre.

Un’altra cosa che mi scontenta di questa legge sono i 100 capilista bloccati. Eletti direttamente dalle segreterie dei partiti. E perché? Ma perché infastidisce tanto assegnare la scelta dei governanti agli elettori? E questo al Sud che significherà? Lo sappiamo tutti.

E poi il premio di maggioranza non più alla coalizione ma alla lista. Il partitone egemone che diventa sempre più egemone e la “balcanizzazione” dell’opposizione con una soglia di sbarramento di appena il 3 per cento.

E tutto questo per il premierato forte. Per una forma del quale, per quanto speciosa, il bicameralismo perfetto in Italia era nato.

Catapano Giuseppe scrive: Papa Francesco: “Il martirio dei cristiani non deve scandalizzare, è Vangelo”

“Oggi siamo testimoni di questi che uccidono i cristiani in nome di Dio, perche’ sono miscredenti, secondo loro. Questa e’ la Croce di Cristo: ‘Faranno cio’, perche’ non hanno conosciuto ne’ il Padre ne’ me’. ‘Questo che e’ accaduto a me’, dice Gesu’, ‘accadra’ anche a voi'”. Dunque “le persecuzioni, le tribolazioni” sono previste nel Vamgelo. Papa Francesco ha introdotto con queste parole una riflessione sulla dimensione del martirio che e’ caratterizzante la vita dei cristiani, come spiega il Vangelo e dunque va compresa nell’ottica della fede e non soltanto come problema geo-politico, con proposte di soluzioni politiche e strategiche. “Per favore non scandalizzatevi; sara’ lo Spirito a guidarci e a farci capire”, ha chiesto Bergoglio ai fedeli presenti nella cappella della Domus Santa Marta. “C’e’ anche la testimonianza di ogni giorno – ha proseguito il Papa nella sua omelia – la testimonianza di rendere presente la fecondita’ della Pasqua” che “ci da’ lo Spirito Santo, che ci guida verso la verita’ piena, la verita’ intera, e ci fa ricordare questo che Gesu’ ci dice”. “Un cristiano che non prende sul serio questa dimensione ‘martiriale’ della vita non ha capito ancora la strada che Gesu’ ci ha insegnato”, ha spiegato il Papa ricordano la strada ‘martiriale’ di ogni giorno; strada ‘martiriale’ nel difendere i diritti delle persone; strada ‘martiriale’ nel difendere i figli: papa’, mamma che difendono la loro famiglia; strada ‘martiriale’ di tanti, tanti ammalati che soffrono per amore di Gesu'”. “Tutti noi – ha detto – abbiamo la possibilita’ di portare avanti questa fecondita’ pasquale su questa strada ‘martiriale’, senza scandalizzarci”. E’ con questa consapevolezza che si deve guardare alla realta’ di oggi, anche al fatto che si uccidono i cristiani credendo di rendere culto a Dio. “Gesu’ – ha ricordato il Papa – annuncia ai discepoli lo Spirito Santo: “Io ho tante cose da dirvi, ma in questo momento voi non siete capaci di portarne il peso; ma quando verra’ il Paraclito, lo Spirito di verita’, Egli vi guidera’ a tutta la verita’”. Il Signore “parla del futuro, della croce che ci aspetta e ci parla dello Spirito, che ci prepara a dare la testimonianza cristiana”. Quindi parla “dello scandalo delle persecuzioni”, lo “scandalo della Croce”. “La vita della Chiesa – ha osservato Papa – e’ un cammino guidato dallo Spirito” che ci ricorda le parole di Gesu’ e “ci insegna le cose che ancora Gesu’ non ha potuto dirci”: “e’ compagno di cammino” e “ci difende anche” dallo “scandalo della Croce”. La Croce – ha spiegato Francesco – e’ infatti scandalo per i giudei che “chiedono segni” e stoltezza per “i greci, cioe’ i pagani” che “chiedono sapienza, idee nuove”. I cristiani invece predicano Cristo crocifisso. Cosi’, Gesu’ prepara i discepoli perche’ non si scandalizzino della Croce di Cristo: “Vi scacceranno dalle sinagoghe – dice Gesu’ – anzi viene l’ora in cui chiunque vi uccidera’, credera’ di rendere culto a Dio”. Il Papa ha poi concluso l’omelia con questa preghiera con questa preghiera: “Chiediamo al Signore la grazia di ricevere lo Spirito Santo che ci fara’ ricordare le cose di Gesu’, che ci guidera’ alla verita’ tutta intera e ci preparera’ ogni giorno a rendere questa testimonianza, a dare questo piccolo martirio di ogni giorno o un grande martirio, secondo la volonta’ del Signore”.

Catapano Giuseppe comunica: Maroni, basta clandestini in Lombardia

“Il Consiglio di sicurezza Onu dovrebbe decidere una sola cosa: fare campi profughi in Libia per evitare la partenza di navi che rischiano di naufragare causando tragedie umane. Lì fare le verifiche di chi ha diritto alla protezione internazionale e trasportare queste persone in sicurezza nei vari Paesi europei”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, conversando con i cronisti a margine dell’assemblea annuale Consob in corso all’auditorium di Expo Milano 2015.

BASTA CLANDESTINI – Circa l’equa distribuzione dei migranti nelle varie Regioni italiane, il Governatore ha ribadito che “la Lombardia non è disposta ad accoglierne altri. L’ho detto chiaramente al Governo e al ministro Alfano – ha sottolineato – e mi pare che questa posizione sia condivisa dalla maggioranza dei sindaci, compresi quelli di centrosinistra”.

ESECUTIVO NON AUTOREVOLE – Ancora a proposito di immigrazione, a chi gli chiedeva se fosse un problema il fatto che l’Italia non è membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, Maroni ha risposto che “se un Governo ha autorevolezza, può intervenire ugualmente anche se privo dell’autorità di decidere. Si chiama moral suasion. Evidentemente il Governo italiano chiacchiera molto, ma di autorevolezza internazionale non ne ha abbastanza.
Si è visto con il caso dei Marò. È incredibile! Credo non ci siano precedenti – ha sottolineato – di una vicenda gestita così male. E tutto dipende dalla scarsa autorevolezza e credibilità del Governo, altrimenti la questione si sarebbe già risolta”.

MOGNERINI VALE ZERO VIRGOLA – “La Mogherini? Mi è simpatica, ma contano i risultati. E i suoi sono lo zero virgola”, ha infine osservato il presidente lombardo a proposito del ruolo giocato sulle vicende internazionali dal nuovo alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e sicurezza.

Catapano Giuseppe informa: Se lo studente si fa male a scuola: quale assicurazione paga?

In questi casi, di norma, opera la polizza assicurativa INAIL, che le scuole sono obbligate a sottoscrivere per ogni alunno. Lo studente, infatti, viene considerato, a tutti gli effetti, come un lavoratore dipendente ed è quindi coperto, per il caso di infortuni, dalla assicurazione pubblica. Tuttavia la copertura è limitata solo ai danni che verificano durante le attività di laboratorio e educazione fisica. Dunque, sono esclusi tutti i danni verificatisi in ambienti e contesti scolastici differenti. Oltre a ciò, ogni Regione predispone di solito una propria assicurazione per gli infortuni a copertura di tutte le scuole di propria competenza. Infine, alcuni istituti scolastici sottoscrivono, con apposita delibera del Consiglio di Istituto, una polizza integrativa infortuni e responsabilità civile verso terzi che serve proprio ad offrire maggiori tutele. Il premio viene fatto pagare, in quota parte, ai genitori degli studenti, trattandosi di un rimborso spese. Un buon contratto di assicurazione prevede sia infortuni che responsabilità civile a carico degli alunni per tutte le attività previste dal POF – Piano dell’Offerta Formativa (anche esterne alla scuola); contempla altresì rimborsi per tutte le spese sostenute a un costo medio di pochi euro annui. Attenzione però: l’istituto scolastico non può porre a spese dei genitori il costo del premio di assicurazione per la responsabilità civile della scuola e del suo personale: questo, infatti, deve essere sostenuto unicamente dall’istituto. È consigliabile aderire alla richiesta della scuola di stipulare una polizza cumulativa infortuni o responsabilità civile perché, a fronte di una tariffa vantaggiosa, si ha una copertura per qualsiasi tipo di incidente che possa avvenire a scuola. In tal caso, se il figlio subisce un infortunio mentre si trova a scuola o mentre si reca o torna dalla scuola i genitori potranno chiedere il risarcimento direttamente all’assicurazione privata con cui la scuola è assicurata. A tal fine, quest’ultima mette a disposizione delle famiglie, presso la propria segreteria, i moduli da inviare con la richiesta di risarcimento.

Catapano Giuseppe osserva: Ritardi Trenitalia, arriva il bonus per ritardi anche brevi

Cambiano le regole sui ritardi dei treni. Da due mesi a questa parte (e, in particolare dallo scorso marzo 2015), se hai acquistato un biglietto Trenitalia e il treno fa un ritardo da 30 a 59 minuti, hai diritto al bonus del 25%. Per poterlo richiedere non devi più attendere 20 giorni come in passato, ma ne bastano solo 3. Se però vuoi chiedere il “rimborso” appena arrivato alla stazione di destinazione non lo puoi fare. Tutto ciò che ti è consentito è ritirare il modulo del reclamo reperibile nelle biglietterie o negli uffici di assistenza clienti, presenti nelle stazioni più grandi. È chiaro che, così facendo, l’azienda gioca sull’inerzia e sulla dimenticanza degli utenti che, una volta usciti dalla stazione, difficilmente vi ritornano se non sono mossi da un interesse particolarmente forte. Trenitalia spiega questo divieto di anticipare i tempi dicendo che l’azienda deve registrare il ritardo del treno e per farlo ci mette tre giorni.

GLI SCAGLIONI DEL RITARDO E IL TIPO DI RISARCIMENTO

Da quest’anno, solo per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca è possibile ottenere un’indennità anche per ritardi tra 30 e 59 minuti. L’indennità è pari al 25% del biglietto ma viene riconosciuta solo nella forma del bonus e non del risarcimento in denaro.

Invece, per i ritardi tra 60 e 119 minuti, per tutti i treni (e non solo le tre Frecce) è prevista l’indennità in bonus o in denaro pari al 25% del biglietto.

Infine, per i ritardi superiori a 120 minuti, per tutti i treni è prevista l’indennità in bonus o in denaro pari al 50% del biglietto.

C’è inoltre una grande novità per chi deve cambiare spesso treno ed è soggetto a coincidenze: su pressione dell’Antitrust, Trenitalia ha esteso il diritto all’indennizzo anche ai biglietti relativi a due o più tratte, comprensivi di un servizio regionale e uno nazionale. Si tratta del biglietto globale misto, un biglietto unico al posto di quello a più tratte, in modo da garantire al passeggero il bonus di rimborso sull’intero importo pagato.

Da marzo, inoltre, per gli acquisti effettuati sul sito internet di Trenitalia, l’indennità di ritardo è calcolata rispetto al prezzo complessivo dell’intera soluzione di viaggio, che può contemplare l’utilizzo di uno o più servizi del trasporto nazionale in combinazione tra loro e/o in combinazione con uno o più servizi del trasporto regionale, acquistati contestualmente. Sono esclusi i treni del servizio internazionale o di altra azienda ferroviaria, nonché le combinazioni di viaggio che contemplino esclusivamente servizi regionali.

CHE COS’É IL BONUS

Il riconoscimento del bonus dà diritto all’emissione di un nuovo biglietto per un importo pari al 25% del biglietto oppure il rilascio di un bonus valido per l’acquisto, entro 12 mesi dalla data del viaggio, di altri biglietti di viaggio.

COME CHIEDERE L’INDENNITÀ O IL BONUS

Chi ha subìto il ritardo del treno nazionale, dovrà conservare il biglietto che attesti la corsa. Quindi, dopo tre giorni dalla data di arrivo, potrà chiedere il bonus del 25 o del 50% (a seconda del ritardo) o (per i ritardi superiori a 59 minuti anche) l’indennità in denaro in qualsiasi biglietteria o all’agenzia di viaggi che ha emesso il biglietto (il modulo è reperibile presso le biglietterie e sul sito di Trenitalia).

Per i biglietti acquistati con carta di credito ci si può rivolgere solo al sito e al call center.

Per i biglietti regionali la richiesta va invece inviata per posta, entro un anno dalla data di effettuazione del viaggio, alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di destinazione del viaggio (indirizzi reperibili sul sito http://www.trenitalia.com), allegando il biglietto in originale, timbrato alla partenza e all’arrivo.
Entro un mese dal ricevimento della richiesta, sarà inviato al viaggiatore, a sua scelta, un biglietto a fascia chilometrica o un modulo per il ritiro di denaro.

ARIA CONDIZIONATA NON FUNZIONANTE

L’utente ha diritto al bonus del 25% anche se, all’interno del vagone, non funziona l’aria condizionata. Se però il treno arriva anche in ritardo, i due benefici non si cumulano e si ha diritto solo all’indennizzo per ritardo.

Attenzione: la richiesta di bonus per l’aria condizionata va presentata non prima di 20 giorni dall’arrivo. Il termine massimo, invece, è di 12 mesi.
Si può verificare il diritto al bonus tramite biglietterie, agenzie di viaggio, il sito internet di Trenitalia e il call center. Il rimborso si chiede presso le biglietterie o l’agenzia di viaggio emittente, previa consegna del biglietto originario.

RIMBORSO DEL BIGLIETTO NON UTILIZZATO

Se dovevi partire e poi, all’ultimo, il viaggio è saltato o vi hai rinunciato per qualsiasi ragione puoi ottenere un rimborso solo se il prezzo del biglietto è superiore a 10 euro. Trenitalia applicata una trattenuta sull’importo del biglietto che è diversa a seconda del tipo di biglietto acquistato. Per esempio, per un biglietto base, il 20% del prezzo fino all’orario di partenza del treno.

Catapano Giuseppe: Sei un avvocato?

Sei un avvocato? Probabilmente, già da qualche anno stai tentando di sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per aumentare la tua visibilità. E, forse, tutto ciò che sei riuscito a fare è stato costruirti, su misura, un sito web, un blog o una pagina social. Ma sei ancora lontano dai risultati economici che speravi di ottenere e, soprattutto, da quella notorietà che il web è in grado di offrire a chi – come già alcuni tuoi colleghi – lo sa ben utilizzare. I tuoi colleghi, appunto. Ci sono avvocati che, grazie a internet, hanno raggiunto una notorietà ben al di là dei confini della propria città; altri, invece, che sono riusciti a garantirsi un soddisfacente ritorno economico fisso grazie agli strumenti di Google.   Fortificare il brand del tuo studio legale è una delle prime necessità se vuoi far conoscere le tue competenze. Non ti basta, di certo, la proprietà di un dominio internet o scrivere per qualche noto sito. Devi “essere attivo”, facilmente rintracciabile e, soprattutto, riconoscibile. Insomma, devi fare del tuo nome un traino e non accontentarti di essere, passivamente, presente su un motore di ricerca.   Esiste un detto: “Se hai ucciso qualcuno e non vuoi che nessuno trovi il cadavere, nascondilo nella seconda pagina di Google”. E tu, in quale pagina sei? Hai provato a contare quante persone, nell’ultima settimana, ti hanno contattato perché ti hanno trovato tramite il web?   Sarà questo il tema del “Meeting 2015” che La Legge per Tutti – il primo grande network nazionale di professionisti – inaugura a Roma, il prossimo 29 maggio. All’incontro parteciperà anche il Segretario nazionale dell’AIGA, l’avv. Michele Vaira, che, introducendo i lavori, parlerà del rapporto tra deontologia, web e siti internet: un tema particolarmente delicato, specie dopo le recenti modifiche al codice degli avvocati.   La partecipazione è libera e gratuita. Nel corso del “Meeting 2015” sarà illustrato il funzionamento di LLpT, verrà spiegato come affiliarsi al Network nazionale e saranno chiarite le tecniche SEO per poter essere più “presenti” sul web. Ma sarà anche l’occasione per conoscere i protagonisti e le esperienze di chi già lavora da anni con LLpT. L’incontro si terrà presso il “Grand Hotel del Gianicolo” (Viale Delle Mura Gianicolensi, n. 107, Roma, Ph:   +39 (0)6 58 333 405). I lavori inizieranno alle ore 14.30 e termineranno alle ore 18.30.   La prenotazione all’incontro è gratuita ma obbligatoria.

Giuseppe Catapano comunica: ONLUS, SERVIZI ESCLUSIVAMENTE PER GLI INDIGENTI E I BISOGNOSI

Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 460/1997, possono essere qualificate ONLUS anche quelle associazioni private che operano in determinati settori e che svolgono la loro attività in favore di soggetti svantaggiati. Il dettato normativo, pertanto, comporta che siano perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In questa prospettiva, quindi, le attività possono essere considerate rientranti tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale, a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio strettamente economico del beneficiario, suscettibile di essere riequilibrata dalla gratuità della prestazione o dalla simbolicità delle rette, essendo una tale situazione di svantaggio dalla norma prevista in via alternativa, e non di necessaria concorrenza, rispetto alle altre.

La nozione di svantaggio rilevante ai fini in esame va intesa in senso rigoroso, essendo volta ad individuare categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti oppure per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale e soltanto una situazione di tal fatta, oggettiva e percepibile, giustifica la scelta di assegnare rilevanza, anche ai fini tributari, all’espletamento di finalità di assistenza e di solidarietà sociale. Infatti, lo svantaggio che la legge tende a colmare, incentivando attraverso l’esenzione l’opera delle Onlus, deve consistere in una condizione che risulti obiettivamente deteriore rispetto a quella della generalità dei consociati. In sostanza, quindi, lo “svantaggio” che la disposizione legislativa tende a colmare – incentivando, attraverso l’esenzione, l’opera della ONLUS – deve consistere in un’obiettiva condizione deteriore, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma, una particolare categoria di soggetti.

Conseguentemente, non possono essere considerate legittime quelle ONLUS che offrono i propri servizi indistintamente verso tutti i cittadini e, quindi, a favore di soggetti che non si trovino in una concreta situazione di non autosufficienza e di disagio (fisico, psichico, economico, sociale, familiare).

Giuseppe Catapano informa: Modifiche legislative e interventi giurisprudenziali in materia di transazione fiscale e crisi da sovraindebitamento

Pronti tutti i chiarimenti dell’Agenzia in tema di transazione fiscale. Con la circolare n. 19/E, del 6 maggio 2015, le Entrate forniscono istruzioni in seguito alle modifiche normative e agli ultimi indirizzi della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il concordato preventivo con falcidia o dilazione dei debiti tributari è ammissibile anche se non è stata presentata la domanda di transazione fiscale e sottolinea l’intangibilità del credito Iva e del credito per le ritenute operate e non versate. Ampio focus anche sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, riferita ai soggetti esclusi dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare.

L’assenza della domanda di transazione non ferma il concordato

La presentazione della domanda di transazione fiscale non costituisce un obbligo per il debitore che, nell’ambito del concordato preventivo, chiede la falcidia o la dilazione dei debiti tributari. Il concordato preventivo con falcidia o dilazione è quindi ammissibile anche in assenza di domanda di transazione fiscale. In questo caso, tuttavia, l’omologazione del concordato non comporta l’effetto di consolidamento del debito tributario proprio della transazione. La circolare sottolinea inoltre che il debito tributario relativo all’Iva può essere solo oggetto di dilazione e non di falcidia: una precisazione che vale anche per le ritenute operate e non versate.

Crisi da sovraindebitamento a tre vie

Ampio spazio è dedicato alle procedure previste dalla Legge 3/2012, volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano soggetti esclusi dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare:
· accordo di composizione della crisi;
· piano del consumatore;
· liquidazione dei beni.
Tra i debiti risanabili rientrano anche quelli di natura fiscale, fermo restando che per l’IVA e per le ritenute è possibile la sola dilazione del pagamento. Agli uffici, infine, viene richiesto di liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, di notificare gli avvisi di accertamento e di predisporre la certificazione attestante il debito tributario complessivo nel più breve tempo possibile.

Catapano Giuseppe informa: Pensioni rimborsi. Domande e risposte: ricalcoli, tasse, eredi, ricorsi

Per il recupero sugli assegni pensionistici tagliati dal blocco delle rivalutazioni non serve fare ricorso. La sentenza della Corte Costituzionale è subito efficace e cancella gli anni precedenti. Sono tante le domande cui i 5,5 milioni pensionati coinvolti (quelli intorno o sopra i 1500 euro lordi) vorrebbero dare una risposta: dal ricalcolo delle prestazioni alla tassazione da applicare.
L’effetto cascata impone il ricalcolo per il periodo 2012 2015
Gli arretrati che verranno riconosciuti ai pensionati titolari di assegni superiori a tre volte il minimo riguarderanno solo il 2012 e il 2013? L’Inps dovrà provvedere all’erogazione di importi differenziali di trattamento, in modo da ripristinare l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche. Tuttavia l’adeguamento o “riadeguamento” all’incremento del costo della vita dei trattamenti pensionistici illegittimamente compressi, e quindi la rideterminazione delle quote di pensione da corrispondere ai titolari delle pensioni interessate dal blocco poi dichiarato illegittimo riguarda non solo il 2012 e il 2013 ma anche gli anni successivi, stante l’effetto “a cascata” prodotto dallo stop biennale.
In passato gli importi sono stati restituiti in più anni
È vero che la restituzione potrebbe avvenire in tempi lunghi, anche nell’arco di più di un anno? Il riferimento più immediato a questo riguardo è costituito dal contributo di solidarietà introdotto dal decreto legge 98/2011 per il periodo agosto 2011-dicembre 2014 e poi bocciato dalla Corte costituzionale con la sentenza 116 di giugno 2013. A fronte di tale decisione, l’Inps comunicò a luglio, con il messaggio 11243/2013 che da tale mese o da agosto (in base alla gestione di riferimento) sarebbero stati adeguati gli importi della pensione e sarebbe stato restituito in un’unica soluzione quanto trattenuto nell’arco dello stesso 2013. Il rimborso del periodo agosto-dicembre 2011, invece, avvenne nel mese di febbraio 2014, dopo che la legge di stabilità 2014 aveva individuato le risorse necessarie. Infine, gli importi del prelievo di solidarietà relativi al 2012 sono stati restituiti nel mese di febbraio 2015. Dunque in quella occasione i pensionati hanno ricevuto il rimborso in tre tranche e con un posticipo fino a due anni.
Tassazione ordinaria o separata in base all’anno di riferimento.
Come saranno tassati gli arretrati derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale 70/2015? In base all’articolo 17, comma 1, lettera b della legge 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) gli emolumenti arretrati (anche se si tratta di pensioni) riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di sentenze sono soggetti all’imposta separata. Quindi si ritiene che gli eventuali arretrati che saranno corrisposti ai pensionati, per effetto del riconoscimento dell’adeguamento all’inflazione ora per allora, saranno assoggettati a tassazione separata. Infatti non è dipeso dalla volontà delle parti bensì da una sentenza. Ciò porterà un vantaggio fiscale in capo ai pensionati che percepiscono importi più elevati, poiché pagheranno l’aliquota media (in luogo dell’aliquota marginale) e non subiranno il prelievo a titolo di addizionale regionale e comunale. Invece le somme di competenza dello stesso anno in cui sono rimborsate saranno assoggettate alla tassazione ordinaria. Quindi, per esempio, se tutti gli importi dovessero essere restituiti quest’anno, quelli relativi al 2015 saranno assoggettati alla tassazione ordinaria e quelli del 2012-2014 alla tassazione separata. La stessa situazione in effetti si è verificata in occasione della restituzione del contributo di solidarietà per gli anni 2011-2013. Alla tranche del 2013 restituita quell’anno è stata applicata la tassazione ordinaria. Alle tranche relative al 2011 e al 2012, rimborsate rispettivamente nel 2011 e nel 2015 si è applicata la tassazione separata.
Gli eredi legittimi potranno riscuotere i ratei maturati
Se il pensionato avente diritto all’arretrato è deceduto, chi riscuoterà l’assegno? Al pari di quanto accade per i ratei di tredicesima non riscossi dal pensionato defunto, gli eredi legittimi potranno riscuotere i ratei maturati per effetto dell’adeguamento all’inflazione con obbligo di presentazione della dichiarazione di successione (circolare dell’agenzia delle Entrate 53/E del 18 febbraio 2008).
L’adeguamento all’inflazione può essere intero o per fasce.
In seguito alla sentenza della Corte costituzionale ho letto due diverse modalità di riconoscimento della perequazione: la prima orizzontale e la seconda verticale. Quali sono le differenze? Il meccanismo di perequazione vigente fino al 31 dicembre 2011 e che è stato applicato l’ultima volta con i ratei pensionistici ricalcolati al 1° gennaio 2011, prevedeva un adeguamento all’inflazione sulla base delle disposizioni della legge 388/2000 (articolo 69). In particolare la norma stabiliva un riconoscimento dell’inflazione nella misura del 100% per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo, 90% per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo e del 75% per le fasce di importo superiori. A titolo esemplificativo, il titolare di una pensione pari a sei volte il trattamento minimo si vedeva riconoscere una adeguamento pieno per l’importo fino a tre volte il trattamento minimo e via via a diminuire per le fasce di importo superiori.
La perequazione quindi avveniva con un sistema a scaglioni, in modo analogo a quanto viene praticato in ambito fiscale con l’Irpef. Tale meccanismo risultava più generoso rispetto a quello introdotto successivamente dalla riforma Monti-Fornero. Infatti nel biennio 2012-2013, l’adeguamento pieno è stato riconosciuto solo per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo mentre quelli di importo superiore hanno subito una cristallizzazione dell’importo. Nel 2014 e 2015, le leggi di stabilità hanno previsto un riconoscimento cosiddetto “verticale” cioè in funzione dell’importo pensionistico. La perequazione pertanto è stata praticata sull’intero valore nella misura prevista per il trattamento pensionistico complessivo. Sempre a titolo di esempio, a fronte di un’assegno superiore a sei volte il trattamento minimo, nel 2015 l’adeguamento all’inflazione è stato pari al 45%, per tutto il valore della pensione. Se l’assegno fosse stato compreso tra 4 e 5 volte il minimo, l’adeguamento sarebbe stato del 75%, sempre su tutto il valore.

Catapano Giuseppe osserva: Sergio Mattarella chiede svolta all’Europa “Meno austerità, no egoismo su immigrazione”

Cambiare passo sui temi caldi dell’agenda europea: la crisi economica e il suo superamento e l’emergenza dei migranti che, partendo dalle coste africane, cercano di lasciarsi alle spalle povertà e sofferenza per raggiungere in massa il Vecchio continente. Questo il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato verso Bruxelles in occasione della Festa dell’Europa nel 65esimo della dichiarazione Schuman, che nel 1950 poneva le basi per la Comunità europea.
“Noi – dice il Presidente della Repubblica – che siamo europeisti, non ci stanchiamo di sostenere una maggiore integrazione politica dell’Europa. Serve a questo scopo un cambiamento di rotta per ridurre gli squilibri interni e rivitalizzare le energie penalizzate da eccessi di austerità”.
L’appello di Mattarella è anche a uno sforzo culturale, a limitare l’egoismo in Europa. “L’egoismo è al di fuori dai valori dell’Unione”, sostiene il Capo dello Stato. “Ci vuole meno egoismo per dare ai nostri giovani europei una prospettiva di lavoro, di vita, di relazioni sempre più intense. Meno egoismo per affrontare in modo positivo il dramma delle migrazioni. Meno egoismo per svolgere un ruolo efficace di pace in Africa e nel Medio Oriente”. Di nuovo sui temi economici: “La caduta degli investimenti nel nostro continente è stata pesante negli ultimi anni: occorre utilizzare tutte le risorse disponibili – a partire dall’attuazione e dal rafforzamento del piano Juncker – affinché l’Europa torni a essere vettore di sviluppo: uno sviluppo nuovo e sostenibile”.